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Glossario

Uso delle attrezzature

Uso di un'attrezzatura per l'art. 69 D.Lgs. 81/2008: ogni operazione dalla messa in servizio allo smontaggio. Fasi, chi può svolgerle, noleggio, errori.

Per l’art. 69, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 l’uso di un’attrezzatura di lavoro è qualsiasi operazione lavorativa connessa a un’attrezzatura di lavoro, come la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio e lo smontaggio. Non è quindi solo il momento in cui la macchina produce.

La voce attrezzatura di lavoro definisce l’oggetto, cioè che cosa è un’attrezzatura e quali requisiti deve avere. Questa voce riguarda l’attività: quali operazioni rientrano nell’uso, chi può svolgerle e a quali condizioni.

Le fasi dell’uso, una per una

La conseguenza pratica della definizione è che ogni fase del ciclo di vita va considerata nella valutazione dei rischi e coperta da istruzioni, formazione e, dove serve, da una procedura.

Operazione (art. 69)EsempioCosa richiede in pratica
Messa in servizio e fuori servizioInstallazione di una pressa, dismissione di un compressoreInstallazione secondo le istruzioni del fabbricante (art. 71, comma 4); per le attrezzature dell’Allegato VII, comunicazione e verifiche
ImpiegoProduzione alla sega circolareOperatore incaricato, informato, formato e addestrato (art. 73)
TrasportoSpostamento di una betoniera tra cantieriIstruzioni per carico, fissaggio e sollevamento
Riparazione e trasformazioneSostituzione di un componente, modifica di un riparoPersonale qualificato in modo specifico (art. 71, comma 7, lett. b); attenzione alle modifiche che alterano la conformità
ManutenzioneCambio olio, tensionamento cinghiePersonale qualificato, procedure di messa in sicurezza, registrazione dove prevista
PuliziaRimozione di trucioli o residui di prodottoArresto e sezionamento delle energie, salvo modalità protette previste dal fabbricante
Montaggio e smontaggioPonteggio, gru a torre, scaffalaturaSequenze definite dal fabbricante o dal piano di montaggio, squadre formate

Molti infortuni gravi avvengono proprio nelle fasi diverse dall’impiego, quando i ripari sono aperti e la macchina è in una condizione non prevista dalla produzione. Per questo la gestione delle energie pericolose con il metodo lockout-tagout è parte integrante dell’uso.

Chi può usare un’attrezzatura

L’operatore, sempre secondo l’art. 69, è il lavoratore incaricato dell’uso oppure il datore di lavoro che la usa in prima persona. Quando un’attrezzatura richiede per il suo impiego conoscenze o responsabilità particolari, l’art. 71, comma 7, impone due condizioni:

  1. l’uso è riservato ai lavoratori incaricati che hanno ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati;
  2. riparazione, trasformazione e manutenzione sono affidate a lavoratori qualificati in modo specifico.

Per alcune attrezzature, come carrelli elevatori, PLE, gru e trattori, l’art. 73 richiede inoltre una specifica abilitazione, oggi regolata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: il quadro è nella guida alle abilitazioni per le attrezzature. Le regole di comportamento durante l’impiego, dai carichi sospesi alle attrezzature semoventi, sono nell’Allegato VI.

Anche il lavoratore ha obblighi propri: l’art. 20 gli chiede di usare correttamente le attrezzature, di non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza e di segnalare subito le deficienze che rileva.

Errori frequenti

  • Considerare solo l’operatore di produzione: formazione e addestramento erogati a chi lavora alla macchina, ma non all’addetto alle pulizie o al manutentore interno.
  • Noleggio o prestito senza documenti: l’art. 72 chiede a chi concede un’attrezzatura senza operatore l’attestazione del buono stato e una dichiarazione dell’utilizzatore sulla formazione dei lavoratori incaricati.
  • Uso per scopi non previsti: l’art. 71, comma 3, impone misure per impedire che l’attrezzatura sia usata per operazioni o in condizioni per cui non è adatta, come sollevare persone con un carrello elevatore privo di accessori idonei.

Esempio: in una falegnameria il titolare affida la pulizia serale della scorniciatrice a un apprendista non addestrato, che interviene con l’albero ancora in rotazione per inerzia. Anche se l’apprendista non ha mai lavorato il legno sulla macchina, quella pulizia è uso dell’attrezzatura: l’addestramento, la procedura di arresto e l’attesa del fermo completo sono obblighi del datore di lavoro. Le violazioni degli artt. 71 e 73 sono sanzionate dall’art. 87, secondo il testo del D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva.

Domande frequenti

  • Pulire una macchina a fine turno rientra nell'uso dell'attrezzatura?

    Sì. L'art. 69 inserisce espressamente la pulizia tra le operazioni che costituiscono uso. Chi pulisce deve quindi essere informato, formato e addestrato come chi produce, e la pulizia va fatta con l'attrezzatura in condizioni sicure: di norma ferma, con l'energia sezionata e senza possibilità di riavvio involontario, salvo che il fabbricante preveda modalità specifiche e protette per farla in movimento.

  • Se presto un'attrezzatura a un'altra impresa, cosa devo fare?

    Se la concedi senza operatore, l'art. 72, comma 2, ti chiede di attestarne al momento della consegna il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, e di acquisire e conservare per tutta la durata del prestito una dichiarazione di chi la riceve che attesti la formazione e l'addestramento dei lavoratori che la useranno. Vale anche tra imprese dello stesso cantiere, dove il prestito informale è frequente.

  • Il datore di lavoro che usa personalmente una macchina ha gli stessi obblighi?

    Sì. L'art. 69 definisce operatore sia il lavoratore incaricato dell'uso sia il datore di lavoro che ne fa uso. Il titolare di una piccola impresa che guida il carrello elevatore o lavora alla sega circolare deve rispettare le stesse condizioni di sicurezza e, per le attrezzature che lo richiedono, possedere la stessa abilitazione prevista per i dipendenti.