Glossario
Evacuazione
L'evacuazione è l'allontanamento ordinato dei presenti verso un luogo sicuro in caso di emergenza: nel D.Lgs. 81/2008 è disciplinata dagli obblighi di gestione delle emergenze degli artt. 43 e 46, con piano dedicato, addetti designati e prove periodiche.
L’evacuazione è la procedura con cui lavoratori, visitatori e chiunque sia presente lascia in modo rapido e ordinato i locali per raggiungere un luogo sicuro, quando permane il pericolo di un rischio grave e immediato come un incendio, una fuga di gas o un crollo.
L’obbligo di predisporre l’evacuazione
Il datore di lavoro deve organizzare le misure necessarie in materia di gestione delle emergenze. L’art. 43 impone di designare i lavoratori incaricati e di programmare gli interventi, mentre l’art. 46 inquadra la prevenzione incendi e l’evacuazione dei luoghi di lavoro. Le vie e le uscite di emergenza devono rispettare i requisiti dell’Allegato IV: percorsi liberi, segnalati e illuminati che conducano all’esterno o a un’area protetta.
Piano, addetti e prove
Lo strumento operativo è il piano di emergenza ed evacuazione: individua vie di esodo, uscite, punto di raccolta e compiti degli addetti alle emergenze, che dirigono il deflusso e verificano che nessuno resti nei locali. L’efficacia del piano si mette alla prova con esercitazioni periodiche.
In un’azienda su più piani, ad esempio, la prova di evacuazione serve a cronometrare i tempi di sfollamento e a correggere ingorghi lungo le scale prima che si verifichi un’emergenza reale. Per l’impostazione complessiva vedi la gestione della sicurezza antincendio.