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Glossario

Formazione specifica

Formazione specifica dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/2008): contenuti, durata per classe di rischio (Accordo 2025), quando ripeterla, crediti.

La formazione specifica è la parte della formazione obbligatoria del lavoratore dedicata ai rischi della sua mansione e ai danni e alle misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto dell’azienda. La prevede l’art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008; durata e contenuti minimi sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Si affianca alla formazione generale, che tratta concetti comuni a tutti i lavoratori, e ne è il completamento: senza la parte specifica il percorso del lavoratore è incompleto.

Generale, specifica, addestramento: tre obblighi diversi

Le tre attività vengono spesso confuse negli attestati e negli scadenzari, ma rispondono a obblighi distinti.

Formazione generaleFormazione specificaAddestramento
Fonteart. 37, co. 1, lett. a)art. 37, co. 1, lett. b)art. 37, co. 5
OggettoConcetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione, diritti e doveriRischi della mansione e del settore, procedure, DPI, emergenze del repartoUso pratico di attrezzature, macchine, DPI e procedure
DurataFissa, uguale per tuttiCrescente con la classe di rischioNon predeterminata, legata al compito
ValiditàCredito permanenteLegata a mansione e settore, con aggiornamento quinquennaleDa ripetere quando cambiano attrezzature o procedure
Dove si svolgeAula, videoconferenza o e-learning nei limiti dell’AccordoSecondo le modalità ammesse dall’Accordo per la classe di rischioSul posto, affiancati da persona esperta

Durata e classe di rischio

L’Accordo gradua la parte specifica in base alla classe di rischio dell’attività, bassa, media o alta, associata al codice ATECO dell’azienda: a ogni classe corrisponde un monte ore minimo crescente, che si somma a quello della formazione generale. L’aggiornamento ha cadenza quinquennale. Le durate esatte vanno lette nel testo dell’Accordo, perché è su classificazione e moduli che il riordino del 2025 è intervenuto.

La classe ATECO è il punto di partenza, non la conclusione. Se il DVR fa emergere per una mansione rischi più elevati di quelli tipici del codice, ad esempio l’addetto alla manutenzione di un’azienda classificata a rischio basso, il monte ore e i contenuti vanno adeguati ai rischi reali.

Quando va erogata

L’art. 37, co. 4, indica i momenti in cui la formazione deve avvenire:

  1. alla costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione, se si tratta di somministrazione;
  2. al trasferimento o al cambiamento di mansioni;
  3. all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose.

La specifica va inoltre ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di rischi nuovi, ad esempio dopo un aggiornamento del DVR.

Esempio: un’operaia di un’azienda alimentare passa dal confezionamento al reparto di cottura, dove si usano forni, vapore e detergenti alcalini. La formazione generale resta valida; quella specifica va integrata sui rischi termici e chimici del nuovo reparto prima che inizi a lavorarvi, e va accompagnata dall’addestramento sull’uso del forno e sui DPI.

La violazione degli obblighi formativi è punita penalmente a carico del datore di lavoro e del dirigente dall’art. 55. Come organizzare il percorso completo è spiegato nella guida alla formazione dei lavoratori secondo l’Accordo 2025, il riconoscimento degli attestati precedenti nella guida sui crediti formativi. Il testo dell’art. 37 è sul D.Lgs. 81/2008 consolidato di Normattiva.

Domande frequenti

  • La formazione specifica fatta in un'altra azienda vale anche nella nuova?

    Solo per i rischi che coincidono. A differenza della formazione generale, che è un credito permanente, la specifica è legata alla mansione e al settore. Il nuovo datore di lavoro deve confrontare l'attestato con il proprio DVR e integrare i rischi non coperti. La valutazione va scritta: è ciò che dimostra un riconoscimento del credito e non una scorciatoia.

  • Chi cambia reparto deve rifare la formazione specifica?

    Deve ricevere la formazione sui rischi nuovi. L'art. 37, co. 4, impone di formare il lavoratore al trasferimento o al cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Se il nuovo reparto ha rischi diversi, servono ore aggiuntive mirate su quei rischi, non necessariamente un intero corso ripetuto.

  • La formazione specifica può essere svolta dal preposto o dal capo reparto?

    Sì, se chi la svolge ha i requisiti del docente previsti per la formazione alla sicurezza e il percorso rispetta durata, contenuti, verifica finale e registrazione indicati dall'Accordo Stato-Regioni. Una spiegazione informale a bordo macchina è utile come affiancamento ma non sostituisce la formazione: va documentata come addestramento, che è un obbligo distinto.