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Glossario

Registro dei controlli antincendio

Registro dei controlli antincendio: le tre fonti che lo impongono (DM 1/9/2021, DPR 151/2011, Codice), cosa annotare per ogni presidio e chi firma.

Il registro dei controlli antincendio è il documento in cui il datore di lavoro, o il responsabile dell’attività, annota sorveglianza, controlli periodici e manutenzioni di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Lo impone l’Allegato I del DM 1 settembre 2021, attuativo dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008, che lo vuole sempre aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Nel sistema antincendio dell’azienda il registro è la prova che le misure valutate esistono ancora e funzionano. Le regole operative per compilarlo sono nella guida dedicata, linkata in fondo; qui si chiarisce da dove nasce l’obbligo e cosa lo distingue dagli altri documenti.

Tre fonti, un solo registro

L’obbligo compare in tre testi diversi, con ambiti che si sovrappongono.

FonteChi riguardaCosa chiede
DM 1/9/2021, Allegato Itutti i luoghi di lavororegistro dei controlli periodici e delle manutenzioni, aggiornato e disponibile per gli organi di controllo
DPR 151/2011, art. 6, c. 2attività soggette ai controlli di prevenzione incendiannotazione in un apposito registro, a cura dei responsabili dell’attività, di controlli, verifiche, manutenzioni, informazione e formazione del personale
Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015), capitolo S.5attività progettate con il Codiceregistro dei controlli periodici dentro la gestione della sicurezza antincendio, con il piano per il mantenimento del livello di sicurezza

Un’azienda soggetta, ad esempio con SCIA antincendio, non deve tenere tre registri: ne basta uno che soddisfi tutti i contenuti richiesti.

Chi scrive cosa

Il DM 1/9/2021 distingue tre attività, e ognuna lascia una traccia diversa:

  1. Sorveglianza: controllo visivo svolto con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, con liste di controllo. La annota chi la esegue, spesso un addetto antincendio o un preposto.
  2. Controllo periodico: verifica di funzionamento alle cadenze delle norme tecniche e del fabbricante, eseguita da un tecnico manutentore qualificato, che firma l’esito.
  3. Manutenzione: intervento ordinario o straordinario per riportare il presidio in efficienza, anch’esso a cura del tecnico qualificato.

Per ogni annotazione servono data, presidio identificato, tipo di attività, esito, anomalie, azione correttiva e firma.

Differenze con documenti simili

  • Il registro dei controlli delle attrezzature di lavoro riguarda macchine e attrezzature soggette all’art. 71 e non i presidi antincendio.
  • Il cartellino sull’estintore riporta solo l’ultimo intervento su quel singolo apparecchio; il registro ne conserva la storia completa.
  • Il piano di emergenza descrive cosa fare in caso di incendio; il registro dimostra che i mezzi su cui il piano conta sono efficienti.

Esempio: un magazzino di 1.500 m² ha 14 estintori, una rete di idranti, porte tagliafuoco e illuminazione di emergenza. Ogni lunedì il preposto di turno compila la lista di sorveglianza; il manutentore registra i controlli periodici con il proprio rapporto allegato. Quando la sorveglianza trova una porta tagliafuoco bloccata con un cuneo, la riga riporta la rimozione immediata e il richiamo al reparto.

Come impostare il registro, le periodicità e la checklist sono nella guida al registro dei controlli antincendio; quanti estintori servono e dove metterli nella guida su estintori: quanti, dove e ogni quanto controllarli. L’insieme delle misure gestionali è descritto nella voce gestione della sicurezza antincendio; il testo vigente dell’art. 46 è su Normattiva.

Domande frequenti

  • Un piccolo ufficio con due estintori deve tenere il registro?

    Sì. Il DM 1/9/2021 si applica a tutti i luoghi di lavoro e l'Allegato I chiede al datore di lavoro di predisporre il registro per gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi antincendio presenti. Per un ufficio con due estintori e qualche lampada di emergenza il registro è semplice: poche righe a ogni sorveglianza e il rapporto del manutentore a ogni controllo periodico.

  • Il rapporto di intervento del manutentore può sostituire il registro?

    No, lo integra. Il rapporto documenta un singolo controllo; il registro raccoglie in ordine cronologico tutti gli interventi, compresa la sorveglianza interna, le anomalie e le azioni correttive. È buona prassi allegare i rapporti al registro e annotare nel registro stesso data, esito e riferimento del rapporto, così che la storia di ogni presidio si legga in un solo documento.

  • Il registro va conservato anche dopo la sostituzione di un estintore?

    La norma non fissa un termine di conservazione. Conviene tenere le annotazioni almeno per tutto il periodo in cui l'organo di vigilanza o un giudice potrebbero chiederle, ad esempio dopo un incendio o un infortunio. In pratica molte aziende conservano l'intero storico, anche in formato digitale, perché dimostra la continuità dei controlli nel tempo.