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Guida · Formazione · 11 min di lettura

Formare lavoratori stagionali, a chiamata e a termine

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Stagionali dell’agricoltura o del turismo, lavoratori a chiamata della ristorazione, contratti a termine per picchi di produzione: sono rapporti brevi, che spesso iniziano di corsa. La tentazione è rimandare la formazione “a quando c’è tempo”. Ma il tempo, con questi contratti, è proprio ciò che manca — e l’obbligo formativo non fa sconti sulla durata. Vediamo come organizzarla bene, prima che parta il primo turno.

Passo 1 — Parti dal principio: il contratto non conta

L’obbligo di formazione riguarda tutti i lavoratori, senza distinzione di tipologia contrattuale. La definizione di lavoratore dell’art. 2 comprende chi svolge attività lavorativa a prescindere dalla forma del rapporto: stagionale, a tempo determinato, intermittente (a chiamata), somministrato. Non esiste una “formazione ridotta per pochi mesi”: i contenuti e le durate previsti dall’Accordo Stato-Regioni 2025 valgono identici per il bracciante di tre settimane e per l’assunto a tempo indeterminato.

Il vero problema, quindi, non è se formare, ma come farlo stare dentro tempi compressi.

Passo 2 — Fissa il momento giusto: prima dell’inizio

La formazione va erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, quindi prima che il lavoratore metta mano alla mansione. Con i contratti stagionali questo significa una cosa sola: la formazione va pianificata prima del picco, non durante.

Nel lavoro intermittente il momento critico è la prima chiamata: se al lavoratore già formato in una precedente attivazione ci si limita a rinnovare l’incarico, la formazione resta valida finché la mansione e i rischi non cambiano; se invece la persona è nuova, va formata prima di entrare in reparto. Organizza le sessioni con anticipo, magari raggruppando più assunzioni previste nella stessa finestra.

Passo 3 — Recupera il pregresso con i crediti formativi

Qui sta il margine di manovra più utile. Chi lavora a stagione ripetuta spesso ha già frequentato i corsi in passato. La formazione generale è riconosciuta come credito formativo permanente: se documentata da un attestato valido, non va ripetuta. La formazione specifica e gli aggiornamenti seguono invece il rischio della mansione e la loro scadenza.

Prima di iscrivere qualcuno a un corso da zero, chiedi e verifica gli attestati: potresti dover erogare solo la parte specifica mancante o un aggiornamento. Attenzione però — trovi il dettaglio nella guida sul riconoscimento dei crediti formativi — perché non tutto si trasferisce automaticamente e la responsabilità della verifica resta tua.

Passo 4 — Non confondere formazione, informazione e addestramento

Sono tre obblighi distinti e nessuno assorbe gli altri:

  • l’informazione (art. 36) sui rischi specifici dell’azienda e della mansione va data comunque, anche a chi arriva con attestati in regola: un attestato non conosce il tuo capannone;
  • la formazione (art. 37) trasferisce competenze e comportamenti sicuri secondo i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni;
  • l’addestramento pratico è obbligatorio per l’uso di attrezzature, DPI di terza categoria e procedure di lavoro, e va tracciato con l’indicazione di chi lo ha effettuato.

Per uno stagionale che userà una specifica attrezzatura, servono tutti e tre — informazione, formazione e addestramento — prima dell’operatività.

Passo 5 — Attenzione ai casi con più datori: somministrazione e distacco

Molti lavori stagionali passano da agenzie. Nella somministrazione e nel distacco gli obblighi si ripartiscono tra i soggetti coinvolti secondo l’art. 3 del D.Lgs. 81/2008: in linea generale la formazione e l’informazione specifiche sui rischi dell’attività fanno capo all’utilizzatore, che è chi conosce il proprio ambiente. Non dare per scontato che “abbia pensato a tutto l’agenzia”: metti nero su bianco chi fa cosa nel contratto commerciale e conserva le prove. Il tema è approfondito nella guida su somministrazione e distacco.

Passo 6 — Sfrutta gli strumenti che fanno risparmiare tempo

Per i rapporti brevi le leve pratiche sono due:

  1. E-learning, dove ammesso. La formazione generale e alcune parti dell’aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning; la specifica a rischio alto e l’addestramento no. I limiti sono nella guida su quando la formazione in e-learning è valida.
  2. Fondi ed enti bilaterali di settore. Agricoltura, turismo, edilizia e commercio dispongono spesso di enti bilaterali e fondi interprofessionali che organizzano e finanziano corsi calendarizzati proprio in vista delle stagioni: iscrivere i lavoratori a sessioni già programmate riduce costi e tempi.

Ricorda che la formazione è a carico del datore, si svolge in orario di lavoro e non può gravare economicamente sul lavoratore.

Passo 7 — Documenta e tieni traccia delle scadenze

Con turnover elevato, l’archivio è la tua unica difesa in caso di controllo. Per ogni lavoratore conserva attestati di formazione ed eventuale addestramento, prova dell’informazione ricevuta, e la data di scadenza degli aggiornamenti. Uno scadenzario formativo tenuto ordinato ti dice, alla riassunzione dell’anno dopo, cosa è ancora valido e cosa va rinnovato — evitando sia il corso inutile sia il buco pericoloso.

Checklist prima del primo turno

  • Verificati gli attestati pregressi ed eventuali crediti formativi riconoscibili
  • Formazione generale valida (o erogata) prima dell’inizio attività
  • Formazione specifica coerente con la mansione e il rischio del reparto
  • Informazione sui rischi del luogo di lavoro fornita (art. 36)
  • Addestramento pratico effettuato e tracciato per attrezzature e DPI dedicati
  • In caso di somministrazione/distacco, ripartizione degli obblighi definita per iscritto
  • Attestati archiviati e scadenze inserite nello scadenzario

Domande frequenti

  • Un lavoratore stagionale assunto per due mesi deve fare la formazione completa?

    Sì. L'obbligo di formazione (art. 37 D.Lgs. 81/2008) non dipende dalla durata né dal tipo di contratto: vale per ogni lavoratore, anche stagionale o a termine. La formazione va erogata prima dell'inizio effettivo dell'attività, non alla fine del rapporto.

  • La formazione fatta l'anno scorso presso un altro datore di lavoro è ancora valida?

    Può esserlo. La formazione generale è considerata un credito permanente e non va ripetuta se documentata da attestato valido; quella specifica segue il rischio della nuova mansione e va verificata caso per caso. In ogni caso l'attestato precedente non esonera dall'informazione sui rischi specifici del nuovo luogo di lavoro.

  • Chi paga la formazione del lavoratore a chiamata?

    Il datore di lavoro utilizzatore. La formazione è a carico del datore, si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore (art. 37, co. 12). Per stagionali e brevi durate esistono spesso fondi interprofessionali ed enti bilaterali di settore che finanziano i corsi.