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Guida · Casi particolari · 10 min di lettura

Lavoro all’aperto e ondate di calore: gli obblighi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Quando la colonnina supera certe soglie, per chi lavora in cantiere, in campo, sui piazzali o sulle coperture il caldo smette di essere un fastidio e diventa un rischio per la salute — fino al colpo di calore, che può essere mortale. Il D.Lgs. 81/2008 non contiene un “articolo sul caldo” con una temperatura magica, ma gli obblighi ci sono e sono precisi: passano dalla valutazione dei rischi e dalle misure generali di tutela. Vediamo come tradurli in pratica.

Passo 1 — Inquadra il caldo come rischio da valutare

Il caldo non è un evento imprevedibile: è un rischio da mettere nero su bianco. Il microclima è un agente fisico del Titolo VIII, e la valutazione di tutti i rischi deve comprenderlo. Nei lavori all’aperto si somma inoltre l’esposizione alla radiazione UV solare, anch’essa da valutare. La logica è quella delle misure generali di tutela: eliminare o ridurre il rischio alla fonte, e solo dove non è possibile intervenire con misure organizzative e protezioni individuali.

Anche i lavoratori autonomi presenti in cantiere e le imprese in appalto rientrano nella gestione complessiva del rischio nei luoghi dove più soggetti operano.

Passo 2 — Valuta l’esposizione reale, non la sola temperatura

La temperatura dell’aria da sola dice poco. Sul carico termico incidono umidità, irraggiamento solare, ventilazione, sforzo fisico della mansione e indumenti indossati. Per questo la valutazione dello stress termico da caldo usa indici sintetici (il più diffuso è il WBGT) che combinano questi fattori e li confrontano con il dispendio energetico dell’attività. La valutazione del microclima va condotta mansione per mansione: un operaio che posa asfalto sotto il sole e un addetto che sorveglia un impianto all’ombra non hanno lo stesso rischio.

In fase di valutazione vanno identificate anche le fasce orarie critiche (in genere le ore centrali della giornata) e i lavoratori più suscettibili: persone con patologie cardiovascolari o metaboliche, in terapia farmacologica, di età avanzata, non acclimatati o neoassunti.

Passo 3 — Adotta le misure organizzative

Sono le più efficaci e vanno privilegiate. In pratica:

  • rimodulare gli orari, anticipando l’inizio del turno e spostando le lavorazioni più pesanti nelle ore più fresche;
  • evitare le ore più calde per i compiti a maggior dispendio fisico, riservandole ad attività leggere o all’ombra;
  • introdurre pause di recupero in zone ombreggiate o climatizzate, con frequenza crescente all’aumentare del carico termico;
  • favorire l’acclimatazione graduale di chi rientra da un’assenza o è appena stato assunto;
  • organizzare il lavoro in coppia, così che i colleghi possano riconoscere i primi segnali di malessere l’uno nell’altro.

Passo 4 — Idratazione, ombra e DPI

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione acqua fresca in quantità adeguata e punti d’ombra o aree di riparo vicino alle postazioni. Sul fronte dei dispositivi, il caldo cambia i criteri di scelta: sono da preferire indumenti leggeri, traspiranti e coprenti contro l’irraggiamento, con copricapo. Attenzione alla combinazione con altri obblighi: quando è richiesto l’uso di indumenti ad alta visibilità o di DPI che riducono la traspirazione, il maggior carico termico va considerato nella valutazione e compensato con pause e idratazione. Vanno previste anche protezione della pelle e degli occhi dai raggi UV.

Passo 5 — Sorveglianza sanitaria e soggetti a rischio

Dove la valutazione lo richiede, il rischio calore rientra nel programma di sorveglianza sanitaria: il medico competente contribuisce alla valutazione, definisce eventuali protocolli e formula i giudizi di idoneità tenendo conto della suscettibilità individuale. È lo strumento per gestire correttamente i lavoratori fragili senza discriminazioni, con eventuali prescrizioni o limitazioni sulle mansioni più esposte.

Passo 6 — Informazione, formazione e gestione dell’emergenza

I lavoratori e i preposti vanno informati e formati sul rischio: come riconoscere i sintomi di disidratazione e colpo di calore (crampi, mal di testa, confusione, cute calda e asciutta), quali comportamenti adottare e come reagire. La procedura di emergenza deve essere chiara: sospendere l’attività della persona colpita, spostarla all’ombra o in un ambiente fresco, raffreddarla, farle bere se cosciente e allertare i soccorsi nei casi gravi. Il colpo di calore è un’emergenza medica: la catena degli addetti al primo soccorso deve essere pronta anche in cantiere o in campo aperto.

Passo 7 — Monitora bollettini e aggiorna il piano

La gestione del caldo è dinamica. Conviene seguire i bollettini di previsione delle ondate di calore e i sistemi di allerta pubblici, e definire in anticipo cosa scatta a ogni livello (più pause, riduzione dei ritmi, sospensione nelle fasce vietate). Vanno inoltre verificate eventuali ordinanze regionali o locali che, nei giorni di allerta, possono vietare determinate lavorazioni all’aperto in certe fasce orarie: si controllano presso la fonte ufficiale prima di programmare i turni. Quando cambiano condizioni o organizzazione del lavoro, ricordati di aggiornare il DVR di conseguenza.

Checklist operativa per la stagione calda

  • Rischio calore, microclima e UV valutati nel DVR, mansione per mansione
  • Individuati fasce orarie critiche e lavoratori suscettibili
  • Orari rimodulati e lavorazioni pesanti spostate nelle ore fresche
  • Pause di recupero e aree ombreggiate/climatizzate previste
  • Acqua fresca disponibile in quantità adeguata
  • DPI e indumenti scelti tenendo conto del carico termico
  • Sorveglianza sanitaria attivata dove richiesta
  • Lavoratori formati sul colpo di calore e procedura di emergenza pronta
  • Bollettini e ordinanze locali monitorati con azioni predefinite per ogni livello

Domande frequenti

  • Esiste una temperatura di legge oltre la quale si deve fermare il lavoro all’aperto?

    Il Testo Unico non fissa una soglia numerica valida per tutti. L’obbligo è valutare il rischio calore nel contesto reale (mansione, sforzo fisico, esposizione al sole, indumenti) e adottare misure quando l’esposizione diventa pericolosa. Regioni e ordinanze locali possono introdurre divieti in determinate fasce orarie nei giorni di allerta: vanno verificati caso per caso presso la fonte ufficiale.

  • Il caldo va inserito nel DVR anche se lavoriamo all’aperto solo d’estate?

    Sì. Il microclima e lo stress termico da caldo sono rischi da valutare ai sensi dell’art. 28 e del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008. Se l’attività all’aperto è stagionale, il DVR deve comunque considerare il rischio nel periodo in cui si presenta e prevedere le relative misure.

  • In caso di stop per caldo il lavoratore perde la retribuzione?

    Per la sospensione dei lavori dovuta a eventi meteo, incluse le ondate di calore, sono previsti ammortizzatori sociali (come la cassa integrazione per eventi meteo) secondo le regole e i settori stabiliti dalla normativa INPS di riferimento. Le condizioni e le procedure vanno verificate presso l’ente competente.