Guida · Casi particolari · 10 min di lettura
Lavoro all’aperto e ondate di calore: gli obblighi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Quando la colonnina supera certe soglie, per chi lavora in cantiere, in campo, sui piazzali o sulle coperture il caldo smette di essere un fastidio e diventa un rischio per la salute — fino al colpo di calore, che può essere mortale. Il D.Lgs. 81/2008 non contiene un “articolo sul caldo” con una temperatura magica, ma gli obblighi ci sono e sono precisi: passano dalla valutazione dei rischi e dalle misure generali di tutela. Vediamo come tradurli in pratica.
Passo 1 — Inquadra il caldo come rischio da valutare
Il caldo non è un evento imprevedibile: è un rischio da mettere nero su bianco. Il microclima è un agente fisico del Titolo VIII, e la valutazione di tutti i rischi deve comprenderlo. Nei lavori all’aperto si somma inoltre l’esposizione alla radiazione UV solare, anch’essa da valutare. La logica è quella delle misure generali di tutela: eliminare o ridurre il rischio alla fonte, e solo dove non è possibile intervenire con misure organizzative e protezioni individuali.
Anche i lavoratori autonomi presenti in cantiere e le imprese in appalto rientrano nella gestione complessiva del rischio nei luoghi dove più soggetti operano.
Passo 2 — Valuta l’esposizione reale, non la sola temperatura
La temperatura dell’aria da sola dice poco. Sul carico termico incidono umidità, irraggiamento solare, ventilazione, sforzo fisico della mansione e indumenti indossati. Per questo la valutazione dello stress termico da caldo usa indici sintetici (il più diffuso è il WBGT) che combinano questi fattori e li confrontano con il dispendio energetico dell’attività. La valutazione del microclima va condotta mansione per mansione: un operaio che posa asfalto sotto il sole e un addetto che sorveglia un impianto all’ombra non hanno lo stesso rischio.
In fase di valutazione vanno identificate anche le fasce orarie critiche (in genere le ore centrali della giornata) e i lavoratori più suscettibili: persone con patologie cardiovascolari o metaboliche, in terapia farmacologica, di età avanzata, non acclimatati o neoassunti.
Passo 3 — Adotta le misure organizzative
Sono le più efficaci e vanno privilegiate. In pratica:
- rimodulare gli orari, anticipando l’inizio del turno e spostando le lavorazioni più pesanti nelle ore più fresche;
- evitare le ore più calde per i compiti a maggior dispendio fisico, riservandole ad attività leggere o all’ombra;
- introdurre pause di recupero in zone ombreggiate o climatizzate, con frequenza crescente all’aumentare del carico termico;
- favorire l’acclimatazione graduale di chi rientra da un’assenza o è appena stato assunto;
- organizzare il lavoro in coppia, così che i colleghi possano riconoscere i primi segnali di malessere l’uno nell’altro.
Passo 4 — Idratazione, ombra e DPI
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione acqua fresca in quantità adeguata e punti d’ombra o aree di riparo vicino alle postazioni. Sul fronte dei dispositivi, il caldo cambia i criteri di scelta: sono da preferire indumenti leggeri, traspiranti e coprenti contro l’irraggiamento, con copricapo. Attenzione alla combinazione con altri obblighi: quando è richiesto l’uso di indumenti ad alta visibilità o di DPI che riducono la traspirazione, il maggior carico termico va considerato nella valutazione e compensato con pause e idratazione. Vanno previste anche protezione della pelle e degli occhi dai raggi UV.
Passo 5 — Sorveglianza sanitaria e soggetti a rischio
Dove la valutazione lo richiede, il rischio calore rientra nel programma di sorveglianza sanitaria: il medico competente contribuisce alla valutazione, definisce eventuali protocolli e formula i giudizi di idoneità tenendo conto della suscettibilità individuale. È lo strumento per gestire correttamente i lavoratori fragili senza discriminazioni, con eventuali prescrizioni o limitazioni sulle mansioni più esposte.
Passo 6 — Informazione, formazione e gestione dell’emergenza
I lavoratori e i preposti vanno informati e formati sul rischio: come riconoscere i sintomi di disidratazione e colpo di calore (crampi, mal di testa, confusione, cute calda e asciutta), quali comportamenti adottare e come reagire. La procedura di emergenza deve essere chiara: sospendere l’attività della persona colpita, spostarla all’ombra o in un ambiente fresco, raffreddarla, farle bere se cosciente e allertare i soccorsi nei casi gravi. Il colpo di calore è un’emergenza medica: la catena degli addetti al primo soccorso deve essere pronta anche in cantiere o in campo aperto.
Passo 7 — Monitora bollettini e aggiorna il piano
La gestione del caldo è dinamica. Conviene seguire i bollettini di previsione delle ondate di calore e i sistemi di allerta pubblici, e definire in anticipo cosa scatta a ogni livello (più pause, riduzione dei ritmi, sospensione nelle fasce vietate). Vanno inoltre verificate eventuali ordinanze regionali o locali che, nei giorni di allerta, possono vietare determinate lavorazioni all’aperto in certe fasce orarie: si controllano presso la fonte ufficiale prima di programmare i turni. Quando cambiano condizioni o organizzazione del lavoro, ricordati di aggiornare il DVR di conseguenza.
Checklist operativa per la stagione calda
- Rischio calore, microclima e UV valutati nel DVR, mansione per mansione
- Individuati fasce orarie critiche e lavoratori suscettibili
- Orari rimodulati e lavorazioni pesanti spostate nelle ore fresche
- Pause di recupero e aree ombreggiate/climatizzate previste
- Acqua fresca disponibile in quantità adeguata
- DPI e indumenti scelti tenendo conto del carico termico
- Sorveglianza sanitaria attivata dove richiesta
- Lavoratori formati sul colpo di calore e procedura di emergenza pronta
- Bollettini e ordinanze locali monitorati con azioni predefinite per ogni livello
Domande frequenti
Esiste una temperatura di legge oltre la quale si deve fermare il lavoro all’aperto?
Il Testo Unico non fissa una soglia numerica valida per tutti. L’obbligo è valutare il rischio calore nel contesto reale (mansione, sforzo fisico, esposizione al sole, indumenti) e adottare misure quando l’esposizione diventa pericolosa. Regioni e ordinanze locali possono introdurre divieti in determinate fasce orarie nei giorni di allerta: vanno verificati caso per caso presso la fonte ufficiale.
Il caldo va inserito nel DVR anche se lavoriamo all’aperto solo d’estate?
Sì. Il microclima e lo stress termico da caldo sono rischi da valutare ai sensi dell’art. 28 e del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008. Se l’attività all’aperto è stagionale, il DVR deve comunque considerare il rischio nel periodo in cui si presenta e prevedere le relative misure.
In caso di stop per caldo il lavoratore perde la retribuzione?
Per la sospensione dei lavori dovuta a eventi meteo, incluse le ondate di calore, sono previsti ammortizzatori sociali (come la cassa integrazione per eventi meteo) secondo le regole e i settori stabiliti dalla normativa INPS di riferimento. Le condizioni e le procedure vanno verificate presso l’ente competente.