Glossario
Luogo sicuro
Il luogo sicuro è lo spazio, di norma esterno all'edificio, in cui le persone evacuate non sono più esposte agli effetti dell'incendio: è il punto di arrivo dell'esodo secondo il Codice di prevenzione incendi.
Il luogo sicuro è, secondo il Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015), il luogo — normalmente esterno all’edificio — nel quale le persone che hanno abbandonato i locali non sono più esposte agli effetti dell’incendio (fiamme, fumo, calore, crollo) e possono sostare in attesa dei soccorsi o del rientro. È l’obiettivo e il punto di arrivo del sistema di esodo: una via di fuga ha senso solo se conduce, in condizioni di sicurezza, fino a un luogo sicuro.
Luogo sicuro, luogo sicuro temporaneo e spazio calmo
La regola tecnica distingue più situazioni. Il luogo sicuro vero e proprio è lo spazio, di regola all’aperto, dove il pericolo è cessato: il punto di raccolta esterno al capannone, il cortile o la pubblica via raggiungibile senza riattraversare l’edificio. Il luogo sicuro temporaneo è invece una porzione interna, protetta da compartimentazione antincendio, che offre riparo per il tempo necessario a proseguire l’esodo o ad attendere l’intervento dei soccorsi. Lo spazio calmo è un’area, anch’essa protetta, destinata alle persone che non possono raggiungere autonomamente e in tempo utile il luogo sicuro, come i lavoratori con ridotta mobilità. La scelta tra queste soluzioni dipende dalla strategia antincendio dell’attività.
Il ruolo nel sistema di esodo
Il percorso di evacuazione deve essere progettato in modo che ogni occupante possa raggiungere un luogo sicuro lungo vie di fuga dimensionate, segnalate e mantenute sgombre. Per questo il luogo sicuro — con il punto di raccolta e le modalità per raggiungerlo — va individuato e descritto nel piano di emergenza ed è uno degli elementi verificati durante le prove di evacuazione periodiche. Per impostare il documento vedi la guida sul piano di emergenza ed evacuazione.
Dove entra negli obblighi di gestione
L’individuazione del luogo sicuro rientra nella prevenzione incendi e, in esercizio, nella gestione della sicurezza antincendio disciplinata dal DM 2/9/2021, che richiede di definire compiti, percorsi e punti di raccolta e di addestrare il personale a condurre le persone fino a lì. La corretta tenuta di questi aspetti nel tempo è parte della gestione della sicurezza antincendio. Per i requisiti dimensionali e le soluzioni ammesse si rinvia sempre alla regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività.