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TUS

Normativa collegata · Legge 17 ottobre 1967, n. 977

L. 977/1967 — Tutela del lavoro di bambini e adolescenti

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questa legge

Un organismo in crescita assorbe i rischi in modo diverso da un adulto: meno esperienza, minore percezione del pericolo, maggiore vulnerabilità ad agenti chimici e fisici. La L. 977/1967, profondamente riscritta a fine anni Novanta in attuazione della direttiva europea sulla protezione dei giovani sul lavoro, costruisce per questo una tutela rafforzata per chi ha meno di diciotto anni. La legge distingue il bambino — il minore ancora soggetto all’obbligo scolastico, per il quale il lavoro è vietato salvo le attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie autorizzate caso per caso — dall’adolescente, che ha superato quella soglia ma non i diciotto anni e può lavorare solo dentro un perimetro stretto di mansioni, orari e controlli sanitari.

La soglia pratica di ammissione al lavoro oggi è il compimento dei sedici anni unito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione: chi assume un apprendista di primo anno o accoglie uno studente minorenne parte da qui.

Come si collega al D.Lgs. 81/2008

Il Testo Unico non ha assorbito la L. 977/1967, che resta la norma speciale sui minori: i due testi lavorano insieme. L’art. 28 impone di valutare i rischi tenendo conto anche dell’età dei lavoratori: la valutazione per i minorenni è quindi un capitolo del DVR, non un documento estraneo, e deve considerare inesperienza, mancata consapevolezza dei rischi e sviluppo non ancora completo (ne parliamo nella guida su genere, età e provenienza).

Anche i controlli sanitari si incastrano: quando la mansione ricade nella sorveglianza sanitaria del Testo Unico, l’idoneità del minore è accertata dal medico competente; fuori da quei casi valgono gli accertamenti previsti dalla stessa L. 977/1967. Sul fronte orario, la disciplina generale del D.Lgs. 66/2003 cede il passo alle regole speciali sui minori, più restrittive. Il perimetro è ampio: la legge copre anche apprendisti, stagisti e studenti in alternanza minorenni, equiparati ai lavoratori ai fini di salute e sicurezza.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Verifica dell’ammissibilità. Prima dell’assunzione il datore di lavoro accerta età anagrafica e assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per i bambini impiegati in spettacolo, sport o pubblicità servono l’assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato del lavoro, a condizione che l’attività non pregiudichi salute, sicurezza e frequenza scolastica.
  2. Valutazione dei rischi mirata e filtro delle mansioni. Il DVR esamina la postazione destinata al minore e la confronta con l’elenco dei lavori vietati allegato alla legge (agenti pericolosi, processi industriali a rischio, attrezzature pericolose). Se la lavorazione è in elenco, l’adolescente non può farla, salvo le deroghe per indispensabili motivi didattici o formativi, sotto la sorveglianza di personale esperto e alle condizioni previste dalla norma.
  3. Idoneità sanitaria. Visita medica preventiva prima dell’avvio al lavoro e visite periodiche a intervalli non superiori a un anno, salvo le esclusioni per le attività a basso rischio. Un giudizio con limitazioni vincola l’organizzazione del lavoro.
  4. Gestione dell’orario. Massimo otto ore al giorno e quaranta alla settimana per gli adolescenti, riposo intermedio, riposo settimanale rafforzato, ferie e divieto di lavoro notturno, con le sole eccezioni tassative di legge (sui turni serali in azienda vedi anche la scheda sul lavoro notturno).

Cosa controllare in azienda

  • L’anagrafica: per ogni lavoratore under 18 — compresi apprendisti, tirocinanti e studenti in alternanza — sono agli atti il documento che prova l’età e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
  • Il DVR menziona espressamente la presenza (anche solo potenziale) di minorenni e documenta il confronto tra le mansioni affidate e l’elenco dei lavori vietati; eventuali deroghe formative sono tracciate, con l’indicazione del personale esperto che sorveglia.
  • Il giudizio di idoneità preventivo è anteriore al primo giorno di lavoro e le visite periodiche rispettano la cadenza almeno annuale.
  • I turni pianificati per i minorenni rispettano i limiti giornalieri e settimanali e non toccano la fascia notturna: il gestionale presenze deve impedirlo, non solo sconsigliarlo.
  • Formazione e affiancamento: il minore è formato prima dell’esposizione al rischio, con modalità adeguate all’inesperienza, e affiancato da un preposto o da un tutor esperto.

Errori comuni

  1. Trattare l’apprendista come un adulto: il contratto di apprendistato non disattiva la 977; limiti di mansione, orario e visite restano pieni fino al compimento dei diciotto anni.
  2. Dimenticare i non dipendenti: lo studente in alternanza scuola-lavoro o in stage estivo è equiparato al lavoratore, e se è minorenne la tutela rafforzata si applica anche a lui.
  3. Usare la deroga formativa come regola: far lavorare stabilmente un sedicenne su una macchina vietata “perché deve imparare” non è una deroga, è una violazione; la deroga è temporanea, sorvegliata e documentata.
  4. Coprire i picchi con turni serali: l’adolescente che chiude il locale a mezzanotte in alta stagione lavora in fascia vietata, anche se ha dato la propria disponibilità.
  5. Saltare la visita preventiva perché la mansione “è leggera”: salvo i casi di esclusione previsti, l’idoneità va accertata prima dell’avvio al lavoro, non sanata a posteriori.

Le violazioni in materia di lavoro minorile hanno rilievo anche penale e ricadute pesanti in caso di infortunio; per il quadro sanzionatorio aggiornato occorre riferirsi al testo vigente della legge e ai canali ufficiali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Domande frequenti

A che età si può assumere un minorenne?

L'ammissione al lavoro richiede il compimento dei sedici anni e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Sotto questa soglia il lavoro è vietato, salvo le attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, che richiedono l'assenso dei titolari della responsabilità genitoriale e l'autorizzazione preventiva dell'Ispettorato del lavoro.

Un apprendista minorenne può usare macchine e attrezzature pericolose?

In linea generale no: le lavorazioni e i processi elencati nell'allegato alla legge sono vietati agli adolescenti. Sono ammesse deroghe solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario, sotto la sorveglianza di personale esperto e alle condizioni previste dalla norma. La deroga va documentata, non presunta.

Le visite mediche per i minori sono sempre obbligatorie?

Sì, salvo le esclusioni previste dalla normativa per le attività a basso rischio. Il minore deve essere riconosciuto idoneo con visita preventiva prima dell'avvio al lavoro e controllato con visite periodiche a intervalli non superiori a un anno. Se la mansione è già soggetta a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008, le visite le gestisce il medico competente.

Un adolescente può lavorare di notte o fare straordinari?

No. Per gli adolescenti il lavoro notturno è vietato, con deroghe eccezionali tassativamente previste dalla legge, e l'orario non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali. Vanno inoltre garantiti il riposo intermedio, il riposo settimanale rafforzato e i periodi di ferie previsti dalla norma.

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