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Guida · Emergenze · 9 min di lettura

Il registro dei controlli antincendio dopo il DM 1/9/2021

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il registro dei controlli antincendio è il documento in cui si scrive, nero su bianco, che gli impianti e le attrezzature di protezione contro l’incendio sono stati sorvegliati, controllati e manutenuti. Con il DM 1/9/2021 — il cosiddetto “decreto controlli”, pienamente in vigore — la materia è stata riordinata: è cambiato non solo il contenuto del registro, ma anche chi può eseguire e certificare gli interventi. Vediamo come tenerlo correttamente.

Passo 1 — Inquadra l’obbligo e le tre attività

Il datore di lavoro deve provvedere alla prevenzione incendi e al mantenimento in efficienza dei presìdi. Il DM 1/9/2021 distingue tre livelli di attività, che vanno tutte tracciate nel registro:

  • sorveglianza: il controllo visivo, a vista, che verifica la presenza, l’accessibilità e l’integrità apparente dei presìdi (per esempio che l’estintore sia al suo posto, carico e non ostruito);
  • controllo periodico: la verifica a scadenze definite dello stato e del funzionamento, eseguita da personale qualificato;
  • manutenzione: l’intervento per mantenere o riportare in efficienza il sistema, ordinaria o straordinaria.

La sorveglianza può essere svolta anche da personale interno formato; controllo periodico e manutenzione richiedono un tecnico manutentore qualificato.

Passo 2 — Definisci cosa deve contenere il registro

Il registro non è un quaderno generico: deve permettere di ricostruire la storia di ogni presidio. Per ciascun intervento annota almeno:

  • la data dell’intervento;
  • il tipo di attività svolta (sorveglianza, controllo, manutenzione);
  • l’oggetto interessato (estintori, rete idranti e naspi, impianto di rivelazione e allarme, illuminazione di sicurezza, porte e uscite di emergenza, evacuatori di fumo, ecc.);
  • l’esito e le eventuali anomalie rilevate;
  • gli interventi correttivi adottati o da programmare;
  • chi ha eseguito l’intervento, con la relativa firma.

Passo 3 — Distingui chi fa cosa (e chi firma)

Questo è il punto più delicato introdotto dal DM 1/9/2021. La responsabilità della tenuta del registro è del responsabile dell’attività, di norma il datore di lavoro, che assicura che la sorveglianza e le scadenze siano rispettate. Gli interventi di controllo periodico e di manutenzione, però, devono essere affidati a un tecnico manutentore qualificato, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal decreto. È il manutentore a registrare e sottoscrivere l’esito degli interventi che esegue: la sua firma sul registro è ciò che attribuisce valore alla verifica.

Passo 4 — Fissa le scadenze e non improvvisarle

Le periodicità dei controlli discendono dal decreto, dalle norme tecniche di riferimento (le UNI applicabili al singolo impianto) e dalle indicazioni del fabbricante. Non esiste un’unica cadenza valida per tutto: la sorveglianza è di norma frequente e a carico dell’attività, mentre i controlli periodici seguono intervalli propri di ciascun presidio. Costruisci quindi uno scadenzario collegato al registro, così da non arrivare mai fuori tempo. È buona pratica integrarlo nello scadenzario generale della sicurezza aziendale.

Passo 5 — Collega il registro alla gestione dell’emergenza

Il registro non vive isolato: è un tassello del sistema di gestione della sicurezza antincendio. I presìdi che controlli sono gli stessi che il piano di emergenza ed evacuazione presuppone funzionanti, e la loro efficienza va letta insieme alle misure organizzative previste dalla gestione della sicurezza antincendio. Un estintore scarico o una porta di emergenza bloccata annotati e non risolti sono, in caso di infortunio o di controllo, un elemento che pesa sulla responsabilità.

Passo 6 — Conservalo e tienilo disponibile

Il registro va conservato in azienda e mantenuto aggiornato, a disposizione degli organi di vigilanza e dei Vigili del Fuoco in caso di controllo, in particolare nelle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. Conservalo per un arco di tempo coerente con la vita dei presìdi e con gli altri obblighi documentali della sicurezza: un registro che copre l’intera storia dell’impianto è la prova migliore della diligenza dell’attività. Se lo tieni in formato digitale, assicurati che le firme e le date siano affidabili e che una copia sia sempre recuperabile.

Errori da evitare

  • Confondere la sorveglianza interna con il controllo periodico: la prima non sostituisce il secondo, che richiede il manutentore qualificato.
  • Affidare i controlli a personale privo dei requisiti previsti dal DM 1/9/2021.
  • Annotare le anomalie senza tracciare l’intervento correttivo: la registrazione di un difetto non seguito da rimedio è un’aggravante, non una tutela.
  • Trattare il registro come un adempimento formale scollegato dal rischio incendio valutato e dal piano di emergenza.

Checklist per un registro a norma

  • Sono censiti tutti i presìdi antincendio dell’attività (estintori, idranti, rivelazione, illuminazione, uscite di emergenza…)
  • Sono definite le periodicità di sorveglianza, controllo e manutenzione per ciascun presidio
  • Ogni intervento riporta data, tipo, oggetto, esito, anomalie e firma
  • Il controllo periodico e la manutenzione sono affidati a un tecnico manutentore qualificato
  • Le anomalie rilevate sono chiuse con un intervento correttivo tracciato
  • Il registro è aggiornato, conservato in azienda e disponibile in caso di controllo

Domande frequenti

  • Il registro dei controlli antincendio è obbligatorio per tutte le attività?

    Il registro accompagna gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio installati nell'attività. Dove ci sono estintori, rete idranti, rivelazione incendi, illuminazione o porte di emergenza soggetti a controllo e manutenzione, il registro è lo strumento con cui si documentano gli interventi. Nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco è un documento che viene richiesto in caso di verifica.

  • Chi firma il registro dei controlli antincendio?

    Il registro è tenuto sotto la responsabilità del responsabile dell'attività (di norma il datore di lavoro), che vi annota o fa annotare gli interventi di sorveglianza. Gli interventi di controllo periodico e manutenzione sono invece registrati e sottoscritti dal tecnico manutentore che li esegue, con l'indicazione degli esiti.

  • Va bene un registro cartaceo o serve un formato digitale?

    Il DM 1/9/2021 non impone un formato: il registro può essere cartaceo o informatico, purché consenta di ricostruire con certezza data, tipo di intervento, esito ed eventuali anomalie. L'importante è che sia aggiornato, completo e disponibile in caso di controllo. Un archivio digitale con firme e scadenzario riduce il rischio di dimenticanze.