Glossario
SCIA antincendio
La SCIA antincendio è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dal DPR 151/2011 per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: consente di avviare l'attività attestando il rispetto della normativa di prevenzione incendi.
La SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della prevenzione incendi) è l’atto con cui il titolare di un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco dichiara di aver realizzato l’attività nel rispetto della normativa antincendio e può quindi avviarla. È disciplinata dal DPR 151/2011, che ha sostituito il vecchio rilascio preventivo del Certificato di Prevenzione Incendi.
Quando è obbligatoria
L’obbligo riguarda solo le attività soggette elencate nell’allegato al DPR 151/2011, suddivise in tre categorie (A, B e C) in funzione della complessità e del rischio crescente. Per le categorie B e C occorre prima la valutazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco; per tutte, l’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA. Per verificare se la tua attività rientra tra quelle soggette e con quali adempimenti, consulta l’elenco ufficiale allegato al decreto.
Rapporto con il D.Lgs. 81/2008
La SCIA antincendio è un procedimento amministrativo distinto dagli obblighi di sicurezza sul lavoro, ma strettamente collegato: l’art. 46 impone comunque al datore di lavoro la valutazione del rischio incendio e le misure di gestione delle emergenze, indipendentemente dalla soggettività ai controlli VVF. Se gestisci un albergo con oltre venticinque posti letto, ad esempio, dovrai presentare la SCIA e mantenere nel tempo le condizioni attestate, oltre a redigere il piano di emergenza. Vedi anche la gestione della sicurezza antincendio.