Glossario
Rischio incendio
Rischio incendio: come si valuta ex art. 46 D.Lgs. 81/2008 e DM 3/9/2021, i 5 criteri di basso rischio e la differenza da pericolo e carico d'incendio.
Il rischio incendio è la probabilità che in un luogo di lavoro si sviluppi un incendio, combinata con la gravità dei danni che ne possono derivare a persone, beni e ambiente. Il datore di lavoro deve valutarlo e adottare idonee misure di prevenzione ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008, seguendo i criteri del DM 3 settembre 2021.
Pericolo, rischio e carico d’incendio
Tre termini vengono spesso usati come sinonimi, ma indicano cose diverse. La distinzione è quella generale dell’art. 2 del Testo Unico tra pericolo, proprietà intrinseca di un fattore, e rischio, probabilità che il danno si verifichi.
| Termine | Cosa indica | Esempio |
|---|---|---|
| Pericolo d’incendio | La presenza di materiali combustibili, comburente e possibili inneschi | Cartoni accatastati vicino a un quadro elettrico |
| Rischio incendio | Probabilità che l’incendio avvenga e gravità delle conseguenze, tenuto conto di persone esposte e misure presenti | Lo stesso magazzino, con dieci addetti e una sola uscita |
| Carico d’incendio | Energia termica potenzialmente sviluppabile dai materiali presenti, riferita alla superficie (MJ/m²) | Il valore che si calcola per dimensionare la resistenza al fuoco |
Il carico d’incendio è quindi uno dei dati che alimentano la valutazione, non la valutazione stessa. Allo stesso modo il rischio non coincide con l’assoggettamento ai controlli dei Vigili del fuoco: un’attività esclusa dal DPR 151/2011 ha comunque un rischio da valutare.
I criteri di basso rischio
Il DM 3 settembre 2021, in vigore dal 29 ottobre 2022, ha chiuso il regime transitorio del DM 10 marzo 1998 e ha introdotto un doppio binario. Un luogo di lavoro può seguire la metodologia semplificata dell’Allegato I, il minicodice, solo se rispetta tutte le condizioni previste:
- si trova in un’attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi e non dotata di regola tecnica verticale;
- ha un affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
- ha una superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 m²;
- ha piani a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non vi si detengono materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose in quantità significative e non vi si svolgono lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Se anche una sola condizione manca, la progettazione segue il Codice di prevenzione incendi o la regola tecnica verticale applicabile.
Esempio: un’agenzia assicurativa di 12 persone al secondo piano di un edificio rientra di norma nel basso rischio. Se la stessa società trasferisce l’archivio storico in un interrato a -6 m, quel locale esce dai criteri e la valutazione va rifatta con il metodo ordinario.
Dalla valutazione alle misure
L’esito della valutazione determina le misure da adottare: vie d’esodo, presìdi di estinzione, rivelazione e allarme, compartimentazioni, segnaletica. Collegate al rischio sono anche le scelte organizzative previste dal DM 2 settembre 2021: piano di emergenza, numero degli addetti antincendio e livello del loro corso (1, 2 o 3), che il decreto associa alle caratteristiche dell’attività. La gestione della sicurezza antincendio traduce queste misure nella vita quotidiana dell’azienda, insieme ai controlli periodici degli impianti del DM 1 settembre 2021.
Un errore frequente è considerare la valutazione un adempimento una tantum. Va aggiornata quando cambiano disposizione dei locali, quantità di materiali, lavorazioni, numero di presenti o quando un’emergenza reale o una prova di evacuazione evidenziano criticità.
Il metodo passo per passo, con la checklist del documento, è nella guida sulla valutazione del rischio incendio. Il testo vigente dell’art. 46 è consultabile su Normattiva.
Domande frequenti
Un piccolo ufficio deve fare la valutazione del rischio incendio?
Sì. L'obbligo vale per tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni e dal fatto che l'attività sia soggetta o meno ai controlli dei Vigili del fuoco. Per un ufficio che rispetta i criteri di basso rischio del DM 3/9/2021 la valutazione è più semplice e segue il cosiddetto minicodice, ma va comunque svolta, documentata e inserita nel DVR.
La valutazione del rischio incendio è un documento separato dal DVR?
Può essere redatta come documento a sé o come capitolo del DVR, ma ne fa comunque parte integrante: è una delle valutazioni che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi degli artt. 17 e 28. L'importante è che sia firmata, datata, coerente con le misure adottate e aggiornata quando cambiano lay-out, materiali, lavorazioni o affollamento.
Esistono ancora le classi di rischio basso, medio ed elevato del DM 10 marzo 1998?
No, quella classificazione è superata. Oggi il DM 3/9/2021 distingue i luoghi di lavoro a basso rischio, per i quali si applica il minicodice dell'Allegato I, da tutti gli altri, che si progettano con il Codice di prevenzione incendi. Per la formazione degli addetti il DM 2/9/2021 usa invece i livelli 1, 2 e 3.