Glossario
Accordo Stato-Regioni
Accordo Stato-Regioni: cos'è, perché l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 vi rinvia, quali accordi sono superati dal 17/4/2025 e quale testo vale per ogni corso.
L’Accordo Stato-Regioni è l’atto approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con cui si fissano durata, contenuti minimi e modalità della formazione alla sicurezza. Vincola le aziende perché il D.Lgs. 81/2008 vi rinvia, a partire dall’art. 37. Dal 2025 il testo di riferimento è l’Accordo del 17 aprile 2025.
Questa voce spiega che tipo di atto è e come capire quale accordo si applica a un corso. Contenuti e novità del testo vigente sono descritti nella scheda sull’Accordo Stato-Regioni 2025.
Un atto concordato a cui la legge rinvia
Gli accordi in Conferenza sono disciplinati dall’art. 4 del D.Lgs. 281/1997: Governo e Regioni concordano un testo su materie di interesse comune. In sé l’accordo non è una legge. Diventa obbligatorio per il datore di lavoro perché una norma di legge gli affida un compito preciso.
Nel Testo Unico i rinvii principali sono tre:
- l’art. 37, per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti e per il corso del datore di lavoro;
- gli artt. 32 e 34, per i percorsi di RSPP e ASPP e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione;
- l’art. 73, per l’abilitazione all’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari.
A questi si aggiungono rinvii in norme collegate: il DPR 177/2011, ad esempio, affida a un accordo i contenuti della formazione di chi lavora in ambienti confinati.
Ne discende una conseguenza pratica. L’obbligo e la sanzione stanno nella legge: la formazione mancante o non conforme si contesta come violazione dell’art. 37, punita dall’art. 55, co. 5. L’accordo definisce il metro con cui si misura se la formazione è adeguata.
Accordi superati e accordo vigente
Fino al 2025 la materia era divisa tra più testi. L’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025) li ha riuniti in un unico testo e li ha sostituiti.
| Accordo | Cosa regolava | Stato a ottobre 2026 |
|---|---|---|
| 21 dicembre 2011 | Lavoratori, preposti, dirigenti; datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP | Superato |
| 22 febbraio 2012 | Abilitazione all’uso delle attrezzature (carrelli, PLE, gru, trattori) | Superato |
| 7 luglio 2016 | Percorsi di RSPP e ASPP | Superato |
| 17 aprile 2025 | Tutta la formazione alla sicurezza, compreso il corso del datore di lavoro | Vigente |
La scheda sull’Accordo del 22 febbraio 2012 resta utile per leggere i patentini rilasciati in passato, non per organizzare corsi nuovi.
Quale accordo vale per un corso
Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro il 27 marzo 2026 hanno chiarito i tempi. L’accordo è in vigore dal 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero. Per dodici mesi si potevano ancora avviare corsi secondo i testi precedenti; i corsi avviati dal 19 maggio 2026 devono seguire solo le nuove regole.
Per stabilire il testo applicabile si guardano due date:
- data di avvio del corso: decide quale accordo regola durata, contenuti e modalità;
- data di fine riportata sull’attestato: da lì decorre l’aggiornamento, che per i lavoratori è quinquennale.
Esempio: un magazziniere ha concluso la formazione specifica il 10 marzo 2022, secondo l’accordo del 2011. L’attestato resta valido. L’aggiornamento va completato entro il 10 marzo 2027 e, a quella data, si svolge secondo l’Accordo 2025. Un neoassunto che inizia il corso a giugno 2026 segue invece da subito il testo nuovo.
Le regole sull’aggiornamento delle singole figure sono raccolte nella voce aggiornamento della formazione. Per organizzare in pratica i corsi dei dipendenti c’è la guida sulla formazione dei lavoratori dopo l’Accordo 2025.
Dove leggere il testo
Il testo che fa fede è quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale, insieme alle FAQ ministeriali che ne chiariscono l’applicazione. I rinvii del Testo Unico si leggono nel D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva, da cui conviene partire quando una sintesi non torna. Un errore diffuso, ad esempio, è prendere le durate da vecchi programmi di corso basati sugli accordi superati.
Domande frequenti
Un corso iniziato ad aprile 2026 con le vecchie regole è valido?
Sì, se è stato avviato prima del 19 maggio 2026 e rispetta l'accordo precedente applicabile. Secondo le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del nuovo accordo erano il periodo in cui si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole. Per i corsi avviati dal 19 maggio 2026 in poi vale solo l'Accordo del 17 aprile 2025.
L'Accordo Stato-Regioni è una legge?
No. È un atto concordato tra Governo e Regioni nella Conferenza permanente, previsto dal D.Lgs. 281/1997. Diventa vincolante per le aziende perché è il D.Lgs. 81/2008 a rinviarvi: l'art. 37 affida all'accordo durata, contenuti minimi e modalità della formazione. La sanzione per la formazione mancante o inadeguata è quindi quella del Testo Unico, non dell'accordo.
Con il nuovo accordo devo rifare i corsi già fatti?
No. Gli attestati rilasciati secondo gli accordi precedenti restano validi. Cambia il ciclo successivo: l'aggiornamento si conta dalla data di fine del corso indicata sull'attestato e, quando scade, si svolge con durate, contenuti e modalità dell'Accordo 2025. Per le attrezzature aggiunte dal nuovo accordo, come i carriponte, le FAQ ministeriali riconoscono i corsi già svolti solo se i contenuti coincidono per intero.