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Glossario

Uso delle attrezzature

L'uso di un'attrezzatura di lavoro è, per l'art. 69 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi operazione a essa connessa: impiego, trasporto, riparazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio. Un concetto ampio che estende gli obblighi del Titolo III.

L’uso di un’attrezzatura di lavoro è definito dall’art. 69, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 come qualsiasi operazione lavorativa connessa a un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

Un perimetro volutamente esteso

La definizione è ampia di proposito: non riguarda soltanto il momento in cui la macchina lavora, ma tutto il suo ciclo di vita in azienda. Chi trasporta un utensile, chi lo pulisce a fine turno, chi smonta un ponteggio o interviene in manutenzione sta “usando” l’attrezzatura ai fini del Titolo III. Ne consegue che le misure di sicurezza, l’informazione e l’addestramento devono coprire anche queste fasi, spesso quelle in cui accadono gli infortuni.

Chi la usa e a quali condizioni

L’operatore è il lavoratore incaricato dell’uso o il datore di lavoro che ne fa uso in prima persona: entrambi devono rispettare le stesse condizioni di sicurezza. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature idonee, mantenerle efficienti con le verifiche periodiche previste dall’art. 71 e assicurare la formazione e le abilitazioni richieste per le attrezzature che ne necessitano. Se in azienda usi un carrello elevatore, ricorda che anche il rifornimento o la piccola manutenzione rientrano nel concetto di uso e vanno regolati da procedure.

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