Glossario
Fattore di rischio
Fattore di rischio: l'elemento del lavoro che porta in sé un pericolo. Le tre famiglie usate nel DVR, il legame con l'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 ed esempi.
Il fattore di rischio è l’elemento concreto dell’ambiente, delle attrezzature, delle sostanze o dell’organizzazione del lavoro che porta con sé un pericolo: una macchina con organi in movimento, un agente chimico, il rumore di un reparto, un turno notturno. Il D.Lgs. 81/2008 non lo definisce in modo autonomo, ma lo presuppone all’art. 2, dove il pericolo è la «proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni» (testo vigente su Normattiva).
Fattore, pericolo, rischio: la catena
I tre termini indicano passaggi diversi dello stesso ragionamento. Le voci pericolo e rischio spiegano le definizioni di legge; qui interessa come il fattore si collega a esse.
- Fattore: cosa c’è nel luogo di lavoro (un serbatoio di acetone in reparto verniciatura).
- Pericolo: quale proprietà lo rende dannoso (liquido facilmente infiammabile, vapori irritanti).
- Esposizione: chi entra in contatto, per quanto tempo e in che modo (due addetti, travasi giornalieri a mano).
- Rischio: probabilità e gravità del danno in quelle condizioni (incendio durante il travaso, irritazione delle vie respiratorie).
- Misura: cosa si fa per ridurlo (travaso con pompa e messa a terra, aspirazione localizzata, quantità minima in reparto).
Saltare il primo passaggio è l’origine di molte valutazioni incomplete: se il fattore non viene censito, il rischio che ne deriva non compare nel documento.
Le tre famiglie usate nella valutazione
Per non dimenticare nulla, la prassi della valutazione dei rischi raggruppa i fattori in tre famiglie. La classificazione non è prevista dalla legge, ma è diffusa nelle linee guida e nei modelli di DVR.
| Famiglia | Danno tipico | Esempi di fattori |
|---|---|---|
| Per la sicurezza (infortunistici) | Lesione immediata, infortunio | Organi meccanici, superfici in quota, impianti elettrici, sostanze infiammabili |
| Per la salute (igienico-ambientali) | Malattia, spesso dopo esposizione prolungata | Agenti chimici, rumore, vibrazioni, agenti biologici, microclima |
| Trasversali (organizzativi) | Effetti su salute e sicurezza insieme | Turni, ritmi, carico di lavoro, lavoro isolato, rapporti interpersonali |
La terza famiglia è quella più spesso sottovalutata. L’art. 28 impone di valutare anche lo stress lavoro-correlato, per il quale le indicazioni della Commissione consultiva distinguono i fattori di contenuto (carico, ritmi, orari) da quelli di contesto (ruolo, autonomia decisionale, relazioni). Il metodo è descritto nella guida alla valutazione dello stress lavoro-correlato.
Fattori legati alla persona
Alcuni fattori non stanno nell’ambiente ma nella condizione del lavoratore, e la legge lo riconosce. L’art. 28 richiama differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi, gravidanza e tipologia contrattuale; l’Allegato XXXIII sulla movimentazione manuale dei carichi elenca i fattori individuali di rischio, come l’inidoneità fisica al compito o l’insufficienza di formazione.
Esempio: in un magazzino lo stesso collo da 20 kg è un fattore di rischio diverso per un addetto esperto e per un neoassunto senza addestramento, anche se il peso non cambia. Va tenuto distinto dal fattore umano, che riguarda gli errori e i comportamenti nell’esecuzione del lavoro, e dal fattore di sicurezza, che è invece un coefficiente di progetto usato in ingegneria per dimensionare strutture e attrezzature.
Domande frequenti
Fattore di rischio e pericolo sono sinonimi?
Non esattamente. Il D.Lgs. 81/2008 definisce il pericolo come proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore capace di causare danni. Il fattore è quindi l'elemento concreto presente in azienda (il solvente, la pressa, il turno notturno), il pericolo è la sua capacità di nuocere (infiammabilità, schiacciamento, alterazione del sonno). Nella pratica i due termini si sovrappongono, ma nel DVR conviene tenerli distinti.
Le caratteristiche personali del lavoratore sono fattori di rischio?
Possono esserlo, e la norma lo dice in più punti. L'art. 28 impone di considerare differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi e stato di gravidanza; l'Allegato XXXIII sulla movimentazione manuale dei carichi elenca espressamente i fattori individuali di rischio. Non si tratta di giudicare la persona, ma di riconoscere condizioni che modificano l'esposizione e richiedono misure adattate.
Un fattore di rischio va riportato nel DVR anche se il rischio risulta basso?
Sì, conviene che compaia. La valutazione deve dimostrare che il fattore è stato individuato e che il rischio è stato stimato, anche quando l'esito è basso o accettabile. Un fattore assente dal documento, per l'ispettore, è un fattore non valutato. Indicare il motivo per cui il rischio è contenuto rende la valutazione verificabile e facile da aggiornare.