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Glossario

Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi: il processo dell'art. 2, lett. q) D.Lgs. 81/2008, le sei fasi, chi partecipa e come si distingue dal DVR che ne documenta l'esito.

La valutazione dei rischi è, per l’art. 2, co. 1, lett. q) del D.Lgs. 81/2008, la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

È il primo tra le misure generali di tutela dell’art. 15 e uno dei due obblighi che l’art. 17 riserva al datore di lavoro senza possibilità di delega.

Il processo e il documento

La valutazione è un’attività: osservare, misurare, ragionare e decidere. Il Documento di Valutazione dei Rischi è il prodotto scritto che ne dà conto. La distinzione ha conseguenze pratiche: un DVR ben impaginato non dimostra che la valutazione sia stata fatta sul serio, e l’organo di vigilanza lo verifica confrontando il documento con ciò che vede nei reparti. Contenuti minimi, data certa, scadenze e sanzioni riguardano il documento e sono trattati nella relativa voce; qui interessa il metodo.

L’art. 28 chiarisce l’ampiezza dell’oggetto: la valutazione riguarda anche la scelta delle attrezzature, delle sostanze e la sistemazione dei luoghi di lavoro, e comprende i rischi per gruppi particolari, tra cui stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale.

Le sei fasi

Qualunque metodo si scelga, una valutazione completa attraversa questi passaggi:

  1. Descrizione dell’organizzazione: sedi, reparti, mansioni, cicli di lavoro, turni, appalti, numero e caratteristiche dei lavoratori.
  2. Identificazione dei pericoli: per ogni mansione, le proprietà di attrezzature, sostanze, ambienti e modi di lavorare che possono causare danno. Un pericolo non è ancora un rischio.
  3. Individuazione degli esposti: chi, quanto spesso, per quanto tempo; con attenzione a neoassunti, lavoratrici in gravidanza, minori, lavoratori fragili.
  4. Stima del rischio: combinazione di probabilità e gravità del danno nelle condizioni reali, con una matrice di rischio o, per i rischi normati, con le misurazioni e i valori limite previsti dai titoli specifici.
  5. Scelta delle misure: secondo la gerarchia eliminazione, sostituzione, protezione collettiva, misure organizzative, DPI; quello che resta è il rischio residuo.
  6. Programma e verifica: chi attua ogni misura, entro quando, come se ne controlla l’efficacia. Senza questa fase la valutazione resta una fotografia.

Chi partecipa e con quale ruolo

SoggettoRuolo nel processoFonte
Datore di lavoroEffettua la valutazione e ne rispondeArt. 17, co. 1, lett. a)
RSPPCollabora; individua i fattori di rischio e le misureArtt. 29 e 33
Medico competenteCollabora, nei casi in cui è nominatoArt. 29, co. 1
RLSViene consultato prima, non informato dopoArt. 29, co. 2
Preposti e lavoratoriSegnalano come si lavora davveroArt. 19 e art. 20

Il contributo di preposti e lavoratori non è un obbligo formale della valutazione, ma spesso è la fonte migliore: le procedure scritte descrivono il lavoro previsto, chi lo svolge conosce le scorciatoie.

Esempio: un panificio con tre addetti

Il titolare elenca le mansioni (impasto, forno, vendita) e per ciascuna i pericoli: polvere di farina, sollevamento dei sacchi da 25 kg, superfici calde, lavoro nelle ore notturne, pavimento scivoloso. Per la polvere di farina, sensibilizzante, la stima porta a una misura tecnica (impastatrice con coperchio e caricamento lento) e alla sorveglianza sanitaria; per i sacchi, a una valutazione della movimentazione dei carichi e a un carrello per il trasporto. Il programma fissa la data di acquisto del carrello e il controllo dopo sei mesi. Tutto questo, scritto, diventa il DVR; il procedimento di stesura è descritto nella guida su come redigere il DVR.

Il testo vigente degli articoli citati è consultabile su Normattiva.

Domande frequenti

  • Chi deve fare materialmente la valutazione dei rischi?

    La titolarità è sempre del datore di lavoro, che non può delegarla ai sensi dell'art. 17. L'art. 29 gli impone di effettuarla in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, quando nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tecnici esterni possono eseguire misure e rilievi, ma le scelte finali sulle misure restano del datore di lavoro.

  • Esiste un metodo obbligatorio per valutare i rischi?

    Non in generale. L'art. 28 chiede che il documento indichi i criteri adottati e che siano semplici, brevi e comprensibili, lasciando libera la scelta del metodo. Per alcuni rischi, però, i titoli specifici del decreto rinviano a metodi e valori di riferimento precisi, come per rumore, vibrazioni, movimentazione dei carichi e agenti chimici: lì la stima va condotta secondo quelle regole e non con una matrice generica.

  • La valutazione dei rischi riguarda anche i lavoratori di altre imprese presenti in azienda?

    Ogni datore di lavoro valuta i rischi dei propri lavoratori. Quando però imprese o lavoratori autonomi operano nell'azienda in appalto, nascono i rischi da interferenza, che il datore di lavoro committente valuta con le imprese coinvolte e documenta nel DUVRI previsto dall'art. 26. Restano fuori i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, che li valuta nel proprio documento.