Glossario
Pericolo
Pericolo: definizione dell'art. 2 lett. r) D.Lgs. 81/2008, differenza dal rischio, significato nelle altre norme e come si identificano i pericoli nel DVR.
Il pericolo è, per l’art. 2, co. 1, lett. r) del D.Lgs. 81/2008, la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. È una caratteristica del fattore in sé: una lama taglia, un solvente brucia, un carico sospeso può cadere, anche quando nessuno si trova vicino.
Il pericolo non si misura e non si riduce con le misure di prevenzione: si individua, e al massimo si elimina cambiando il fattore. Ciò che si stima e si abbassa è il rischio, definito dalla lettera s) come probabilità di raggiungere il danno potenziale nelle condizioni di esposizione. L’elemento concreto che porta il pericolo in azienda, il macchinario o la sostanza, è il fattore di rischio.
Una parola, più norme
Il termine compare in molte disposizioni con sfumature diverse, a partire da quelle del D.Lgs. 81/2008 consolidato su Normattiva. Riconoscerle evita di confondere documenti che parlano di cose diverse.
| Dove compare | Espressione | Cosa indica |
|---|---|---|
| D.Lgs. 81/2008, art. 2 lett. r) | Pericolo | Proprietà intrinseca di un fattore capace di causare danni |
| D.Lgs. 81/2008, art. 15 lett. f) | Ciò che è pericoloso | Ciò che va sostituito con qualcosa che non lo è o lo è meno |
| D.Lgs. 81/2008, art. 69 | Zona pericolosa | Area in o vicino a un’attrezzatura dove la presenza del lavoratore è a rischio |
| D.Lgs. 81/2008, artt. 43 e 44 | Pericolo grave e immediato | Situazione in atto che autorizza ad allontanarsi dal posto di lavoro |
| Regolamento CLP | Classi e indicazioni di pericolo | Proprietà fisiche, per la salute e per l’ambiente di sostanze e miscele |
Nella sicurezza delle macchine il concetto si sposta sul luogo in cui il pericolo agisce: lo spiega la voce zona di pericolo. Per le sostanze, le proprietà pericolose si comunicano con i pittogrammi e le frasi H dell’etichetta.
Identificare i pericoli: il primo passo del DVR
L’art. 28 chiede di valutare tutti i rischi, ma nessun rischio si stima senza aver prima elencato i pericoli. Un elenco incompleto produce un DVR incompleto, per quanto sofisticato sia il metodo di stima. Una sequenza di lavoro che riduce le dimenticanze:
- Percorrere i luoghi reparto per reparto, comprese aree poco frequentate come coperture, locali tecnici, vasche e magazzini esterni.
- Seguire le attività, non solo le postazioni: manutenzione, pulizia, carico e scarico, avviamento e fermata sono i momenti in cui emergono pericoli assenti durante la produzione normale.
- Leggere i documenti dei fabbricanti: manuali delle macchine, che dichiarano i rischi residui, e schede di dati di sicurezza delle sostanze.
- Ascoltare chi lavora, insieme a RLS e preposti, e rileggere infortuni e mancati infortuni degli ultimi anni.
- Passare un elenco di controllo per famiglie: meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici, incendio, organizzativi e psicosociali.
Ogni pericolo trovato si collega poi alle persone esposte e alle condizioni d’uso. Da lì comincia la stima del rischio, trattata nella guida su come redigere il DVR.
Agire sul pericolo prima che sul rischio
L’art. 15 mette al primo posto l’eliminazione dei rischi e, alla lettera f), la sostituzione di ciò che è pericoloso. Sono le uniche misure che agiscono sul pericolo; tutte le altre lo lasciano dov’è e riducono la probabilità o la gravità del danno.
Esempio: una falegnameria incolla pannelli con un adesivo a base di solvente infiammabile. Ventilazione, divieto di fiamme libere e armadio di sicurezza riducono il rischio di incendio, ma il pericolo resta nel reparto. Passare a un adesivo vinilico in dispersione acquosa, se compatibile con la lavorazione, toglie quel pericolo: l’incendio da vapori di solvente non è più un evento possibile, e il DVR lo registra come pericolo eliminato, non come rischio basso.
Domande frequenti
Un pericolo che nessuno incontra mai va scritto nel DVR?
Va almeno individuato. Il DVR deve mostrare che il pericolo è stato considerato e spiegare perché, nelle condizioni reali, non c'è esposizione o il rischio è trascurabile: ad esempio un serbatoio di gas in un'area recintata a cui accede solo il fornitore. Se il pericolo non compare affatto, chi legge il documento non può sapere se è stato escluso a ragione o dimenticato.
Si può eliminare un pericolo o si può solo ridurre il rischio?
A volte si elimina. Il pericolo è una proprietà del fattore, quindi sparisce solo togliendo o cambiando il fattore: sostituire un solvente infiammabile con un detergente acquoso, comprare un materiale già tagliato a misura, spostare a terra un'operazione che si faceva in quota. È la strada che l'art. 15 indica per prima, prima di agire su probabilità ed esposizione.
Il pericolo indicato in etichetta basta per valutare il rischio chimico?
No. L'etichetta e la scheda di dati di sicurezza descrivono le proprietà pericolose della sostanza, cioè il pericolo. Per stimare il rischio servono anche quantità usate, modalità d'uso, durata dell'esposizione, ventilazione e misure presenti. Due reparti che usano lo stesso prodotto con lo stesso pittogramma possono avere livelli di rischio molto diversi.