Glossario
Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è, per l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza: è l'obbligo non delegabile del datore di lavoro da cui nasce il DVR.
La valutazione dei rischi è definita dall’art. 2, co. 1, lett. q) del D.Lgs. 81/2008 come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e a elaborare il programma per garantirne il miglioramento nel tempo.
Global, documentata, di tutti i rischi
Le tre parole chiave della definizione sono vincolanti. Globale: nessun rischio va tralasciato, dai grandi pericoli alle esposizioni meno evidenti. Documentata: l’esito confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi. Di tutti i rischi: l’art. 28 impone di considerare anche quelli legati a stress lavoro-correlato, età, genere, provenienza da altri Paesi e tipologia contrattuale. Non è un elenco di pericoli, ma una stima che combina probabilità del danno e sua gravità nelle concrete condizioni di lavoro.
Un obbligo non delegabile
La valutazione dei rischi è, insieme alla nomina dell’RSPP, uno dei due obblighi che l’art. 17 riserva in via esclusiva al datore di lavoro: non può essere delegata, pur svolgendosi in collaborazione con RSPP e medico competente e previa consultazione del RLS. Le modalità operative sono precisate dall’art. 29, che indica i soggetti coinvolti e i casi di aggiornamento. Se apri un’attività, ricorda che la valutazione è dovuta fin dal primo lavoratore e va rielaborata a ogni modifica significativa del ciclo produttivo, dell’organizzazione o dopo infortuni rilevanti.