Glossario
Aggiornamento della formazione
Aggiornamento della formazione: obbligo art. 37 D.Lgs. 81/08, ore e cadenze per figura (Accordo 17/4/2025), differenza con la formazione per nuovi rischi.
L’aggiornamento della formazione è la ripetizione periodica, a intervalli e con durate minime prestabilite, della formazione alla sicurezza già ricevuta da lavoratori e figure della prevenzione. Il fondamento è l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, comma 6, secondo cui la formazione «deve essere periodicamente ripetuta» in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi; ore e cadenze sono fissate oggi dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Cosa dice la norma
L’art. 37 contiene più regole di aggiornamento, una per destinatario:
- comma 6: ripetizione periodica della formazione di lavoratori e rappresentanti;
- comma 7: dirigenti e preposti ricevono una formazione specifica e un aggiornamento periodico;
- comma 7-ter: la formazione del preposto si svolge in presenza e va ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque quando l’evoluzione dei rischi lo richiede;
- comma 11: per il RLS l’aggiornamento è annuale, con un minimo di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore oltre i 50.
Il dettaglio per le altre figure è nell’Accordo Stato-Regioni 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, GU n. 119 del 24 maggio 2025), che ha sostituito gli accordi del 2011, del 2012 e del 2016. Il testo vigente del decreto è su Normattiva. La violazione dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro e del dirigente è punita con l’arresto o l’ammenda dall’art. 55, comma 5.
Ore e cadenze per figura
| Figura | Aggiornamento minimo | Fonte |
|---|---|---|
| Lavoratore | 6 ore ogni 5 anni | Accordo 2025 |
| Preposto | 6 ore ogni 2 anni, in presenza | Art. 37, c. 7-ter; Accordo 2025 |
| Dirigente | 6 ore ogni 5 anni | Accordo 2025 |
| Datore di lavoro | 6 ore ogni 5 anni | Accordo 2025 |
| ASPP / RSPP | 20 / 40 ore ogni 5 anni | Accordo 2025 |
| Operatore di attrezzature con abilitazione | 4 ore ogni 5 anni, parte pratica, in presenza | Accordo 2025 |
| RLS | 4 o 8 ore ogni anno, secondo i lavoratori occupati | Art. 37, c. 11 |
Il ciclo decorre dalla data di fine dell’ultimo corso valido indicata sull’attestato. Per le regole del preposto, che ha la cadenza più stretta, vedi la voce formazione del preposto. Addetti antincendio e primo soccorso seguono invece le norme di settore (DM 2 settembre 2021 e DM 388/2003); il quadro completo, con la tabella da usare come scadenzario, è nella guida sulle scadenze degli aggiornamenti formativi.
Aggiornamento, formazione per nuovi rischi e addestramento
Tre obblighi diversi si confondono spesso nello stesso registro:
- Aggiornamento periodico: scade a data fissa, anche se in azienda non è cambiato nulla. Riprende e approfondisce i contenuti della formazione specifica, alla luce di infortuni, near miss e novità normative, senza ripetere il corso base.
- Formazione per un cambiamento (art. 37, comma 4): scatta al trasferimento o cambio di mansione, all’arrivo di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze. Non aspetta la scadenza del ciclo e non la sposta.
- Addestramento: prova pratica sull’attrezzatura o sulla procedura, guidata da persona esperta. Non sostituisce l’aggiornamento teorico e va tracciato a parte.
Esempio: un operaio formato nel marzo 2023 come lavoratore a rischio alto deve completare le 6 ore di aggiornamento entro marzo 2028. Se nel 2026 l’azienda introduce una nuova pressa, l’operaio riceve subito formazione e addestramento su quella macchina; la scadenza del 2028 resta invariata, perché le due attività rispondono a obblighi distinti.
Documenti da conservare
Ogni aggiornamento deve lasciare traccia: registro presenze firmato, programma con gli argomenti trattati, nome e qualifica del docente, esito della verifica di apprendimento e attestato con le ore effettive. Questi documenti vanno raccolti nel registro della formazione aziendale, perché in caso di ispezione o di infortunio sono l’unica prova che l’aggiornamento sia stato fatto nei tempi.
Domande frequenti
Se l'attestato è stato rilasciato con l'accordo del 2011, quando scade l'aggiornamento?
L'attestato resta valido: il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non azzera la formazione svolta con le regole precedenti. Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, l'aggiornamento si calcola ogni cinque anni dalla data di fine corso riportata sull'attestato, mentre durata, contenuti e modalità del corso di aggiornamento seguono le regole del nuovo Accordo. Per il preposto il ciclo è biennale.
Le 6 ore di aggiornamento del lavoratore si possono dividere in più incontri?
Sì, conta che il monte ore minimo sia completato entro la scadenza del ciclo e che ogni incontro sia documentato con presenze, argomenti e docente. Distribuire le ore nel quinquennio, per esempio legandole a cambi di procedura o all'analisi di un near miss, rende l'aggiornamento più utile. Va però evitato di concentrare tutto negli ultimi giorni utili, quando un imprevisto basta per sforare.
Un aggiornamento fatto in ritardo è valido?
Il corso svolto dopo la scadenza è valido e da quel momento riparte il nuovo ciclo, ma nel periodo scoperto il lavoratore o la figura non risultano in regola con l'obbligo formativo. Se in quel periodo avviene un controllo o un infortunio, il datore di lavoro risponde della violazione dell'art. 37. Per questo lo scadenzario va gestito con un margine di preavviso, non sulla data esatta.