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Guida · Casi particolari · 10 min di lettura

Sicurezza di tirocinanti e studenti in alternanza

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Tirocinanti, stagisti e studenti in alternanza (oggi PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) non hanno un contratto di lavoro, non percepiscono una retribuzione da lavoro dipendente e restano “ospiti” dell’azienda. Eppure, ai fini della sicurezza, per l’azienda sono spesso lavoratori a tutti gli effetti. Capire quando scatta questa equiparazione, e chi deve fare cosa, evita l’errore più comune: accogliere una persona inesperta senza formarla né valutare i rischi delle attività che le si affidano.

Passo 1 — Verifica se scatta l’equiparazione al lavoratore

Il punto di partenza è la definizione di lavoratore dell’art. 2, che ha portata volutamente ampia. Sono equiparati al lavoratore anche l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale che facciano uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici, così come il tirocinante inserito in un’attività produttiva. In pratica: se la persona svolge un’attività concreta usando le attrezzature o gli ambienti di lavoro dell’azienda, va trattata come un lavoratore in materia di salute e sicurezza, a prescindere dal nome del rapporto.

Attenzione al perimetro: per lo studente in alternanza l’equiparazione opera limitatamente ai periodi in cui è effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori. Chi assiste soltanto a lezioni frontali, senza mai toccare macchine o sostanze, è in una posizione diversa da chi entra in officina o in reparto.

Passo 2 — Individua chi è il datore di lavoro

È la domanda decisiva. Durante il tirocinio o il periodo in azienda, gli obblighi di prevenzione ricadono in via generale sul soggetto presso cui la persona opera, perché è chi organizza e dirige l’attività e gestisce i rischi degli ambienti. Il datore di lavoro ospitante è quindi il titolare degli obblighi dell’art. 18: consegna dei DPI, informazione, sorveglianza, vigilanza tramite i preposti.

La ripartizione puntuale degli oneri, però, va sempre letta nella convenzione tra ente promotore (scuola, università, ente di formazione) e struttura ospitante, e nel relativo progetto formativo. È lì che si stabilisce, ad esempio, chi eroga la formazione generale e chi quella specifica, chi copre eventuali visite mediche, chi fornisce i dispositivi. Un progetto formativo generico, che non descrive attività e rischi reali, è il primo segnale di un percorso gestito male. Il tema si intreccia con quello trattato nella guida su stagisti e tirocinanti e su chi è il datore di lavoro.

Passo 3 — Aggiorna la valutazione dei rischi

La presenza di tirocinanti e studenti va considerata nel DVR. Non occorre un documento separato, ma la valutazione deve tener conto di due fattori tipici di questi soggetti: l’inesperienza e, spesso, la giovane età. La stessa logica dell’art. 28, che chiede di valutare i rischi anche in relazione all’età e alla provenienza dei lavoratori, si applica qui in modo particolarmente concreto.

Definisci con chiarezza quali mansioni possono essere affidate e quali no, quali attrezzature sono precluse e sotto quale supervisione la persona può operare. Se il tirocinante è minorenne vanno applicate le tutele rafforzate e i divieti previsti dalla normativa sul lavoro dei minori: lavorazioni vietate, limiti di orario, valutazione specifica prima dell’inserimento.

Passo 4 — Forma e informa prima di iniziare

La formazione va erogata prima che la persona inizi le attività a rischio, non a percorso avviato. Si applicano i contenuti e le durate della formazione dei lavoratori disciplinati dall’art. 37 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni: formazione generale e formazione specifica calibrata sul livello di rischio della mansione, con l’eventuale addestramento sull’uso di attrezzature e DPI.

Nei PCTO la prassi consolidata vede la formazione generale spesso curata dall’istituto scolastico e la formazione specifica affidata all’azienda, perché è quest’ultima a conoscere i rischi reali della postazione. In ogni caso, conserva gli attestati e verbalizza l’addestramento pratico: in caso di controllo o infortunio, “gli avevo spiegato a voce” non regge.

Passo 5 — Sorveglianza sanitaria e copertura assicurativa

Se la mansione affidata rientra tra quelle che richiedono sorveglianza sanitaria (ad esempio esposizione a rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminale oltre le soglie di legge), il tirocinante equiparato ha diritto alla visita e al giudizio di idoneità dal medico competente, secondo l’art. 41, come qualunque altro lavoratore addetto a quella lavorazione. Chi ne sostiene l’onere è, di regola, quanto stabilito nella convenzione.

Sul fronte assicurativo, tirocinanti e studenti in percorsi curricolari sono generalmente coperti contro gli infortuni; le modalità dipendono dal tipo di percorso e dal soggetto promotore. Verifica la posizione assicurativa prima dell’avvio: è parte integrante della gestione, non un dettaglio amministrativo.

Checklist prima dell’inserimento

  • Verificata l’equiparazione al lavoratore in base all’attività effettivamente svolta
  • Convenzione e progetto formativo che indicano attività, rischi e ripartizione degli oneri
  • DVR che considera inesperienza, età e mansioni affidabili al tirocinante
  • Formazione generale e specifica completata prima delle attività a rischio
  • Addestramento su attrezzature e DPI documentato
  • Sorveglianza sanitaria attivata se la mansione la richiede
  • DPI consegnati con verbale, come per gli altri lavoratori
  • Copertura assicurativa contro gli infortuni verificata
  • Tutele aggiuntive applicate se il tirocinante è minorenne

Domande frequenti

  • Il tirocinante conta ai fini del numero di lavoratori dell'azienda?

    Ai fini degli obblighi di sicurezza sì, quando è equiparato al lavoratore in base alla definizione dell'art. 2. Va quindi considerato nella valutazione dei rischi e nell'organizzazione della prevenzione, anche se sul piano contrattuale non è un dipendente e non percepisce retribuzione.

  • Chi paga la formazione e la sorveglianza sanitaria dello studente in PCTO?

    Nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento la ripartizione degli oneri è definita dalla convenzione tra istituto scolastico e struttura ospitante. In genere la formazione generale è a carico della scuola e la formazione specifica sui rischi della postazione, insieme alla sorveglianza sanitaria ove necessaria, è a carico dell'azienda ospitante. Verifica sempre cosa prevede la convenzione firmata.

  • Serve integrare il DVR quando arriva un tirocinante?

    Non serve un documento nuovo, ma il DVR deve tenere conto della presenza di tirocinanti e studenti tra i soggetti esposti, valutando i rischi delle mansioni loro affidate e le tutele legate a età e inesperienza. Se il tirocinante è minorenne vanno applicate anche le limitazioni previste dalla normativa sul lavoro dei minori.