Glossario
Addestramento
L'addestramento è la messa in pratica, sul campo, dell'uso corretto di attrezzature, macchine, sostanze, procedure e DPI: previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, è distinto dalla formazione e va sempre documentato.
L’addestramento è, secondo l’art. 2, co. 1, lett. cc) del D.Lgs. 81/2008, il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (compresi i DPI) e le procedure di lavoro.
Cosa lo distingue dalla formazione
La formazione trasferisce conoscenze e concetti; l’addestramento è la prova pratica sul campo, svolta da persona esperta e nel luogo di lavoro. In un magazzino, ad esempio, il corso teorico spiega i rischi del carrello elevatore, ma è l’addestramento a far guidare concretamente il mezzo all’operatore sotto supervisione.
Quando è obbligatorio
L’obbligo ricorre in più punti del Testo Unico: nella formazione dei lavoratori, nell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari e nella consegna dei DPI, in particolare quelli di terza categoria e gli otoprotettori.
Va sempre tracciato
L’effettuazione dell’addestramento deve risultare da un verbale con data, nominativi, contenuti e firma di chi lo ha erogato e di chi lo ha ricevuto: è la prova che il datore di lavoro esibisce in caso di controllo o infortunio. Per impostare il registro operativo vedi la guida su l’addestramento pratico e il suo tracciamento.
Approfondisci
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- ArticoloArt. 73 — Informazione, formazione e addestramento
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- GuidaL’addestramento pratico: obbligo di tracciamento
- GuidaDPI di terza categoria: l’addestramento obbligatorio
- GuidaPatentini attrezzature: carrelli, PLE, gru e macchine agricole