Guida · Casi particolari · 10 min di lettura
Sicurezza di tirocinanti e studenti in alternanza
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Tirocinanti, stagisti e studenti in alternanza (oggi PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) non hanno un contratto di lavoro, non percepiscono una retribuzione da lavoro dipendente e restano “ospiti” dell’azienda. Eppure, ai fini della sicurezza, per l’azienda sono spesso lavoratori a tutti gli effetti. Capire quando scatta questa equiparazione, e chi deve fare cosa, evita l’errore più comune: accogliere una persona inesperta senza formarla né valutare i rischi delle attività che le si affidano.
Passo 1 — Verifica se scatta l’equiparazione al lavoratore
Il punto di partenza è la definizione di lavoratore dell’art. 2, che ha portata volutamente ampia. Sono equiparati al lavoratore anche l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale che facciano uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici, così come il tirocinante inserito in un’attività produttiva. In pratica: se la persona svolge un’attività concreta usando le attrezzature o gli ambienti di lavoro dell’azienda, va trattata come un lavoratore in materia di salute e sicurezza, a prescindere dal nome del rapporto.
Attenzione al perimetro: per lo studente in alternanza l’equiparazione opera limitatamente ai periodi in cui è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori. Chi assiste soltanto a lezioni frontali, senza mai toccare macchine o sostanze, è in una posizione diversa da chi entra in officina o in reparto.
Passo 2 — Individua chi è il datore di lavoro
È la domanda decisiva. Durante il tirocinio o il periodo in azienda, gli obblighi di prevenzione ricadono in via generale sul soggetto presso cui la persona opera, perché è chi organizza e dirige l’attività e gestisce i rischi degli ambienti. Il datore di lavoro ospitante è quindi il titolare degli obblighi dell’art. 18: consegna dei DPI, informazione, sorveglianza, vigilanza tramite i preposti.
La ripartizione puntuale degli oneri, però, va sempre letta nella convenzione tra ente promotore (scuola, università, ente di formazione) e struttura ospitante, e nel relativo progetto formativo. È lì che si stabilisce, ad esempio, chi eroga la formazione generale e chi quella specifica, chi copre eventuali visite mediche, chi fornisce i dispositivi. Un progetto formativo generico, che non descrive attività e rischi reali, è il primo segnale di un percorso gestito male. Il tema si intreccia con quello trattato nella guida su stagisti e tirocinanti e su chi è il datore di lavoro.
Passo 3 — Aggiorna la valutazione dei rischi
La presenza di tirocinanti e studenti va considerata nel DVR. Non occorre un documento separato, ma la valutazione deve tener conto di due fattori tipici di questi soggetti: l’inesperienza e, spesso, la giovane età. La stessa logica dell’art. 28, che chiede di valutare i rischi anche in relazione all’età e alla provenienza dei lavoratori, si applica qui in modo particolarmente concreto.
Definisci con chiarezza quali mansioni possono essere affidate e quali no, quali attrezzature sono precluse e sotto quale supervisione la persona può operare. Se il tirocinante è minorenne vanno applicate le tutele rafforzate e i divieti previsti dalla normativa sul lavoro dei minori: lavorazioni vietate, limiti di orario, valutazione specifica prima dell’inserimento.
Passo 4 — Forma e informa prima di iniziare
La formazione va erogata prima che la persona inizi le attività a rischio, non a percorso avviato. Si applicano i contenuti e le durate della formazione dei lavoratori disciplinati dall’art. 37 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni: formazione generale e formazione specifica calibrata sul livello di rischio della mansione, con l’eventuale addestramento sull’uso di attrezzature e DPI.
Nei PCTO la prassi consolidata vede la formazione generale spesso curata dall’istituto scolastico e la formazione specifica affidata all’azienda, perché è quest’ultima a conoscere i rischi reali della postazione. In ogni caso, conserva gli attestati e verbalizza l’addestramento pratico: in caso di controllo o infortunio, “gli avevo spiegato a voce” non regge.
Passo 5 — Sorveglianza sanitaria e copertura assicurativa
Se la mansione affidata rientra tra quelle che richiedono sorveglianza sanitaria (ad esempio esposizione a rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminale oltre le soglie di legge), il tirocinante equiparato ha diritto alla visita e al giudizio di idoneità dal medico competente, secondo l’art. 41, come qualunque altro lavoratore addetto a quella lavorazione. Chi ne sostiene l’onere è, di regola, quanto stabilito nella convenzione.
Sul fronte assicurativo, tirocinanti e studenti in percorsi curricolari sono generalmente coperti contro gli infortuni; le modalità dipendono dal tipo di percorso e dal soggetto promotore. Verifica la posizione assicurativa prima dell’avvio: è parte integrante della gestione, non un dettaglio amministrativo.
Checklist prima dell’inserimento
- Verificata l’equiparazione al lavoratore in base all’attività effettivamente svolta
- Convenzione e progetto formativo che indicano attività, rischi e ripartizione degli oneri
- DVR che considera inesperienza, età e mansioni affidabili al tirocinante
- Formazione generale e specifica completata prima delle attività a rischio
- Addestramento su attrezzature e DPI documentato
- Sorveglianza sanitaria attivata se la mansione la richiede
- DPI consegnati con verbale, come per gli altri lavoratori
- Copertura assicurativa contro gli infortuni verificata
- Tutele aggiuntive applicate se il tirocinante è minorenne
Domande frequenti
Il tirocinante conta ai fini del numero di lavoratori dell'azienda?
Ai fini degli obblighi di sicurezza sì, quando è equiparato al lavoratore in base alla definizione dell'art. 2. Va quindi considerato nella valutazione dei rischi e nell'organizzazione della prevenzione, anche se sul piano contrattuale non è un dipendente e non percepisce retribuzione.
Chi paga la formazione e la sorveglianza sanitaria dello studente in PCTO?
Nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento la ripartizione degli oneri è definita dalla convenzione tra istituto scolastico e struttura ospitante. In genere la formazione generale è a carico della scuola e la formazione specifica sui rischi della postazione, insieme alla sorveglianza sanitaria ove necessaria, è a carico dell'azienda ospitante. Verifica sempre cosa prevede la convenzione firmata.
Serve integrare il DVR quando arriva un tirocinante?
Non serve un documento nuovo, ma il DVR deve tenere conto della presenza di tirocinanti e studenti tra i soggetti esposti, valutando i rischi delle mansioni loro affidate e le tutele legate a età e inesperienza. Se il tirocinante è minorenne vanno applicate anche le limitazioni previste dalla normativa sul lavoro dei minori.