Glossario
Prevenzione incendi
Prevenzione incendi: definizione del D.Lgs. 139/2006, obblighi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, decreti del 2021, rapporto con DPR 151/2011 e Codice.
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente, riducendo la probabilità di un incendio e limitandone le conseguenze. La definizione è dell’art. 13 del D.Lgs. 139/2006; nei luoghi di lavoro l’obbligo deriva dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.
Prevenzione, protezione e gestione: la distinzione
Nel linguaggio tecnico «prevenzione incendi» indica l’intera materia, ma al suo interno si distinguono misure con funzioni diverse. Tenerle separate aiuta a leggere una valutazione del rischio.
| Tipo di misura | Obiettivo | Esempi |
|---|---|---|
| Preventiva | ridurre la probabilità che l’incendio inizi | divieto di fiamme libere, ordine e pulizia, manutenzione impianti elettrici, permessi di lavoro a caldo |
| Protezione passiva | limitare le conseguenze senza intervento umano o azionamenti | compartimentazione, resistenza al fuoco delle strutture, materiali con adeguata reazione al fuoco, vie di esodo |
| Protezione attiva | rilevare ed estinguere l’incendio | rivelazione e allarme, estintori, idranti, impianti sprinkler, evacuatori di fumo |
| Gestionale | garantire che tutto funzioni nel tempo | squadra di emergenza, formazione, controlli periodici, piano di emergenza |
Un dato utile per la classificazione è il carico d’incendio, che quantifica l’energia potenzialmente liberata dai materiali presenti.
Cosa dice la norma
Tre livelli normativi convivono e non si sostituiscono a vicenda:
- Sicurezza dei lavoratori. L’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di adottare misure idonee a prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. I criteri sono nei tre decreti attuativi del 2021: il DM 1/9/2021 sul controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, il DM 2/9/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza (compresa la formazione degli addetti) e il DM 3/9/2021, il cosiddetto minicodice, sui criteri di progettazione e valutazione per i luoghi a basso rischio.
- Controllo pubblico. Per le attività dell’Allegato I del DPR 151/2011 si aggiunge il procedimento presso i Vigili del Fuoco: valutazione del progetto per le categorie B e C, SCIA antincendio e attestazione di rinnovo periodico.
- Regole tecniche di progettazione. Il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e successive modifiche) e le regole tecniche verticali indicano come progettare le misure; il minicodice ne riprende la logica per le attività più semplici.
Il testo vigente dell’art. 46 è consultabile su Normattiva.
Esempio pratico
Esempio: una falegnameria con 8 addetti e un deposito di legname e vernici. Il percorso tipico è:
- verifica se l’attività rientra tra quelle soggette del DPR 151/2011 in base a quantitativi e superfici; se sì, avvia la pratica con i Vigili del Fuoco;
- in ogni caso esegue la valutazione del rischio incendio con i criteri del DM 3/9/2021, che per un’attività di questo tipo può portare fuori dal basso rischio e quindi al Codice;
- definisce le misure preventive (aspirazione delle polveri, separazione del deposito vernici, divieti) e protettive (estintori, rivelazione dove necessaria, vie di esodo);
- designa e forma gli addetti al livello corrispondente, organizza le esercitazioni e avvia il registro dei controlli.
La parte gestionale, dalla squadra al piano di emergenza, è sviluppata nella guida sulla gestione della sicurezza antincendio.
Domande frequenti
Un'attività non soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco deve occuparsi di prevenzione incendi?
Sì. L'obbligo dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 vale per tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dal fatto che l'attività rientri tra quelle del DPR 151/2011. Anche un piccolo ufficio deve valutare il rischio incendio, dotarsi di mezzi di estinzione adeguati, mantenere libere le vie di esodo, designare e formare gli addetti e controllare periodicamente gli impianti.
Il DM 10 marzo 1998 è ancora in vigore?
No. Il DM 10 marzo 1998, che per oltre vent'anni ha fissato i criteri antincendio nei luoghi di lavoro, è stato sostituito dai tre decreti del settembre 2021, entrati in vigore tra settembre e ottobre 2022. Valutazioni del rischio o piani di emergenza che citano ancora il DM 1998 come riferimento vanno aggiornati.
Chi è responsabile della prevenzione incendi in azienda?
Il datore di lavoro, che non può delegare la valutazione dei rischi, compreso quello di incendio. Per le attività soggette al DPR 151/2011 il titolare dell'attività è anche il soggetto che presenta SCIA e attestazioni ai Vigili del Fuoco. Il professionista antincendio progetta e assevera, ma non trasferisce su di sé la responsabilità gestionale dell'esercizio.