Salta al contenuto
TUS

Glossario

Infortunio in itinere

Infortunio in itinere: definizione dell'art. 2 DPR 1124/1965, tragitti coperti dall'INAIL, differenza con trasferta e lavoro agile, casi di esclusione.

L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, nello spostamento tra due luoghi di lavoro o verso il luogo abituale di consumazione dei pasti in assenza di mensa. La tutela è prevista dall’art. 2, terzo comma, del DPR 1124/1965, inserito dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000.

È una nozione di diritto assicurativo, non prevenzionistico: decide se l’evento è indennizzato dall’INAIL, mentre gli obblighi del datore di lavoro restano quelli del D.Lgs. 81/2008. La definizione generale di evento indennizzabile è trattata nella voce infortunio sul lavoro: qui interessa solo lo spostamento.

I tre tragitti previsti dalla norma

L’art. 2 del Testo unico INAIL individua tre percorsi tutelati, con una disposizione parallela per il settore agricolo nell’art. 210 dello stesso decreto. Il testo coordinato è consultabile su Normattiva e nella scheda del sito sul DPR 1124/1965.

  1. Abitazione e luogo di lavoro, in andata e ritorno.
  2. Tra due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
  3. Luogo di lavoro e luogo di consumazione abituale dei pasti, quando manca un servizio di mensa aziendale.

In tutti i casi il percorso deve essere quello normale: interruzioni e deviazioni sono coperte solo se necessitate, cioè dovute a forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’uso del mezzo privato è tutelato se necessitato; per la bicicletta la L. 221/2015 ha stabilito che il suo uso è sempre da considerarsi necessitato. L’analisi caso per caso delle deviazioni ammesse è nella guida quando l’infortunio in itinere è coperto.

Differenza con trasferta e lavoro agile

L’errore più comune è chiamare «in itinere» qualunque infortunio stradale. La qualificazione cambia a seconda del motivo dello spostamento.

SituazioneQualificazioneCosa conta
Tamponamento mentre il dipendente va in ufficio la mattinaIn itinereNormalità del percorso e, per l’auto, necessità del mezzo
Incidente del tecnico che guida verso il cliente su incarico dell’aziendaInfortunio in occasione di lavoroLo spostamento è la prestazione stessa
Caduta del lavoratore agile tra casa e coworkingIn itinere, se il luogo è scelto con criteri di ragionevolezzaEsigenze della prestazione o di conciliazione (L. 81/2017, art. 23)
Incidente durante una deviazione per commissioni personaliFuori tutelaDeviazione non necessitata

Esempio: un manutentore che parte da casa e raggiunge direttamente il primo cantiere della giornata, su indicazione del datore di lavoro, non compie un tragitto casa-lavoro ordinario ma uno spostamento di servizio. In questi casi il rischio va gestito nell’organizzazione delle trasferte e dei lavori fuori sede.

Quando la tutela non opera

Il terzo comma dell’art. 2 esclude in modo espresso l’infortunio direttamente causato dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, e quello del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida. La giurisprudenza aggiunge il rischio elettivo, cioè il pericolo creato da una scelta arbitraria del lavoratore, estranea alle finalità del tragitto.

Per l’azienda, la parte prevenibile dell’infortunio in itinere coincide in larga misura con il rischio stradale: orari compatibili con i mezzi pubblici, piani di mobilità e informazione sulla guida sicura riducono gli eventi che l’assicurazione si limita a indennizzare. Gli adempimenti dopo l’evento sono quelli della denuncia di infortunio all’INAIL.

Domande frequenti

  • L'infortunio in itinere va registrato e denunciato come gli altri?

    Sì. Sul piano degli adempimenti il datore di lavoro lo tratta come ogni infortunio che comporta un'assenza indennizzabile: riceve il certificato medico e trasmette la denuncia all'INAIL nei termini ordinari. Sarà poi l'Istituto, in fase istruttoria, a stabilire se l'evento rientra nella tutela del tragitto. Non spetta al datore escluderlo a priori omettendo la denuncia.

  • Chi lavora in smart working è coperto se si fa male mentre va al coworking?

    Può esserlo. La legge sul lavoro agile estende la tutela al percorso tra abitazione e luogo esterno scelto per la prestazione, ma solo se la scelta è dettata da esigenze della prestazione o di conciliazione vita-lavoro e risponde a criteri di ragionevolezza. Un luogo lontano scelto per motivi solo personali rende la copertura molto incerta.

  • Se durante il tragitto ho un incidente e la colpa è mia, perdo la tutela?

    No: la semplice colpa, anche una distrazione alla guida, non esclude l'indennizzo, perché l'assicurazione copre anche gli eventi dovuti a imprudenza. La tutela viene meno nei casi indicati dalla norma, come l'infortunio causato direttamente dall'abuso di alcol o dall'uso non terapeutico di stupefacenti, oppure la guida senza la prescritta abilitazione.