Glossario
Rischio incendio
Il rischio incendio è la probabilità che si sviluppi un incendio nei luoghi di lavoro con danni a persone e beni. La valutazione è obbligatoria ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e segue i criteri del DM 3 settembre 2021.
Il rischio incendio è la combinazione tra la probabilità che si sviluppi un incendio in un luogo di lavoro e l’entità dei danni che ne possono derivare per persone, ambiente e beni. La sua gestione è uno dei pilastri della prevenzione, perché un evento anche di modesta estensione può avere conseguenze gravi.
Da cosa dipende
Un incendio richiede la contemporanea presenza di combustibile, comburente e innesco. Il livello di rischio dipende dalle sostanze presenti, dal carico d’incendio, dalla presenza di sorgenti di innesco, dall’affollamento e dalle vie di esodo disponibili. Un magazzino di materiali plastici, una falegnameria polverosa e una cucina di ristorazione presentano profili di rischio molto diversi tra loro.
Obblighi e valutazione
La valutazione del rischio incendio è parte integrante della valutazione dei rischi imposta dall’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e va condotta secondo i criteri del DM 3 settembre 2021, che ha sostituito il previgente DM 10/3/1998. In esito si individuano le misure preventive e protettive: presìdi antincendio, compartimentazioni, vie di esodo e segnaletica.
Il datore di lavoro deve inoltre organizzare la gestione della sicurezza antincendio e le emergenze secondo il DM 2 settembre 2021, designando e formando gli addetti. Per il metodo di valutazione consulta la guida dedicata e, per la formazione degli addetti, i livelli del corso antincendio.
Approfondisci
- ArticoloArt. 46 — Prevenzione incendi
- GuidaValutazione del rischio incendio dopo il DM 3/9/2021
- GuidaCorso antincendio: livelli 1, 2 e 3 dopo il DM 2/9/2021
- NormaDM 3/9/2021 — Criteri di valutazione del rischio incendio (minicodice)
- NormaDM 2/9/2021 — Gestione della sicurezza antincendio ed emergenze
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