Guida · Infortuni e INAIL · 9 min di lettura
L’infortunio in itinere: quando è coperto
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
L’infortunio in itinere è quello che capita nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro (e viceversa), oppure tra due sedi di lavoro o verso il luogo di consumazione dei pasti. Non avviene “in azienda”, eppure a certe condizioni l’INAIL lo indennizza come un infortunio sul lavoro. La differenza tra un evento coperto e uno escluso sta tutta in poche condizioni: vediamole in modo operativo.
Passo 1 — Parti dalla norma giusta
La tutela dell’infortunio in itinere non nasce dal Testo Unico D.Lgs. 81/2008, ma dalla disciplina assicurativa INAIL: l’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, ha codificato in modo espresso questa copertura, recependo un orientamento della giurisprudenza. È un punto da tenere a mente: quando parli di “in itinere” non stai applicando gli obblighi prevenzionistici del datore, ma le regole dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Passo 2 — Verifica le tre condizioni di copertura
Perché l’evento sia indennizzabile devono ricorrere, insieme, tre requisiti:
- finalità lavorativa: lo spostamento deve essere funzionale al lavoro, cioè diretto a raggiungere la sede, a rientrare a casa o a spostarsi tra sedi;
- normalità del tragitto: il percorso deve essere quello ordinario e più diretto tra i due punti, salvo alternative giustificate (traffico, cantieri, viabilità);
- assenza di rischio elettivo: l’infortunato non deve aver creato da sé, con una scelta arbitraria e non necessitata, il rischio che ha causato il danno.
Se una di queste condizioni manca, la copertura può venire meno. Esempio concreto: un magazziniere che rientra a casa lungo la strada abituale e viene tamponato è tutelato; se invece devia di venti chilometri per andare in palestra e si infortuna durante la deviazione, quel tratto esce dalla tutela.
Passo 3 — Distingui deviazioni e interruzioni ammesse
Non ogni scostamento dal percorso fa cadere la copertura. Sono generalmente tollerate le deviazioni e interruzioni necessitate (forza maggiore, adempimento di obblighi, esigenze essenziali e improrogabili) e quelle di durata trascurabile. Restano invece fuori quelle dettate da ragioni personali del tutto svincolate dal lavoro.
- Accompagnare i figli a scuola lungo un percorso ragionevole prima di andare al lavoro: di norma ammesso.
- Una breve sosta in farmacia per un’esigenza improrogabile: valutabile come necessitata.
- Una lunga sosta serale per motivi ricreativi: tendenzialmente esclusa.
La regola pratica: più la sosta o la deviazione è lunga e slegata dal lavoro, più il rischio di esclusione cresce.
Passo 4 — Valuta il mezzo di trasporto
Il mezzo pubblico è sempre coperto. L’uso del mezzo privato è tutelato quando è necessitato: mancanza di trasporto pubblico, orari incompatibili con il turno, tempi di percorrenza sproporzionati, sede non servita. Se invece l’auto è una libera scelta di comodità a fronte di un’alternativa pubblica pienamente idonea, la copertura può essere negata.
Un caso a parte è la bicicletta: la normativa più recente considera oggi l’uso del velocipede sempre necessitato, in coerenza con le politiche di mobilità sostenibile. Per la formulazione puntuale e gli eventuali aggiornamenti conviene sempre fare riferimento alle indicazioni ufficiali dell’INAIL, che pubblica circolari dedicate.
Ricorda che l’abuso di alcol o sostanze e le violazioni gravi del codice della strada (ad esempio la guida senza patente) integrano un rischio elettivo e possono escludere la tutela.
Passo 5 — Cosa fare subito dopo l’evento
Sul piano operativo l’infortunio in itinere si gestisce come qualsiasi altro infortunio indennizzabile. Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro e trasmettere il certificato medico; il datore procede con la denuncia di infortunio all’INAIL nei termini di legge. Per la sequenza completa delle prime ore vedi anche cosa fare dopo un infortunio.
Conserva ogni elemento utile a ricostruire dinamica e percorso: il verbale delle forze dell’ordine in caso di sinistro stradale, eventuali testimoni, gli orari. Sono proprio questi dettagli a dimostrare la normalità del tragitto e l’assenza di rischio elettivo.
Passo 6 — Prevenire, non solo indennizzare
L’infortunio in itinere non è delegabile all’assicurazione: il rischio stradale professionale va considerato nell’organizzazione del lavoro, specie per chi si sposta molto. Politiche su turni compatibili con i mezzi pubblici, convenzioni di mobilità, sensibilizzazione sulla guida sicura e, dove pertinente, l’analisi dei mancati infortuni riducono la frequenza degli eventi. Anche l’organizzazione del lavoro agile incide: per chi lavora da casa il tema si sposta sulla postazione, come spiega la guida sullo smart working.
Checklist rapida di verifica
- Lo spostamento aveva una finalità lavorativa (andata, ritorno, tra sedi, verso il pasto)
- Il tragitto era quello abituale e più diretto, o la variante era giustificata
- Eventuali soste o deviazioni erano necessitate o di durata trascurabile
- Il mezzo privato, se usato, era necessitato rispetto al trasporto pubblico
- Nessun rischio elettivo (alcol, sostanze, gravi violazioni volontarie)
- Certificato medico trasmesso e denuncia INAIL avviata nei termini
- Documentazione del percorso e della dinamica conservata
Domande frequenti
L'infortunio in itinere incide sul mio tasso INAIL?
Gli eventi in itinere rientrano nella gestione assicurativa, ma sono trattati separatamente rispetto agli infortuni avvenuti in occasione di lavoro nell'ambiente aziendale: verifica la tua posizione con l'INAIL, perché il peso sull'oscillazione del premio segue regole proprie e non è automatico. Non inventarti percentuali: chiedi la fonte ufficiale.
Sono coperto se vado al lavoro in auto invece che con il bus?
Sì, se l'uso del mezzo privato è necessitato: orari dei mezzi pubblici incompatibili con il turno, assenza o inadeguatezza del servizio, tempi di percorrenza sproporzionati. Se invece scegli l'auto per pura comodità pur avendo un'alternativa pubblica agevole, la copertura può essere esclusa.
La pausa pranzo fuori sede è coperta?
Il tragitto per consumare il pasto può rientrare nella tutela quando la mensa non è disponibile in azienda e lo spostamento è funzionale a un'esigenza collegata al lavoro. La valutazione è caso per caso: conta la finalità e la normalità del percorso.
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