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Glossario

Evacuazione

L'evacuazione è l'allontanamento ordinato dei presenti verso un luogo sicuro in caso di emergenza: nel D.Lgs. 81/2008 è disciplinata dagli obblighi di gestione delle emergenze degli artt. 43 e 46, con piano dedicato, addetti designati e prove periodiche.

L’evacuazione è la procedura con cui lavoratori, visitatori e chiunque sia presente lascia in modo rapido e ordinato i locali per raggiungere un luogo sicuro, quando permane il pericolo di un rischio grave e immediato come un incendio, una fuga di gas o un crollo.

L’obbligo di predisporre l’evacuazione

Il datore di lavoro deve organizzare le misure necessarie in materia di gestione delle emergenze. L’art. 43 impone di designare i lavoratori incaricati e di programmare gli interventi, mentre l’art. 46 inquadra la prevenzione incendi e l’evacuazione dei luoghi di lavoro. Le vie e le uscite di emergenza devono rispettare i requisiti dell’Allegato IV: percorsi liberi, segnalati e illuminati che conducano all’esterno o a un’area protetta.

Piano, addetti e prove

Lo strumento operativo è il piano di emergenza ed evacuazione: individua vie di esodo, uscite, punto di raccolta e compiti degli addetti alle emergenze, che dirigono il deflusso e verificano che nessuno resti nei locali. L’efficacia del piano si mette alla prova con esercitazioni periodiche.

In un’azienda su più piani, ad esempio, la prova di evacuazione serve a cronometrare i tempi di sfollamento e a correggere ingorghi lungo le scale prima che si verifichi un’emergenza reale. Per l’impostazione complessiva vedi la gestione della sicurezza antincendio.

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