Glossario
Infortunio in itinere
L'infortunio in itinere è quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro: è coperto dall'assicurazione INAIL a condizione che il tragitto sia necessario e non interrotto o deviato senza motivo.
L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce durante il tragitto abituale che collega la propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa. La sua indennizzabilità da parte dell’INAIL è stata codificata dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha integrato la disciplina generale dell’assicurazione obbligatoria contenuta nel DPR 1124/1965.
Le condizioni di copertura
Perché operi la tutela, il percorso deve rispondere a criteri di normalità e necessità: il tragitto seguito abitualmente, nei tempi coerenti con l’orario di lavoro. Sono di norma coperti anche il percorso verso un diverso luogo di lavoro, quello per consumare il pasto in assenza di mensa aziendale e, a condizioni particolari, l’accompagnamento dei figli. Interruzioni o deviazioni non necessarie interrompono la copertura, salvo che siano dovute a causa di forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o obblighi penalmente rilevanti.
Il mezzo utilizzato
L’uso del mezzo privato è tutelato quando necessitato, cioè quando il trasporto pubblico manca, è incompatibile con l’orario o richiede tempi eccessivi. L’uso della bicicletta è oggi sempre considerato necessitato. Poiché la componente stradale è preponderante, la prevenzione passa per la gestione del rischio stradale professionale.
L’evento va gestito come ogni infortunio: per gli adempimenti e i termini di denuncia vedi la guida alla denuncia di infortunio all’INAIL e l’approfondimento su quando l’infortunio in itinere è coperto.