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Glossario

Formazione generale

La formazione generale è il modulo di base obbligatorio per ogni lavoratore previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, dedicato ai concetti di rischio, danno, prevenzione e ai diritti e doveri delle figure della sicurezza.

La formazione generale è la parte introduttiva e comune della formazione obbligatoria di ogni lavoratore. Fornisce le nozioni di base valide a prescindere dalla mansione: i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione in azienda, i diritti e i doveri dei lavoratori e delle figure della sicurezza, gli organi di vigilanza e controllo.

Il riferimento normativo

L’obbligo nasce dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che rimanda all’Accordo Stato-Regioni per durata e contenuti. Il modulo generale ha una durata minima definita dall’Accordo ed è il presupposto della successiva formazione specifica, legata invece ai rischi della mansione. A differenza di quest’ultima, la formazione generale è un credito formativo permanente: una volta acquisita non va ripetuta al cambio di azienda o di mansione, salvo diversa previsione.

Modalità di erogazione

La formazione generale può essere svolta anche in modalità e-learning, quando rispetta le condizioni previste dall’Accordo in termini di piattaforma, tutoraggio e verifica dell’apprendimento. Deve comunque essere tracciata con registro e attestato.

Esempio in azienda

Quando assumi un nuovo addetto in un ufficio o in un reparto produttivo, la formazione generale è il primo tassello: va erogata prima o contestualmente all’avvio dell’attività, poi completata con il modulo specifico. Approfondisci il quadro aggiornato nella guida alla formazione dei lavoratori e nella scheda sull’Accordo Stato-Regioni 2025.

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