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Glossario

Formazione del preposto

Formazione del preposto: corso di 12 ore e aggiornamento di 6 ore ogni due anni (Accordo 2025), in presenza per l'art. 37 c. 7-ter. Contenuti ed errori.

La formazione del preposto è il percorso aggiuntivo che il datore di lavoro deve garantire a chi sovrintende e vigila sul lavoro altrui. L’obbligo è nell’art. 37, commi 7 e 7-ter, del D.Lgs. 81/2008: il corso e l’aggiornamento si svolgono interamente in presenza e l’aggiornamento si ripete almeno ogni due anni. Durata e contenuti sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Chi è preposto e quali compiti ha è spiegato nella voce preposto; questa riguarda solo il corso che lo prepara a svolgerli.

Cosa prevede oggi

Il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR, GU n. 119 del 24 maggio 2025) ha sostituito l’accordo del 21 dicembre 2011, che prevedeva un corso di 8 ore.

ElementoRegola vigenteFonte
Presuppostoformazione generale e specifica del lavoratore già svoltaAccordo 2025
Corso base12 oreAccordo 2025
Aggiornamento6 ore ogni due anniAccordo 2025; art. 37, c. 7-ter
Modalitàin presenza; e-learning escluso per corso e aggiornamentoart. 37, c. 7-ter; Accordo 2025
Contenuti minimisoggetti e obblighi, fattori di rischio, valutazione dei rischi, misure tecniche, organizzative e proceduraliart. 37, c. 7

Per il calendario applicativo: l’Accordo è in vigore dal 19 maggio 2025 e, secondo le FAQ del Ministero del Lavoro, i corsi avviati dal 19 maggio 2026 seguono obbligatoriamente le nuove regole. Gli attestati già rilasciati restano validi. Quando una lezione in videoconferenza sincrona possa equivalere all’aula è un tema trattato nella guida sulla formazione a distanza sincrona, da leggere insieme al vincolo di presenza dell’art. 37.

Perché è diversa dalla formazione del lavoratore

Il lavoratore impara a lavorare in sicurezza; il preposto impara a far lavorare in sicurezza gli altri. Il corso deve preparare ai compiti che l’art. 19 gli assegna dopo la L. 215/2021: intervenire su un comportamento non conforme, interrompere l’attività quando il lavoratore non si adegua, fermare un’attrezzatura difettosa e segnalare.

Per questo, oltre ai contenuti dell’art. 37, comma 7, un corso utile lavora su situazioni concrete:

  1. riconoscere l’elusione di un riparo o l’uso scorretto di un DPI;
  2. scegliere la risposta proporzionata: richiamo, correzione, fermo dell’attività;
  3. comunicare con il lavoratore che contesta l’intervento;
  4. sapere a chi e come segnalare, e che cosa annotare.

Errori frequenti

  • Formare solo chi ha il titolo di capoturno sulla carta. Il preposto di fatto ha gli stessi obblighi e deve ricevere la stessa formazione.
  • Registrare l’aggiornamento con cadenza quinquennale, come per i lavoratori. Per il preposto la scadenza è biennale ed è la prima che salta negli scadenzari.
  • Comprare un corso e-learning: non copre l’obbligo, né per il corso base né per l’aggiornamento.
  • Non collegare l’attestato alla lettera di individuazione. In ispezione si verifica che i preposti indicati dal datore di lavoro siano proprio quelli formati.

Esempio: un’azienda di logistica individua sei capisquadra, di cui due assunti a marzo. Organizza un’edizione interna di 12 ore in aula con un docente qualificato, poi inserisce nello scadenzario degli aggiornamenti le 6 ore da ripetere entro due anni dalla fine del corso.

Come individuare i destinatari, scegliere il docente e conservare gli attestati è spiegato nella guida alla formazione dei preposti. Il testo vigente dell’art. 37 si legge su Normattiva.

Domande frequenti

  • Il corso da preposto sostituisce la formazione da lavoratore?

    No. È un percorso aggiuntivo: l'Accordo del 2025 richiede come presupposto la formazione generale e specifica del lavoratore. Un capoturno deve quindi avere l'attestato da lavoratore per il rischio della propria attività e, in più, quello da preposto. Anche gli aggiornamenti restano distinti: quinquennale per la parte da lavoratore, biennale per quella da preposto.

  • Un preposto formato con il vecchio corso da 8 ore deve rifarlo?

    No, gli attestati rilasciati secondo l'accordo precedente restano validi. Va però rispettata la cadenza biennale dell'aggiornamento, già imposta dall'art. 37, comma 7-ter, dopo il DL 146/2021. Secondo il regime transitorio dell'Accordo 2025, chi aveva completato il corso o l'ultimo aggiornamento da oltre due anni deve aggiornarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

  • Il preposto di un'impresa con pochi dipendenti può essere formato dal datore di lavoro?

    Solo se il datore di lavoro possiede i requisiti richiesti al formatore per la sicurezza: non basta conoscere il lavoro. La dimensione dell'impresa non riduce né la durata né l'obbligo di presenza. Spesso conviene un corso esterno in aula o un'edizione interna con un formatore qualificato, organizzata sui turni dei capisquadra.