Salta al contenuto
TUS

Guida · Casi particolari · 10 min di lettura

Sicurezza dei lavoratori in trasferta

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

La trasferta è lo spostamento temporaneo del lavoratore in un luogo diverso dalla sede abituale per esigenze aziendali: un tecnico che va da un cliente, un commerciale in giro per l’Italia, una squadra che monta un impianto in un altro stabilimento, un dipendente inviato all’estero per una fiera o un cantiere. L’errore ricorrente è pensare che “fuori dalla mia azienda non rispondo io”. Non è così: la trasferta cambia il luogo della prestazione, non il titolare degli obblighi. Vediamo come gestirla correttamente.

Passo 1 — Inquadra la trasferta (e distinguila da distacco e trasferimento)

Prima di tutto chiarisci l’istituto. La trasferta è un mutamento provvisorio del luogo di lavoro, con rientro previsto: il datore di lavoro resta quello di sempre e con lui restano gli obblighi generali dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008. È cosa diversa dal distacco e dalla somministrazione, dove interviene un altro datore utilizzatore, e dal trasferimento, che è definitivo. Questa distinzione conta perché stabilisce chi valuta i rischi, chi forma e chi fornisce i DPI: nella trasferta, tutto questo resta in capo all’azienda di provenienza.

Passo 2 — Valuta il rischio nel DVR, per davvero

La trasferta va considerata già nel DVR: l’art. 28 impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli delle mansioni che si svolgono in mobilità. Non basta una riga generica. Per le mansioni “in trasferta” servono valutazioni mirate su:

  • il rischio stradale professionale, spesso il pericolo più concreto e più sottovalutato di chi viaggia per lavoro;
  • il lavoro isolato, tipico di chi opera da solo in una sede lontana, con procedure e dispositivi “uomo a terra” adeguati (vedi la procedura per il lavoratore isolato);
  • i rischi propri del luogo di destinazione, che possono essere diversi da quelli della sede abituale (ambienti industriali, cantieri, magazzini, condizioni climatiche).

Passo 3 — Gestisci il lavoro presso terzi con l’art. 26

Quando la trasferta consiste nell’eseguire lavori all’interno dell’azienda di un committente o di un altro luogo nella sua disponibilità, entra in gioco l’art. 26. Committente e impresa che invia il lavoratore devono:

  1. scambiarsi le informazioni sui rischi specifici dell’ambiente e sulle misure adottate;
  2. cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione;
  3. elaborare il DUVRI quando esistono rischi da interferenza.

Con più imprese in gioco valgono le stesse logiche del coordinamento negli appalti. Esempio concreto: mandi un manutentore a sostituire una pompa nello stabilimento di un cliente. Prima della partenza deve sapere dove sono le vie di fuga, quali sostanze sono presenti nel reparto, chi contattare in emergenza; e il cliente deve sapere che il tuo tecnico userà fiamma libera o attrezzi che generano rischi per il suo personale.

Passo 4 — Informa e forma sulla destinazione

L’informazione e la formazione (artt. 36 e 37) devono coprire anche lo scenario della trasferta, non solo la sede. Un lavoratore già formato sulla propria mansione può trovarsi in un contesto nuovo: layout diverso, rischi aggiuntivi, procedure di emergenza sconosciute. Prima di ogni trasferta significativa fornisci un briefing operativo: indirizzo e referente in loco, numeri utili, punti di raccolta, rischi noti del sito, comportamenti attesi. Per le trasferte ricorrenti, standardizza queste informazioni in una scheda che parte insieme all’ordine di missione.

Passo 5 — DPI adeguati al luogo, non alla scrivania

I DPI vanno tarati sui rischi della destinazione, non su quelli abituali. Chi lavora in un cantiere in trasferta ha bisogno di calzature antinfortunistiche, elmetto e indumenti ad alta visibilità anche se in sede sta in ufficio. Verifica che il lavoratore parta con la dotazione giusta, integra e correttamente addestrata dove serve. Un caso particolare: se la trasferta comporta interventi su edifici o impianti datati dove è possibile la presenza di amianto (manutenzioni, demolizioni, lavori su coperture), va prima verificata la presenza del materiale e, se confermata, si applica la disciplina del Titolo IX Capo III, riformata dal D.Lgs. 213/2025 (in vigore dal 24 gennaio 2026), che ha abbassato i valori limite di esposizione e introdotto il nuovo Allegato XLIII-ter. In questi casi si rimanda alla valutazione del rischio amianto e, dove necessario, al piano di lavoro amianto: mai improvvisare in trasferta.

Passo 6 — Sorveglianza sanitaria e trasferte all’estero

Se la valutazione dei rischi lo richiede, la sorveglianza sanitaria (art. 41) copre anche i rischi legati alla trasferta. Per le missioni all’estero, soprattutto in Paesi con rischi sanitari specifici, il coinvolgimento del medico competente è essenziale: valutazione preventiva dell’idoneità, eventuali profilassi e vaccinazioni raccomandate, indicazioni sanitarie sul Paese di destinazione. Non improvvisare la parte medica alla vigilia della partenza: va programmata con anticipo, coordinandosi con le fonti ufficiali indicate dalle autorità sanitarie.

Passo 7 — Emergenze, reperibilità e infortuni

Chiudi il cerchio sulla gestione dell’imprevisto. Definisci come il lavoratore in trasferta attiva i soccorsi e comunica un’emergenza quando è lontano e magari solo: numeri, procedura di contatto, tempi di check-in. Ricorda infine il profilo assicurativo: per il lavoratore in trasferta lo spostamento è parte della prestazione, quindi l’evento avvenuto durante il viaggio è di norma infortunio “in occasione di lavoro”, da tenere distinto dall’infortunio in itinere del comune tragitto casa-lavoro. In ogni caso, l’infortunio in trasferta si denuncia e si gestisce con le regole ordinarie.

Checklist prima della partenza

  • Mansione in trasferta valutata nel DVR (stradale, lavoro isolato, rischi del sito)
  • Informazioni sui rischi del luogo di destinazione ricevute e, se lavori presso terzi, art. 26/DUVRI attivato
  • Briefing operativo consegnato: referente, emergenze, punti di raccolta
  • DPI adeguati alla destinazione, integri e con addestramento dove richiesto
  • Idoneità sanitaria verificata e, per l’estero, medico competente coinvolto per tempo
  • Procedura di reperibilità e attivazione soccorsi definita

Domande frequenti

  • In trasferta valgono ancora gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro?

    Sì. La trasferta è solo un temporaneo spostamento del luogo della prestazione, non una sospensione del rapporto: gli obblighi generali dell'art. 18 restano interamente in capo al datore di lavoro, che deve valutare i rischi anche fuori sede, informare, formare e fornire i DPI adeguati alla destinazione.

  • L'incidente stradale durante la trasferta è infortunio sul lavoro?

    Per il lavoratore in trasferta lo spostamento fa parte della prestazione, quindi l'evento occorso durante il viaggio è di regola infortunio 'in occasione di lavoro', tutelato dall'INAIL, e va distinto dall'infortunio in itinere del normale tragitto casa-lavoro. Restano esclusi solo i rischi da comportamenti del tutto estranei alle finalità della trasferta.

  • Chi si occupa della sicurezza quando il lavoratore opera presso un cliente?

    Se la trasferta comporta l'esecuzione di lavori all'interno dell'azienda di un committente, scatta l'art. 26: le due imprese si scambiano le informazioni sui rischi, cooperano e coordinano gli interventi, elaborando il DUVRI dove ci sono interferenze. Il datore di provenienza resta comunque responsabile della formazione e dei DPI del proprio lavoratore.