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Glossario

Rischio

Rischio: definizione dell'art. 2 lett. s) D.Lgs. 81/2008, probabilità e gravità del danno, come si riduce agendo su ciascun fattore ed esempio di stima.

Il rischio è, per l’art. 2, co. 1, lett. s) del D.Lgs. 81/2008, la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. In termini operativi è una grandezza a due dimensioni: quanto è probabile che il danno si verifichi e quanto sarebbe grave.

La definizione si regge su quella di pericolo della lettera r), cioè la proprietà intrinseca di un fattore di causare danni. L’elemento concreto che porta il pericolo in azienda è il fattore di rischio. Questa voce si occupa della grandezza che si stima e si riduce.

Le due componenti: probabilità e magnitudo

La prassi della valutazione traduce la definizione nella formula R = P × D: il livello di rischio è il prodotto della probabilità (P) per l’entità del danno, detta anche magnitudo o gravità (D). La formula non è nella legge, ma rende esplicito ciò che l’art. 2 richiede di considerare.

ComponenteCosa misuraElementi che la influenzano
Probabilità (P)Quanto è verosimile che il danno accadaFrequenza e durata dell’esposizione, numero di esposti, stato delle attrezzature, eventi passati, formazione
Magnitudo (D)Quanto grave sarebbe il dannoNatura del pericolo, energia in gioco, reversibilità della lesione, possibilità di soccorso

Le due componenti si stimano in modo indipendente. Come si incrociano in una tabella a livelli è spiegato nella voce matrice di rischio.

Ridurre il rischio: su quale leva si agisce

La distinzione tra P e D chiarisce anche la differenza tra prevenzione e protezione. Le misure di prevenzione abbassano soprattutto la probabilità; le misure di protezione limitano soprattutto il danno quando l’evento si verifica. L’art. 15 chiede di partire dall’eliminazione del rischio, che azzera entrambe.

Esempio: in un magazzino, un addetto preleva colli da 15 kg dal terzo ripiano di una scaffalatura, salendo su una scala portatile.

  1. Stima iniziale: probabilità di caduta media, perché l’operazione si ripete molte volte al giorno; danno potenzialmente grave per la caduta con il carico in mano.
  2. Eliminazione: i colli pesanti si spostano ai ripiani bassi. Il rischio di caduta dalla scala, per quella merce, sparisce.
  3. Riduzione della probabilità: per la merce leggera rimasta in alto si usa una scala a piattaforma con parapetto e si vieta di salire con il carico in mano.
  4. Riduzione del danno: le calzature di sicurezza limitano le lesioni da caduta di oggetti, che restano possibili.

Quello che resta dopo il quarto passaggio è il rischio residuo, da documentare e tenere sotto controllo. Se quel livello sia tollerabile lo dice il giudizio di rischio accettabile.

Come la legge usa il termine

Nel Testo Unico la parola compare con significati che conviene distinguere. Rischi specifici sono quelli disciplinati dai titoli dedicati (rumore, agenti chimici, atmosfere esplosive, cantieri), con regole proprie che si aggiungono alla valutazione generale. L’art. 28 impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale. Il pericolo grave e immediato degli artt. 43 e 44 non è un livello di rischio ma una situazione in atto, che fa scattare evacuazione e diritto di allontanarsi.

La procedura per stimare e documentare ogni rischio è descritta nella guida su come redigere il DVR. La definizione dell’art. 2 si legge nel testo vigente sul D.Lgs. 81/2008 consolidato di Normattiva.

Domande frequenti

  • Un rischio raro ma con danno mortale va trattato come un rischio frequente e lieve?

    Non necessariamente, anche se il prodotto di probabilità e gravità può dare lo stesso numero. Molti metodi di valutazione danno più peso alla gravità: un evento raro ma mortale, come la caduta dall'alto o il seppellimento in uno scavo, richiede misure prioritarie anche con probabilità bassa. Il DVR dovrebbe spiegare come il metodo scelto tratta questi casi, invece di affidarsi solo al punteggio.

  • Chi stabilisce la scala di probabilità e di gravità?

    Il D.Lgs. 81/2008 non impone una scala. L'art. 28 lascia al datore di lavoro la scelta dei criteri, purché siano semplici, brevi e comprensibili e garantiscano completezza e idoneità come strumento operativo. Le scale più usate vanno da 1 a 4, ma conta di più che le definizioni di ogni livello siano scritte e applicate in modo coerente a tutti i rischi.

  • Rischio grave e immediato e rischio elevato sono la stessa cosa?

    No. Il rischio elevato è un esito della valutazione e porta a programmare misure prioritarie. Il pericolo grave e immediato, richiamato dagli artt. 43 e 44, è una situazione concreta in atto che il lavoratore non può evitare: in quel caso ha diritto di allontanarsi dal posto di lavoro senza subire pregiudizio, e il datore di lavoro deve dare istruzioni per abbandonare la zona.