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Glossario

Rischio accettabile

Il rischio accettabile è il livello di rischio che permane dopo aver applicato le misure di prevenzione e protezione ragionevolmente attuabili e che può ritenersi compatibile con lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

Il rischio accettabile (o rischio tollerabile) è il livello di rischio che permane dopo l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione ragionevolmente attuabili e che può essere ritenuto compatibile con lo svolgimento in sicurezza dell’attività. Il D.Lgs. 81/2008 non lo fissa con una soglia numerica, ma lo presuppone nella gerarchia delle misure generali di tutela dell’art. 15 e nell’obbligo di valutazione dei rischi dell’art. 28: poiché il “rischio zero” non esiste, la legge chiede di ridurre ogni rischio al livello più basso ragionevolmente ottenibile e di tenere sotto controllo ciò che resta.

Dove si colloca nella normativa

La gerarchia dell’art. 15 impone di procedere per gradi: prima eliminare il pericolo, poi ridurlo alla fonte con soluzioni tecniche e organizzative, quindi adottare misure di protezione collettiva e, come ultima linea, i DPI. Ciò che rimane al termine di questa scala è il rischio residuo; definirlo “accettabile” significa aver verificato che è stato abbattuto per quanto tecnicamente possibile e che le misure di prevenzione residue (procedure, informazione, sorveglianza) lo mantengono stabile nel tempo.

Come si individua nella valutazione dei rischi

Nella valutazione dei rischi il livello accettabile emerge dalla stima dell’entità di ciascun rischio, tipicamente con una matrice di rischio che incrocia probabilità e gravità del danno. Le celle più basse corrispondono di norma a rischi accettabili, che non richiedono interventi correttivi immediati ma solo mantenimento e monitoraggio. Il giudizio non è arbitrario: va motivato nel DVR e ancorato, dove esistono, a valori limite di esposizione, norme tecniche e buone prassi. In un’officina, ad esempio, un rischio raro e di danno lieve, già presidiato da ripari e procedure, può dirsi accettabile; un rischio alto va invece ridotto prima di riprendere la lavorazione.

Il rischio accettabile in campo antincendio

Il concetto è esplicito nella prevenzione incendi: il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) individua le misure antincendio che riconducono il rischio incendio a un livello ritenuto accettabile, in funzione del profilo di rischio dell’attività. A questo si affianca la gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze disciplinata dal DM 2 settembre 2021, che mantiene efficaci nel tempo le misure adottate. Anche qui l’accettabilità non è assenza di rischio, ma rischio governato e documentato.