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Guida · Cantieri · 11 min di lettura

Demolizioni in sicurezza: obblighi e sequenze

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Demolire non è “costruire al contrario”: è un’attività ad alto rischio in cui la struttura perde progressivamente stabilità mentre ci si lavora sopra e intorno. Il D.Lgs. 81/2008 dedica alle demolizioni una sezione specifica del Titolo IV (Capo II, Sezione VIII, artt. 150 e seguenti), e la logica è una sola: decidere prima la sequenza, poi eseguirla senza scorciatoie. Vediamo come.

Passo 1 — Indagine preliminare sull’opera

Prima di qualsiasi intervento va conosciuto l’edificio: tipologia strutturale, elementi portanti, stato di conservazione, presenza di impianti attivi e di materiali pericolosi. Sono indagini che condizionano tutto il resto. In particolare:

  • materiali contenenti amianto (coperture, canne fumarie, coibentazioni, pavimenti in vinil-amianto): vanno individuati e trattati come attività separata di bonifica, non toccati durante la demolizione ordinaria (vedi il rischio amianto);
  • impianti da disattivare: energia elettrica, gas, acqua, reti dati vanno sezionati e messi in sicurezza a monte;
  • serbatoi e residui di sostanze pericolose che possono generare atmosfere infiammabili o tossiche.

Dove necessario, l’art. 150 impone il rafforzamento o il puntellamento delle strutture che potrebbero cedere in modo incontrollato durante le lavorazioni.

Passo 2 — Definisci l’ordine delle demolizioni

È il cuore della prevenzione. L’art. 151 stabilisce che i lavori procedano con cautela e con ordine, di norma dall’alto verso il basso, in modo da evitare crolli improvvisi e mantenere la stabilità delle parti non ancora demolite. Il programma:

  1. è predisposto prima di iniziare, sotto la sorveglianza di un preposto;
  2. individua la successione delle operazioni piano per piano ed elemento per elemento;
  3. tiene conto di come varia la stabilità man mano che si rimuovono i carichi.

Esempio concreto: non si abbatte un solaio lasciando in piedi i muri che gravavano su di esso senza aver prima verificato che restino stabili; e non si sovraccarica un solaio già indebolito ammassandovi le macerie.

Passo 3 — Misure di sicurezza durante l’esecuzione

L’art. 152 chiede che la demolizione di muri effettuata a mano o con attrezzi non avvenga stando sopra il muro in demolizione, ma da opere provvisionali sicure. Da qui discendono le misure operative:

  • niente lavoratori posizionati sugli elementi che si stanno abbattendo;
  • protezione contro le cadute dall’alto con parapetti, ponti di servizio o sistemi anticaduta secondo i lavori in quota;
  • protezione contro la caduta di materiali su chi opera più in basso (vedi il rischio caduta di oggetti dall’alto);
  • controllo delle polveri, con bagnatura del materiale, soprattutto quando è presente silice cristallina.

I DPI vanno scelti sul rischio reale: elmetto, calzature con suola imperforabile, protezione delle vie respiratorie, otoprotettori se si usano attrezzi ad alta rumorosità.

Passo 4 — Convogliamento delle macerie

Il materiale di risulta non si getta nel vuoto. L’art. 153 impone che il materiale proveniente dalla demolizione sia convogliato con canale o altro sistema chiuso fino a terra o al punto di raccolta, per evitare il sollevamento di polveri e la proiezione di detriti. Lo scarico libero da altezza è vietato quando può investire persone o luoghi di transito.

Passo 5 — Sbarra e presidia la zona

L’art. 154 richiede che la zona interessata dalla demolizione sia delimitata e vigilata, per tenere fuori dall’area chiunque non sia addetto alle lavorazioni. In pratica: recinzione, cartellonistica, percorsi separati per mezzi e pedoni, e un preposto che controlla che nessuno entri nel raggio d’azione di caduta o proiezione.

Passo 6 — Demolizioni con mezzi meccanici e per rovesciamento

Quando si usano escavatori con pinza o martellone, o si procede per rovesciamento, i rischi cambiano: investimento e ribaltamento dei mezzi, crolli non governati, urti. L’art. 155 disciplina la demolizione per rovesciamento, ammessa solo per elementi limitati in altezza, a condizioni definite e con la zona sgombra. Regole pratiche:

  • l’operatore lavora da cabina protetta contro la caduta di oggetti (FOPS/FGPS);
  • nessuna persona a terra nel raggio d’azione della macchina;
  • il ciclo di lavoro procede dall’alto, senza scavare alla base di pareti che si vogliono mantenere in piedi.

Passo 7 — Documenti, imprese e coordinamento

La demolizione va inquadrata negli obblighi di cantiere. L’impresa esecutrice redige il POS con la specifica valutazione dell’attività di demolizione (art. 96); quando operano più imprese, il coordinatore predispone il PSC e si gestiscono le interferenze (vedi PSC e POS). Se vi sono subappalti — tipico per lo smaltimento o la bonifica — vanno verificate l’idoneità tecnico-professionale e le responsabilità nel subappalto. Ricorda infine la notifica preliminare all’organo di vigilanza quando ricorrono i presupposti previsti dal Titolo IV.

In sintesi

Prima si conosce l’edificio e si rimuove ciò che è pericoloso (amianto in primis), poi si scrive l’ordine delle demolizioni dall’alto verso il basso, si eseguono le lavorazioni da postazioni sicure, si convogliano le macerie in modo controllato e si presidia la zona. La sanzione per l’inosservanza di questi obblighi è quella prevista dalle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008: per l’importo e la fattispecie esatta si rinvia al testo dell’articolo di riferimento. Ma il vero costo di una demolizione fatta male non è la multa: è il crollo che nessuno aveva previsto.

Domande frequenti

  • Serve sempre il PSC per una demolizione?

    Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è obbligatorio quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (art. 90). Poiché una demolizione coinvolge quasi sempre più imprese o lavoratori autonomi (demolitore, smaltimento, eventuale bonifica amianto), nella pratica il PSC va predisposto e con esso la nomina del coordinatore. In assenza dei presupposti resta comunque obbligatorio il POS dell'impresa esecutrice.

  • Chi redige il programma delle demolizioni?

    Il programma o progetto delle demolizioni è predisposto sotto la sorveglianza di un preposto e, per gli interventi che incidono su elementi strutturali portanti, sulla base di una valutazione tecnica delle condizioni di stabilità dell'opera. L'ordine delle operazioni non è mai improvvisato in cantiere: va definito prima, coerentemente con il POS e con il PSC quando previsto.

  • Come si gestisce la presenza di amianto in una demolizione?

    L'amianto va sempre individuato e rimosso prima della demolizione vera e propria. La bonifica è un'attività distinta, soggetta agli obblighi del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 (tra cui il piano di lavoro da trasmettere all'organo di vigilanza) e affidata a imprese iscritte all'apposito albo gestori ambientali. Solo a bonifica conclusa e verificata si procede con la demolizione.