Glossario
Addestramento
Addestramento sicurezza: definizione dell'art. 2, nuovo art. 37 c.5 dopo la L. 34/2026, casi obbligatori (attrezzature, DPI, carichi) e registro da tenere.
L’addestramento è, secondo l’art. 2, comma 1, lett. cc) del D.Lgs. 81/2008, il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. È pratico per natura: si svolge sul campo, con una persona esperta, e va registrato.
Formazione, informazione e addestramento a confronto
Il Testo Unico definisce tre obblighi distinti nello stesso articolo delle definizioni. Confonderli è l’errore più comune, perché un corso in aula non copre mai la parte pratica.
| Informazione (lett. bb) | Formazione (lett. aa) | Addestramento (lett. cc) | |
|---|---|---|---|
| Obiettivo | Far conoscere rischi e misure | Trasferire conoscenze e procedure | Far eseguire correttamente un’operazione |
| Modalità | Comunicazioni, opuscoli, riunioni | Corso strutturato, anche e-learning ove ammesso | Prova pratica ed esercitazione sul lavoro reale |
| Chi la eroga | Datore di lavoro o suoi incaricati | Docenti con i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni | Persona esperta |
| Prova richiesta | Nessuna verifica formale | Verifica di apprendimento e attestato | Registrazione dell’intervento |
Cosa dice oggi l’art. 37, comma 5
Il comma 5 dell’art. 37 è stato riscritto due volte in pochi anni. La L. 215/2021 aveva introdotto la prova pratica e il registro; la L. 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale PMI, art. 10) lo ha sostituito con un testo che conferma quattro punti:
- l’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro;
- consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i DPI;
- include l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza;
- può avvalersi di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e deve essere tracciato in un registro, anche informatizzato.
Il testo consolidato, con le modifiche più recenti, è consultabile su Normattiva.
Il comma 4 dello stesso articolo indica i momenti in cui l’addestramento, ove previsto, va ripetuto: assunzione, trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze.
I casi in cui è espressamente obbligatorio
- Attrezzature di lavoro: l’art. 73 richiede addestramento adeguato per tutti gli incaricati dell’uso e addestramento specifico per le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari.
- DPI: l’art. 77, comma 5, lo rende indispensabile per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori. La guida sull’addestramento ai DPI di terza categoria spiega come organizzarlo.
- Movimentazione manuale dei carichi: l’art. 169 chiede addestramento sulle corrette manovre e procedure.
- Attrezzature soggette ad abilitazione (carrelli, PLE, gru): l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 chiarisce che l’abilitazione non sostituisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento del Titolo III.
Esempio di registrazione
Esempio: un’azienda alimentare introduce una nuova confezionatrice. Il tecnico del fabbricante e il capoturno conducono una sessione di due ore con i quattro operatori: avvio, cambio formato, arresto di emergenza, pulizia con macchina in sicurezza. Il registro riporta data, durata, attrezzatura, operazioni provate, nomi e firme dei partecipanti, nome e qualifica dell’addestratore, esito della prova di ciascuno.
Senza quella pagina, in caso di ispezione o di infortunio, l’addestramento si considera non avvenuto. Il metodo completo per impostare il registro è descritto nella guida su l’addestramento pratico tracciato.
Domande frequenti
L'addestramento si può fare con un simulatore o in realtà virtuale?
Sì, dal 2026. L'art. 37, comma 5, nel testo sostituito dalla L. 34/2026, prevede che gli interventi di addestramento possano essere effettuati anche con moderne tecnologie di simulazione, in ambiente reale o virtuale. Restano fermi i requisiti di fondo: deve condurlo una persona esperta, deve riguardare il lavoro concreto e deve essere registrato. La simulazione è uno strumento, non sostituisce la verifica pratica sull'attrezzatura effettivamente usata.
Chi può essere la «persona esperta» che addestra?
La norma non fissa titoli formali: serve una persona con competenza ed esperienza dimostrabili sull'attrezzatura, sul DPI o sulla procedura oggetto dell'addestramento. Può essere un lavoratore anziano, il preposto, un tecnico del fabbricante o un formatore esterno. Conviene indicare nel registro perché quella persona è qualificata, ad esempio anni di esperienza, abilitazioni possedute o incarico ricevuto.
Il patentino per il carrello elevatore sostituisce l'addestramento?
No. L'abilitazione prevista dall'art. 73, comma 5, e dall'Accordo Stato-Regioni del 2025 attesta la competenza generale su una categoria di attrezzature. Il datore di lavoro deve comunque addestrare l'operatore sul mezzo specifico presente in azienda, sui suoi comandi, sui percorsi e sulle procedure interne. Abilitazione e addestramento sono due obblighi distinti e vanno documentati separatamente.