Guida · Valutazioni · 10 min di lettura
Valutare il rischio sismico nei luoghi di lavoro
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il terremoto non compare tra i rischi “specifici” del D.Lgs. 81/2008: non ha un titolo dedicato come il rumore o gli agenti chimici, né valori limite o metodi di misura codificati nel Testo Unico. Questo porta molti a ignorarlo nel DVR. È un errore: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi (art. 28), e in un Paese classificato per intero come sismico l’esposizione dei lavoratori a un evento tellurico è un rischio reale, che si intreccia con la solidità dell’edificio e con la gestione delle emergenze.
Passo 1 — Inquadra la pericolosità sismica della zona
Il primo dato non dipende da te ma dal territorio: la pericolosità sismica del sito, cioè la probabilità che si verifichi un terremoto di una certa intensità. L’Italia è suddivisa in zone sismiche (dalla zona 1, a pericolosità più alta, alla zona 4, la più bassa) secondo la classificazione nazionale ripresa dalle delibere regionali. Verifica in quale zona ricade il Comune dove si trova l’unità produttiva: è l’informazione che calibra tutto il resto della valutazione. In una zona 3 o 4 l’analisi può restare qualitativa; in zona 1 o 2 va approfondita.
Passo 2 — Valuta la vulnerabilità dell’edificio
La pericolosità della zona diventa rischio per i lavoratori attraverso l’edificio in cui operano. Qui entra in gioco l’obbligo generale di stabilità e solidità delle strutture dei luoghi di lavoro (art. 63 e Allegato IV). Raccogli gli elementi che pesano sulla vulnerabilità:
- epoca e tipologia costruttiva (muratura, cemento armato, prefabbricato, acciaio);
- presenza di collaudo statico, agibilità e documentazione progettuale;
- interventi, sopraelevazioni o cambi di destinazione d’uso avvenuti nel tempo;
- stato manutentivo: lesioni, fuori piombo, degrado dei materiali.
I capannoni prefabbricati industriali degli anni Settanta e Ottanta, con collegamenti trave-pilastro affidati al solo appoggio, sono un caso tipico di alta vulnerabilità emerso con chiarezza nei terremoti recenti. Quando gli elementi raccolti lasciano dubbi, il datore di lavoro non può limitarsi a “prenderne atto”: deve far svolgere una verifica di vulnerabilità sismica a un tecnico abilitato, secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Attenzione a non confondere i piani: la verifica strutturale è materia edilizia, non del Testo Unico, ma il suo esito alimenta la valutazione dei rischi.
Passo 3 — Guarda gli elementi non strutturali
Molti danni alle persone, in un terremoto, non vengono dal crollo dell’edificio ma da ciò che si trova dentro. Nel sopralluogo censisci gli elementi non strutturali che possono cadere, ribaltarsi o proiettarsi: scaffalature alte non ancorate, macchinari pesanti su ruote, controsoffitti e corpi illuminanti, vetrate, mensole, bombole (bombole e gas compressi), serbatoi e impianti. Sono spesso i rischi più facili ed economici da ridurre, con ancoraggi a parete, fissaggi e riposizionamento dei materiali più pesanti in basso.
Passo 4 — Incrocia con le mansioni e le presenze
Valuta chi c’è e dove. Il numero di lavoratori presenti, la loro distribuzione negli spazi, la presenza di pubblico, di lavoratori con disabilità o di persone con difficoltà motorie cambiano lo scenario di esposizione e le procedure di emergenza. Un magazzino automatizzato con pochi addetti e un open space con cento postazioni richiedono risposte diverse. Considera anche la contemporaneità con altri rischi: un sisma può innescare incendi, rilasci di sostanze o mancanza di alimentazione, per cui la valutazione va coordinata con quella del rischio incendio.
Passo 5 — Definisci le misure di prevenzione e protezione
Come per ogni rischio, la valutazione ha senso solo se sfocia in misure concrete, con responsabili e tempi. Le leve tipiche sono:
- strutturali: interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’edificio, quando la verifica li indica come necessari;
- non strutturali: ancoraggio di scaffali, macchine, arredi e impianti, messa in sicurezza di vetrate e controsoffitti;
- organizzative: procedure di comportamento durante la scossa, formazione e informazione dei lavoratori, individuazione dei punti sicuri e dei percorsi.
Ricorda che le misure di prevenzione discendono dagli obblighi generali del datore di lavoro (art. 17 per la valutazione, art. 18 per l’attuazione) e vanno tracciate nel DVR con il programma di miglioramento.
Passo 6 — Integra il piano di emergenza
Il terremoto va inserito tra gli scenari del piano di emergenza, nella cornice della gestione delle emergenze (art. 43). Le procedure devono distinguere le tre fasi: durante la scossa (ripararsi sotto elementi robusti, allontanarsi da vetrate e scaffali, non usare gli ascensori), subito dopo (evacuare in modo ordinato verso punti di raccolta esterni lontani da cornicioni e linee elettriche), e il rientro (solo dopo la verifica di agibilità dei luoghi). Definisci i compiti degli addetti all’emergenza e verifica l’efficacia delle procedure con la prova di evacuazione, adattandola allo scenario sismico.
Passo 7 — Documenta e aggiorna
Metti nero su bianco nel DVR il percorso seguito: zona sismica del sito, caratteristiche e vulnerabilità dell’edificio, elementi non strutturali critici, scenari di esposizione, misure adottate e programmate, rinvio al piano di emergenza. Aggiorna la valutazione quando cambiano le condizioni rilevanti: interventi sull’edificio, nuove classificazioni, danni riscontrati, modifiche del layout o dell’organico. Trattare il rischio sismico come “non pertinente” senza motivarlo è tra gli errori più comuni nel DVR: la scelta di non approfondire va sempre giustificata, non sottintesa.
Domande frequenti
Il rischio sismico va valutato in tutte le aziende?
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi (art. 28), quindi anche l'esposizione dei lavoratori a un evento sismico va inquadrata almeno in modo qualitativo. La profondità dell'analisi cambia con la pericolosità della zona e con la vulnerabilità dell'edificio: in una zona a bassa pericolosità e con un capannone recente e certificato basterà poco; in una zona ad alta pericolosità, con edifici vecchi e molti lavoratori, serve un approfondimento tecnico strutturale.
Devo far fare una verifica strutturale antisismica del capannone?
Il D.Lgs. 81/2008 non impone in generale la verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio a ogni datore di lavoro; l'obbligo di solidità e stabilità delle strutture (art. 63 e Allegato IV) e quello di valutare tutti i rischi possono però rendere necessaria una verifica tecnica quando emergono elementi di dubbio (edificio datato, danni, cambi d'uso, alta pericolosità). La verifica antisismica è disciplinata dalle norme tecniche sulle costruzioni, non dal Testo Unico: va affidata a un tecnico abilitato.
Cosa deve contenere il piano di emergenza rispetto al terremoto?
Le procedure da tenere durante e dopo la scossa (mettersi al riparo, non usare gli ascensori, evacuare solo quando la scossa è terminata), i punti sicuri interni e i punti di raccolta esterni lontani da cornicioni, vetrate e linee elettriche, i compiti degli addetti all'emergenza e le modalità di verifica dell'agibilità prima del rientro.