Glossario
Formazione del preposto
Formazione del preposto: corso di 12 ore e aggiornamento di 6 ore ogni due anni (Accordo 2025), in presenza per l'art. 37 c. 7-ter. Contenuti ed errori.
La formazione del preposto è il percorso aggiuntivo che il datore di lavoro deve garantire a chi sovrintende e vigila sul lavoro altrui. L’obbligo è nell’art. 37, commi 7 e 7-ter, del D.Lgs. 81/2008: il corso e l’aggiornamento si svolgono interamente in presenza e l’aggiornamento si ripete almeno ogni due anni. Durata e contenuti sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Chi è preposto e quali compiti ha è spiegato nella voce preposto; questa riguarda solo il corso che lo prepara a svolgerli.
Cosa prevede oggi
Il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR, GU n. 119 del 24 maggio 2025) ha sostituito l’accordo del 21 dicembre 2011, che prevedeva un corso di 8 ore.
| Elemento | Regola vigente | Fonte |
|---|---|---|
| Presupposto | formazione generale e specifica del lavoratore già svolta | Accordo 2025 |
| Corso base | 12 ore | Accordo 2025 |
| Aggiornamento | 6 ore ogni due anni | Accordo 2025; art. 37, c. 7-ter |
| Modalità | in presenza; e-learning escluso per corso e aggiornamento | art. 37, c. 7-ter; Accordo 2025 |
| Contenuti minimi | soggetti e obblighi, fattori di rischio, valutazione dei rischi, misure tecniche, organizzative e procedurali | art. 37, c. 7 |
Per il calendario applicativo: l’Accordo è in vigore dal 19 maggio 2025 e, secondo le FAQ del Ministero del Lavoro, i corsi avviati dal 19 maggio 2026 seguono obbligatoriamente le nuove regole. Gli attestati già rilasciati restano validi. Quando una lezione in videoconferenza sincrona possa equivalere all’aula è un tema trattato nella guida sulla formazione a distanza sincrona, da leggere insieme al vincolo di presenza dell’art. 37.
Perché è diversa dalla formazione del lavoratore
Il lavoratore impara a lavorare in sicurezza; il preposto impara a far lavorare in sicurezza gli altri. Il corso deve preparare ai compiti che l’art. 19 gli assegna dopo la L. 215/2021: intervenire su un comportamento non conforme, interrompere l’attività quando il lavoratore non si adegua, fermare un’attrezzatura difettosa e segnalare.
Per questo, oltre ai contenuti dell’art. 37, comma 7, un corso utile lavora su situazioni concrete:
- riconoscere l’elusione di un riparo o l’uso scorretto di un DPI;
- scegliere la risposta proporzionata: richiamo, correzione, fermo dell’attività;
- comunicare con il lavoratore che contesta l’intervento;
- sapere a chi e come segnalare, e che cosa annotare.
Errori frequenti
- Formare solo chi ha il titolo di capoturno sulla carta. Il preposto di fatto ha gli stessi obblighi e deve ricevere la stessa formazione.
- Registrare l’aggiornamento con cadenza quinquennale, come per i lavoratori. Per il preposto la scadenza è biennale ed è la prima che salta negli scadenzari.
- Comprare un corso e-learning: non copre l’obbligo, né per il corso base né per l’aggiornamento.
- Non collegare l’attestato alla lettera di individuazione. In ispezione si verifica che i preposti indicati dal datore di lavoro siano proprio quelli formati.
Esempio: un’azienda di logistica individua sei capisquadra, di cui due assunti a marzo. Organizza un’edizione interna di 12 ore in aula con un docente qualificato, poi inserisce nello scadenzario degli aggiornamenti le 6 ore da ripetere entro due anni dalla fine del corso.
Come individuare i destinatari, scegliere il docente e conservare gli attestati è spiegato nella guida alla formazione dei preposti. Il testo vigente dell’art. 37 si legge su Normattiva.
Domande frequenti
Il corso da preposto sostituisce la formazione da lavoratore?
No. È un percorso aggiuntivo: l'Accordo del 2025 richiede come presupposto la formazione generale e specifica del lavoratore. Un capoturno deve quindi avere l'attestato da lavoratore per il rischio della propria attività e, in più, quello da preposto. Anche gli aggiornamenti restano distinti: quinquennale per la parte da lavoratore, biennale per quella da preposto.
Un preposto formato con il vecchio corso da 8 ore deve rifarlo?
No, gli attestati rilasciati secondo l'accordo precedente restano validi. Va però rispettata la cadenza biennale dell'aggiornamento, già imposta dall'art. 37, comma 7-ter, dopo il DL 146/2021. Secondo il regime transitorio dell'Accordo 2025, chi aveva completato il corso o l'ultimo aggiornamento da oltre due anni deve aggiornarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Il preposto di un'impresa con pochi dipendenti può essere formato dal datore di lavoro?
Solo se il datore di lavoro possiede i requisiti richiesti al formatore per la sicurezza: non basta conoscere il lavoro. La dimensione dell'impresa non riduce né la durata né l'obbligo di presenza. Spesso conviene un corso esterno in aula o un'edizione interna con un formatore qualificato, organizzata sui turni dei capisquadra.