Salta al contenuto
TUS

Glossario

Zona di pericolo

La zona di pericolo (o zona pericolosa) è, secondo l'art. 69 del D.Lgs. 81/2008, ogni area interna o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza del lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza.

La zona di pericolo (nel testo di legge “zona pericolosa”) è, secondo l’art. 69 del D.Lgs. 81/2008, qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o sicurezza.

Non coincide con l’ingombro della macchina

L’errore più frequente è confondere la zona di pericolo con lo spazio fisicamente occupato dall’attrezzatura. La norma parla espressamente anche della prossimità: l’area a rischio si estende ben oltre il telaio della macchina e comprende le zone raggiunte da organi in movimento, proiezioni di schegge o materiale, carichi sospesi e traiettorie di ribaltamento. Attorno a una pressa, ad esempio, la zona di pericolo include il raggio in cui possono essere scagliati frammenti, non solo il piano di stampaggio. È da questa nozione che discende la valutazione del rischio meccanico e la progettazione delle protezioni.

Il lavoratore esposto

Strettamente collegata è la figura del lavoratore esposto: chiunque si trovi interamente o anche solo in parte nella zona di pericolo. Ciò significa che gli obblighi di protezione non riguardano soltanto l’operatore che comanda la macchina, ma anche il collega che transita accanto o svolge un’altra lavorazione nelle vicinanze. Per questo la delimitazione della zona è il presupposto per capire chi va tutelato: chiarita l’area, si individuano tutte le persone potenzialmente coinvolte e si dimensionano le misure.

Come si delimita e si presidia

Individuata la zona di pericolo, il datore di lavoro adotta le misure che riducono la probabilità che una persona vi acceda o vi permanga senza protezione: ripari fissi e mobili interbloccati, dispositivi di arresto, distanze di sicurezza, percorsi pedonali separati dalle aree operative. La segnaletica di sicurezza integra queste misure segnalando a terra o a parete i limiti dell’area a rischio. La delimitazione va rivista quando cambia il layout, si aggiunge un’attrezzatura o si modifica il ciclo produttivo, perché ogni variazione può spostare o ampliare la zona.

Il concetto si applica soprattutto nel Titolo III del Testo Unico, dedicato all’uso delle attrezzature di lavoro, ma la stessa logica ricorre ovunque un pericolo sia localizzato nello spazio: scavi, aree di manovra dei mezzi, zone di carico e scarico. Il riferimento normativo puntuale delle definizioni resta l’art. 69 del D.Lgs. 81/2008.