Glossario
Rischio
Il rischio è la combinazione della probabilità che si verifichi un evento dannoso e della gravità delle sue conseguenze: definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, è l'oggetto della valutazione imposta dall'art. 28.
Il rischio è definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente, o alla loro combinazione. In pratica il rischio è una grandezza che mette insieme due dimensioni: quanto è probabile che un evento dannoso accada e quanto grave sarebbe il danno che ne deriva.
Rischio, pericolo e danno
È fondamentale non confondere il rischio con il pericolo. Il pericolo è la proprietà intrinseca di un fattore capace di causare un danno — la lama di una sega, la tossicità di una sostanza. Il rischio è invece la misura di quanto quel pericolo può concretizzarsi in un contesto reale: la stessa sostanza tossica presenta un rischio diverso a seconda della quantità, della durata dell’esposizione e delle misure adottate. Ridurre il rischio significa agire sulla probabilità, sulla gravità, o su entrambe.
Il rischio nella valutazione aziendale
Stimare i rischi è il cuore della valutazione richiesta dall’art. 28, che obbliga il datore di lavoro a considerare tutti i rischi, compresi quelli da stress lavoro-correlato e legati a genere, età e provenienza dei lavoratori. Per ogni rischio individuato si assegna un livello — spesso incrociando probabilità e gravità in una matrice — e si scelgono le misure di prevenzione e protezione, documentandole nel DVR. Ciò che residua dopo le misure adottate è il rischio residuo, che va comunque gestito e comunicato ai lavoratori. La stima va riesaminata quando l’organizzazione cambia: vedi quando aggiornare il DVR.