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Guida · Infortuni e INAIL · 9 min di lettura

L’infortunio in itinere: quando è coperto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L’infortunio in itinere è quello che capita nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro (e viceversa), oppure tra due sedi di lavoro o verso il luogo di consumazione dei pasti. Non avviene “in azienda”, eppure a certe condizioni l’INAIL lo indennizza come un infortunio sul lavoro. La differenza tra un evento coperto e uno escluso sta tutta in poche condizioni: vediamole in modo operativo.

Passo 1 — Parti dalla norma giusta

La tutela dell’infortunio in itinere non nasce dal Testo Unico D.Lgs. 81/2008, ma dalla disciplina assicurativa INAIL: l’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, ha codificato in modo espresso questa copertura, recependo un orientamento della giurisprudenza. È un punto da tenere a mente: quando parli di “in itinere” non stai applicando gli obblighi prevenzionistici del datore, ma le regole dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Passo 2 — Verifica le tre condizioni di copertura

Perché l’evento sia indennizzabile devono ricorrere, insieme, tre requisiti:

  1. finalità lavorativa: lo spostamento deve essere funzionale al lavoro, cioè diretto a raggiungere la sede, a rientrare a casa o a spostarsi tra sedi;
  2. normalità del tragitto: il percorso deve essere quello ordinario e più diretto tra i due punti, salvo alternative giustificate (traffico, cantieri, viabilità);
  3. assenza di rischio elettivo: l’infortunato non deve aver creato da sé, con una scelta arbitraria e non necessitata, il rischio che ha causato il danno.

Se una di queste condizioni manca, la copertura può venire meno. Esempio concreto: un magazziniere che rientra a casa lungo la strada abituale e viene tamponato è tutelato; se invece devia di venti chilometri per andare in palestra e si infortuna durante la deviazione, quel tratto esce dalla tutela.

Passo 3 — Distingui deviazioni e interruzioni ammesse

Non ogni scostamento dal percorso fa cadere la copertura. Sono generalmente tollerate le deviazioni e interruzioni necessitate (forza maggiore, adempimento di obblighi, esigenze essenziali e improrogabili) e quelle di durata trascurabile. Restano invece fuori quelle dettate da ragioni personali del tutto svincolate dal lavoro.

  • Accompagnare i figli a scuola lungo un percorso ragionevole prima di andare al lavoro: di norma ammesso.
  • Una breve sosta in farmacia per un’esigenza improrogabile: valutabile come necessitata.
  • Una lunga sosta serale per motivi ricreativi: tendenzialmente esclusa.

La regola pratica: più la sosta o la deviazione è lunga e slegata dal lavoro, più il rischio di esclusione cresce.

Passo 4 — Valuta il mezzo di trasporto

Il mezzo pubblico è sempre coperto. L’uso del mezzo privato è tutelato quando è necessitato: mancanza di trasporto pubblico, orari incompatibili con il turno, tempi di percorrenza sproporzionati, sede non servita. Se invece l’auto è una libera scelta di comodità a fronte di un’alternativa pubblica pienamente idonea, la copertura può essere negata.

Un caso a parte è la bicicletta: la normativa più recente considera oggi l’uso del velocipede sempre necessitato, in coerenza con le politiche di mobilità sostenibile. Per la formulazione puntuale e gli eventuali aggiornamenti conviene sempre fare riferimento alle indicazioni ufficiali dell’INAIL, che pubblica circolari dedicate.

Ricorda che l’abuso di alcol o sostanze e le violazioni gravi del codice della strada (ad esempio la guida senza patente) integrano un rischio elettivo e possono escludere la tutela.

Passo 5 — Cosa fare subito dopo l’evento

Sul piano operativo l’infortunio in itinere si gestisce come qualsiasi altro infortunio indennizzabile. Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro e trasmettere il certificato medico; il datore procede con la denuncia di infortunio all’INAIL nei termini di legge. Per la sequenza completa delle prime ore vedi anche cosa fare dopo un infortunio.

Conserva ogni elemento utile a ricostruire dinamica e percorso: il verbale delle forze dell’ordine in caso di sinistro stradale, eventuali testimoni, gli orari. Sono proprio questi dettagli a dimostrare la normalità del tragitto e l’assenza di rischio elettivo.

Passo 6 — Prevenire, non solo indennizzare

L’infortunio in itinere non è delegabile all’assicurazione: il rischio stradale professionale va considerato nell’organizzazione del lavoro, specie per chi si sposta molto. Politiche su turni compatibili con i mezzi pubblici, convenzioni di mobilità, sensibilizzazione sulla guida sicura e, dove pertinente, l’analisi dei mancati infortuni riducono la frequenza degli eventi. Anche l’organizzazione del lavoro agile incide: per chi lavora da casa il tema si sposta sulla postazione, come spiega la guida sullo smart working.

Checklist rapida di verifica

  • Lo spostamento aveva una finalità lavorativa (andata, ritorno, tra sedi, verso il pasto)
  • Il tragitto era quello abituale e più diretto, o la variante era giustificata
  • Eventuali soste o deviazioni erano necessitate o di durata trascurabile
  • Il mezzo privato, se usato, era necessitato rispetto al trasporto pubblico
  • Nessun rischio elettivo (alcol, sostanze, gravi violazioni volontarie)
  • Certificato medico trasmesso e denuncia INAIL avviata nei termini
  • Documentazione del percorso e della dinamica conservata

Domande frequenti

  • L'infortunio in itinere incide sul mio tasso INAIL?

    Gli eventi in itinere rientrano nella gestione assicurativa, ma sono trattati separatamente rispetto agli infortuni avvenuti in occasione di lavoro nell'ambiente aziendale: verifica la tua posizione con l'INAIL, perché il peso sull'oscillazione del premio segue regole proprie e non è automatico. Non inventarti percentuali: chiedi la fonte ufficiale.

  • Sono coperto se vado al lavoro in auto invece che con il bus?

    Sì, se l'uso del mezzo privato è necessitato: orari dei mezzi pubblici incompatibili con il turno, assenza o inadeguatezza del servizio, tempi di percorrenza sproporzionati. Se invece scegli l'auto per pura comodità pur avendo un'alternativa pubblica agevole, la copertura può essere esclusa.

  • La pausa pranzo fuori sede è coperta?

    Il tragitto per consumare il pasto può rientrare nella tutela quando la mensa non è disponibile in azienda e lo spostamento è funzionale a un'esigenza collegata al lavoro. La valutazione è caso per caso: conta la finalità e la normalità del percorso.