Salta al contenuto
TUS

Scheda rischio

Rischio sismico

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Il terremoto non è un agente che si “misura” in azienda come il rumore o una sostanza chimica: è un evento esterno, raro ma potenzialmente catastrofico, che agisce sulla stabilità dell’edificio e sulla capacità delle persone di mettersi in salvo. In un contesto lavorativo il danno dipende poco dalla magnitudo e molto da due fattori governabili: quanto è solido il fabbricato e quanto è pronta l’organizzazione a reagire nei primi secondi e minuti.

Cosa dice la norma

Il D.Lgs. 81/2008 non dedica al sisma un Titolo specifico, come fa invece per gli agenti chimici (Titolo IX) o per gli agenti fisici (Titolo VIII). Il rischio sismico rientra perciò nell’obbligo generale di valutare tutti i rischi che possono incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori (art. 28), letto insieme ai principi delle misure generali di tutela (art. 15).

Due riferimenti sono centrali:

  • Requisiti dei luoghi di lavoro — l’art. 63 rinvia ai requisiti tecnici dell’Allegato IV, che apre chiedendo agli edifici stabilità e solidità adeguate all’uso. È il gancio normativo che collega il tema sicurezza sul lavoro alla tenuta strutturale dell’immobile.
  • Gestione delle emergenze — gli artt. 43 e seguenti impongono di organizzare i primi interventi, designare gli addetti, predisporre le procedure di evacuazione e informare i lavoratori sui comportamenti da tenere. È qui che il rischio sismico si traduce in adempimenti concreti.

La disciplina tecnica della sicurezza strutturale sta invece nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e nella classificazione sismica del territorio: strumenti a cui il datore di lavoro rinvia, senza sostituirsi al progettista.

Come si valuta

  1. Inquadramento del sito. Si parte dalla classificazione sismica del comune e dalla pericolosità di base della zona: un capannone in un’area ad alta pericolosità richiede un’attenzione diversa da un ufficio in zona a bassa sismicità.
  2. Conoscenza dell’edificio. Epoca e criteri di costruzione, presenza di eventuali verifiche o adeguamenti sismici, elementi non strutturali pericolosi (controsoffitti, scaffalature alte, macchinari pesanti, pareti divisorie, insegne). La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro affronta nel dettaglio questa raccolta di dati.
  3. Analisi degli elementi interni. Molti infortuni nei terremoti non derivano dal crollo dell’edificio ma da caduta di oggetti, ribaltamento di scaffali e mobili, rottura di vetrate. Questi elementi sono direttamente sotto il controllo dell’azienda.
  4. Analisi organizzativa. Numero e caratteristiche degli occupanti, presenza di persone con ridotta mobilità, vie di esodo, punti di raccolta, tempi di evacuazione.

La verifica di vulnerabilità sismica in senso stretto è un’indagine strutturale che spetta a un tecnico abilitato: il DVR ne recepisce gli esiti e ne trae le misure organizzative.

Le misure, in ordine di priorità

  1. Sulla struttura e sugli elementi fissi. Dove emergono criticità strutturali, il datore di lavoro segnala al proprietario dell’immobile e concorda gli interventi; nel frattempo mette in sicurezza gli elementi non strutturali: ancoraggio a parete di scaffalature e armadi alti, fissaggio dei macchinari pesanti, protezione delle vetrate, rimozione di carichi sospesi mal vincolati.
  2. Organizzative. Un piano di emergenza ed evacuazione che contempli lo scenario sismico, con procedure chiare per la fase della scossa (ripararsi) e per quella successiva (esodo verso i punti di raccolta), planimetrie aggiornate, addetti designati e formati.
  3. Formative e addestrative. Informazione a tutti i lavoratori sui comportamenti corretti ed esercitazioni periodiche: una procedura mai provata, in emergenza, non regge. La gestione va coordinata con gli altri scenari di emergenza, a partire dagli eventi atmosferici estremi.

Dove si presenta

Il rischio è massimo negli edifici datati e non adeguati sismicamente situati in aree a pericolosità elevata: capannoni industriali con strutture prefabbricate, magazzini con scaffalature alte, edifici pubblici affollati. Settori come l’edilizia, la logistica e la scuola, per la presenza di grandi volumi, molte persone o strutture vulnerabili, meritano un’attenzione particolare nella pianificazione delle emergenze.

Sorveglianza sanitaria

Il rischio sismico non attiva di per sé una sorveglianza sanitaria specifica: non esiste un’esposizione continuativa da monitorare come per rumore o agenti chimici. Restano però pertinenti la gestione degli aspetti psicologici post-evento e il primo soccorso, che rientrano nell’organizzazione delle emergenze aziendali.

Errori comuni

  1. Confondere i ruoli. La verifica strutturale non è compito dell’RSPP: pretenderla dal servizio di prevenzione, o ignorarla del tutto, sono errori speculari.
  2. Fermarsi all’edificio. Anche in una struttura solida, scaffali e macchinari non ancorati diventano proiettili: gli elementi interni sono spesso il rischio più concreto e più facile da eliminare.
  3. Un piano di emergenza generico. Un piano scritto per l’incendio non copre automaticamente il sisma: i comportamenti richiesti sono in parte opposti.
  4. Mai fare esercitazioni. Senza prove periodiche, la procedura resta carta e i tempi di reazione reali restano ignoti.

Domande frequenti

  • Il rischio sismico va inserito nel DVR?

    Sì, quando può incidere sulla sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi che gravano sul luogo di lavoro: nelle zone a pericolosità sismica rilevante il datore di lavoro considera la stabilità dell'edificio e, soprattutto, prepara la gestione dell'emergenza e l'evacuazione, dandone conto nel documento.

  • Chi verifica la sicurezza sismica dell'edificio?

    La verifica strutturale è di competenza di un tecnico abilitato secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, non del datore di lavoro né dell'RSPP. Il datore di lavoro deve però attivarsi per acquisire le informazioni sull'immobile e, in presenza di criticità, coinvolgere il proprietario o il progettista e adottare le misure conseguenti.

  • Cosa devono fare i lavoratori durante una scossa?

    Seguire le procedure del piano di emergenza: in genere ripararsi sul posto durante la scossa e procedere all'esodo ordinato solo quando la scossa è cessata, verso i punti di raccolta esterni. Perché funzioni, la procedura va formata e provata con esercitazioni periodiche.