Glossario
Formazione generale
Formazione generale dei lavoratori: cosa prevede l'art. 37 D.Lgs. 81/2008, contenuti del modulo, credito permanente e differenza con la specifica.
La formazione generale è la parte comune del percorso formativo obbligatorio di ogni lavoratore, prevista dall’art. 37, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei soggetti aziendali e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata e modalità sono fissate dall’Accordo Stato-Regioni.
Cosa prevede la norma
L’art. 37 distingue due blocchi. La lettera a) del comma 1 riguarda i concetti generali, uguali per tutti; la lettera b) riguarda i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle misure del settore o comparto di appartenenza. Il comma 2 rimanda a un accordo in Conferenza Stato-Regioni per durata, contenuti minimi e modalità.
Oggi quell’accordo è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, che ha sostituito l’accordo del 21 dicembre 2011. Gli attestati rilasciati con le regole precedenti restano validi; i corsi avviati dal 19 maggio 2026 devono seguire le nuove regole. Il quadro completo è nella scheda sull’Accordo Stato-Regioni 2025.
La formazione è a carico del datore di lavoro, si svolge durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore (art. 37, comma 12). L’omissione è sanzionata dall’art. 55, comma 5, lettera c), con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda, nell’importo rivalutato ai sensi dell’art. 306.
Generale e specifica: cosa cambia
Le due parti si sommano, ma hanno regole diverse. Confonderle porta a ripetere corsi inutili o, al contrario, a dare per coperti rischi che nessuno ha trattato.
| Formazione generale | Formazione specifica | |
|---|---|---|
| Fonte | art. 37, c. 1, lett. a) | art. 37, c. 1, lett. b) |
| Contenuto | concetti comuni a tutti i lavori | rischi della mansione, del settore e dell’azienda |
| Dipende dal livello di rischio | no | sì, la durata cresce con la classe di rischio |
| Validità | credito permanente, non si ripete | si integra al cambio di mansione o di rischi |
| Aggiornamento | non autonomo | periodico, secondo l’Accordo |
| Modalità a distanza | e-learning ammesso alle condizioni dell’Accordo | regole più restrittive, da verificare per livello di rischio |
Un punto spesso frainteso: l’aggiornamento della formazione non è un «rinnovo» della generale. Il credito della parte comune non scade; ciò che va mantenuto nel tempo è la competenza sui rischi specifici.
Errori frequenti in azienda
Nelle verifiche documentali, i problemi sulla formazione generale sono quasi sempre gli stessi:
- attestato mancante: il neoassunto dichiara di aver fatto il corso, ma in azienda non c’è copia del documento;
- corso generale ripetuto a ogni assunzione, con costi inutili e nessuna attenzione ai rischi della mansione;
- e-learning acquistato senza controllare piattaforma, tracciamento e test finale, quindi non riconoscibile;
- formazione generale svolta, ma specifica mai erogata: il lavoratore resta non formato ai fini dell’art. 37;
- lavoratore straniero formato in una lingua che non comprende, contro l’obbligo dell’art. 37, comma 13.
Esempio: un’impresa di pulizie assume un addetto che ha un attestato di formazione generale rilasciato da un precedente datore di lavoro. L’azienda archivia la copia nel registro della formazione, lo iscrive al modulo specifico per il proprio livello di rischio e programma le scadenze dell’aggiornamento. Nessuna ripetizione della parte comune.
Per l’organizzazione dei primi giorni di lavoro è utile la checklist della formazione dei neoassunti; per durate e moduli della specifica rimanda alla guida sulla formazione dei lavoratori dopo l’Accordo 2025. Il testo vigente dell’art. 37 è consultabile su Normattiva.
Domande frequenti
Un lavoratore che arriva da un'altra azienda deve rifare la formazione generale?
No, se presenta un attestato valido. La parte generale non dipende dalla mansione né dal settore e costituisce un credito formativo permanente che il lavoratore porta con sé. Il nuovo datore di lavoro acquisisce copia dell'attestato, lo conserva nel fascicolo formativo e si concentra sulla formazione specifica, che va invece valutata rispetto ai rischi della nuova mansione.
La formazione generale si può fare prima dell'assunzione?
Sì, nulla lo vieta: molti lavoratori la ricevono durante percorsi scolastici, tirocini o corsi professionali, e quell'attestato vale come credito. Ciò che conta è che il percorso rispetti i contenuti e le modalità dell'Accordo Stato-Regioni e che il soggetto che l'ha erogato rilasci un attestato completo dei dati richiesti. Il datore di lavoro resta responsabile di verificarlo.
Chi deve tenere il corso di formazione generale?
Un docente in possesso dei requisiti del formatore per la sicurezza. Il datore di lavoro può organizzare il corso internamente o affidarlo a un soggetto esterno, ma in entrambi i casi deve conservare la documentazione: programma, registro presenze, prova di verifica dell'apprendimento e attestato. Non è valida una semplice consegna di materiale informativo senza docenza né verifica finale.