Salta al contenuto
TUS

Glossario

Prevenzione incendi

Prevenzione incendi: definizione del D.Lgs. 139/2006, obblighi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, decreti del 2021, rapporto con DPR 151/2011 e Codice.

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente, riducendo la probabilità di un incendio e limitandone le conseguenze. La definizione è dell’art. 13 del D.Lgs. 139/2006; nei luoghi di lavoro l’obbligo deriva dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.

Prevenzione, protezione e gestione: la distinzione

Nel linguaggio tecnico «prevenzione incendi» indica l’intera materia, ma al suo interno si distinguono misure con funzioni diverse. Tenerle separate aiuta a leggere una valutazione del rischio.

Tipo di misuraObiettivoEsempi
Preventivaridurre la probabilità che l’incendio inizidivieto di fiamme libere, ordine e pulizia, manutenzione impianti elettrici, permessi di lavoro a caldo
Protezione passivalimitare le conseguenze senza intervento umano o azionamenticompartimentazione, resistenza al fuoco delle strutture, materiali con adeguata reazione al fuoco, vie di esodo
Protezione attivarilevare ed estinguere l’incendiorivelazione e allarme, estintori, idranti, impianti sprinkler, evacuatori di fumo
Gestionalegarantire che tutto funzioni nel temposquadra di emergenza, formazione, controlli periodici, piano di emergenza

Un dato utile per la classificazione è il carico d’incendio, che quantifica l’energia potenzialmente liberata dai materiali presenti.

Cosa dice la norma

Tre livelli normativi convivono e non si sostituiscono a vicenda:

  1. Sicurezza dei lavoratori. L’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di adottare misure idonee a prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. I criteri sono nei tre decreti attuativi del 2021: il DM 1/9/2021 sul controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, il DM 2/9/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza (compresa la formazione degli addetti) e il DM 3/9/2021, il cosiddetto minicodice, sui criteri di progettazione e valutazione per i luoghi a basso rischio.
  2. Controllo pubblico. Per le attività dell’Allegato I del DPR 151/2011 si aggiunge il procedimento presso i Vigili del Fuoco: valutazione del progetto per le categorie B e C, SCIA antincendio e attestazione di rinnovo periodico.
  3. Regole tecniche di progettazione. Il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e successive modifiche) e le regole tecniche verticali indicano come progettare le misure; il minicodice ne riprende la logica per le attività più semplici.

Il testo vigente dell’art. 46 è consultabile su Normattiva.

Esempio pratico

Esempio: una falegnameria con 8 addetti e un deposito di legname e vernici. Il percorso tipico è:

  • verifica se l’attività rientra tra quelle soggette del DPR 151/2011 in base a quantitativi e superfici; se sì, avvia la pratica con i Vigili del Fuoco;
  • in ogni caso esegue la valutazione del rischio incendio con i criteri del DM 3/9/2021, che per un’attività di questo tipo può portare fuori dal basso rischio e quindi al Codice;
  • definisce le misure preventive (aspirazione delle polveri, separazione del deposito vernici, divieti) e protettive (estintori, rivelazione dove necessaria, vie di esodo);
  • designa e forma gli addetti al livello corrispondente, organizza le esercitazioni e avvia il registro dei controlli.

La parte gestionale, dalla squadra al piano di emergenza, è sviluppata nella guida sulla gestione della sicurezza antincendio.

Domande frequenti

  • Un'attività non soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco deve occuparsi di prevenzione incendi?

    Sì. L'obbligo dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 vale per tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dal fatto che l'attività rientri tra quelle del DPR 151/2011. Anche un piccolo ufficio deve valutare il rischio incendio, dotarsi di mezzi di estinzione adeguati, mantenere libere le vie di esodo, designare e formare gli addetti e controllare periodicamente gli impianti.

  • Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?

    No. Il DM 10 marzo 1998, che per oltre vent'anni ha fissato i criteri antincendio nei luoghi di lavoro, è stato sostituito dai tre decreti del settembre 2021, entrati in vigore tra settembre e ottobre 2022. Valutazioni del rischio o piani di emergenza che citano ancora il DM 1998 come riferimento vanno aggiornati.

  • Chi è responsabile della prevenzione incendi in azienda?

    Il datore di lavoro, che non può delegare la valutazione dei rischi, compreso quello di incendio. Per le attività soggette al DPR 151/2011 il titolare dell'attività è anche il soggetto che presenta SCIA e attestazioni ai Vigili del Fuoco. Il professionista antincendio progetta e assevera, ma non trasferisce su di sé la responsabilità gestionale dell'esercizio.