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Glossario

SCIA antincendio

SCIA antincendio: la segnalazione ai Vigili del Fuoco che avvia le attività soggette al DPR 151/2011. Allegati, controlli per categoria, errori.

La SCIA antincendio è la segnalazione certificata di inizio attività con cui il titolare di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi comunica al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di aver realizzato l’attività nel rispetto della normativa antincendio, e la avvia. È disciplinata dall’art. 4 del DPR 151/2011, che si applica alle attività dell’Allegato I del decreto.

Non va confusa con il CPI, che il Comando rilascia solo dopo il sopralluogo con esito positivo e solo per alcune attività: per la maggior parte delle aziende soggette, è la SCIA con la relativa ricevuta a fare da titolo.

Il percorso per categoria

Le attività dell’Allegato I sono divise in tre categorie di complessità crescente. La categoria decide che cosa precede e che cosa segue la SCIA.

CategoriaPrima della SCIADopo la SCIATitolo che resta agli atti
ANessuna valutazione del progettoControlli a campioneRicevuta della SCIA
BValutazione del progetto da parte del ComandoControlli a campioneRicevuta della SCIA
CValutazione del progetto da parte del ComandoSopralluogo sempre previstoCPI rilasciato dopo l’esito positivo

Per tutte le categorie la conformità si mantiene con l’attestazione di rinnovo periodico, di regola ogni cinque anni, prevista dall’art. 5 del decreto.

Che cosa si allega

La SCIA si presenta con la modulistica dei Vigili del Fuoco e un fascicolo tecnico. I contenuti tipici sono:

  1. dati del titolare e individuazione delle attività dell’Allegato I presenti, con numero e categoria;
  2. asseverazione di un tecnico abilitato che attesta la conformità dell’attività al progetto approvato, per B e C, o alle regole tecniche, per A;
  3. certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e dei prodotti installati;
  4. dichiarazioni di conformità e certificazioni degli impianti rilevanti ai fini antincendio;
  5. ricevuta del versamento dei diritti previsti.

Un’azienda può avere più attività soggette nello stesso sito, ad esempio un deposito, una centrale termica e un gruppo elettrogeno: la SCIA deve elencarle tutte.

SCIA e obblighi del D.Lgs. 81/2008

La SCIA chiude un procedimento amministrativo, ma non adempie agli obblighi di sicurezza sul lavoro. L’art. 46 impone a ogni datore di lavoro, soggetto o no ai controlli, la valutazione del rischio incendio, la gestione della sicurezza antincendio e la formazione degli addetti. Essere soggetti al DPR 151/2011 fa inoltre scattare l’obbligo del piano di emergenza scritto previsto dal DM 2/9/2021, anche sotto i dieci lavoratori.

Esempio: un albergo di 40 posti letto con 7 dipendenti rientra tra le attività soggette, perché supera la soglia dei 25 posti letto. Presenta la SCIA dopo l’approvazione del progetto, se la categoria lo richiede, e in parallelo redige il piano di emergenza, forma gli addetti al livello adeguato e tiene il registro dei controlli antincendio. Al quinto anno quel registro sarà la base dell’asseverazione per il rinnovo.

Errori frequenti sono modificare layout o quantitativi senza verificare la pratica, dimenticare le attività accessorie e arrivare al rinnovo senza documentazione della manutenzione. Il quadro della materia è nella voce prevenzione incendi; norme e servizi online di prevenzione incendi sono sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Domande frequenti

  • Chi può presentare la SCIA antincendio?

    La presenta il titolare dell'attività o il suo legale rappresentante, che ne è responsabile. La documentazione tecnica, in particolare l'asseverazione di conformità e le certificazioni degli impianti e dei materiali, è firmata da tecnici abilitati, di norma un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno. Il titolare non può scaricare sul professionista l'obbligo di mantenere nel tempo le condizioni dichiarate.

  • Dopo la SCIA si può iniziare subito l'attività?

    Sì: la presentazione della SCIA completa consente l'avvio dell'esercizio, senza attendere il sopralluogo. Il Comando effettua poi i controlli, sempre per le attività di categoria C e a campione per le categorie A e B. Se emergono carenze, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività finché non vengono rimosse, oltre alle conseguenze per le dichiarazioni non veritiere.

  • Serve una nuova SCIA se si amplia il magazzino?

    Dipende da quanto cambiano le condizioni di sicurezza. Modifiche che aggravano il rischio, come più materiale combustibile, nuove compartimentazioni o vie d'esodo diverse, richiedono di riattivare il procedimento: per le categorie B e C con una nuova valutazione del progetto, poi con una nuova SCIA. Modifiche che non incidono sulla sicurezza antincendio si documentano senza un nuovo procedimento, ma vanno comunque valutate da un tecnico.