Glossario
Misure di prevenzione
Misure di prevenzione: le quattro famiglie (tecniche, organizzative, procedurali, formative), come scriverle nel DVR e come verificarne l'efficacia.
Le misure di prevenzione sono gli interventi concreti, tecnici, organizzativi, procedurali e formativi, con cui l’azienda riduce la probabilità che un pericolo produca un danno. Sono la traduzione operativa della prevenzione definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e vanno indicate nel documento di valutazione dei rischi, come prescrive l’art. 28, comma 2, lettere b) e c).
Rispetto alle voci vicine, questa riguarda il che cosa: la voce prevenzione spiega il principio, la gerarchia delle misure di prevenzione l’ordine di scelta, le misure di protezione gli interventi che limitano le conseguenze di un evento.
Le quattro famiglie di misure
Nel DVR le misure di prevenzione si raggruppano di solito in quattro famiglie. Classificarle aiuta a capire se l’azienda sta lavorando solo su una leva, spesso la più economica.
| Famiglia | Su cosa agisce | Esempi |
|---|---|---|
| Tecniche | ambienti, macchine, impianti, sostanze | sostituzione di un prodotto con uno meno pericoloso, automazione di un carico manuale, percorsi pedonali separati dai mezzi |
| Organizzative | tempi, turni, assegnazione dei compiti | rotazione sulle mansioni ripetitive, riduzione del numero di esposti, pause programmate |
| Procedurali | modo di eseguire le attività | istruzioni operative, permessi di lavoro, procedure di accesso alle aree pericolose |
| Formative e informative | conoscenze e comportamenti | formazione specifica, addestramento all’uso delle attrezzature, informazione sui rischi |
L’art. 15 privilegia le misure che eliminano o riducono il rischio alla fonte: le misure tecniche vengono prima, quelle comportamentali completano.
Come si scrivono nel DVR
L’art. 28, comma 2, chiede tre cose distinte: l’indicazione delle misure attuate (lettera b), il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo (lettera c) e l’individuazione delle procedure e dei ruoli aziendali che devono attuarle, affidati a soggetti con competenze e poteri adeguati (lettera d). Una misura scritta bene risponde quindi a cinque domande:
- quale rischio riduce, e in quale reparto o mansione;
- in che cosa consiste, con un livello di dettaglio verificabile;
- chi la deve attuare, con nome o funzione;
- entro quando, se non è ancora in essere;
- come se ne controlla l’efficacia, e con quale indicatore.
Esempio: in un’azienda alimentare la riga del DVR «adottare cautele nella movimentazione dei carichi» non dice nulla. La stessa misura scritta in modo utile diventa: «linea di confezionamento 2, sollevamento cartoni da 18 kg: installazione di un sollevatore a ventosa entro il 31 marzo, responsabile il capo manutenzione; verifica a sei mesi con nuova valutazione del sovraccarico biomeccanico». Il primo testo è un’intenzione, il secondo è una misura.
Verificare che funzionino
Una misura di prevenzione non è chiusa quando viene adottata, ma quando si dimostra efficace. Il servizio di prevenzione e protezione elabora le misure e i sistemi di controllo di tali misure (art. 33, comma 1, lettera b), mentre l’art. 18, comma 1, lettera z) obbliga datore di lavoro e dirigenti ad aggiornarle quando cambiano organizzazione e produzione o quando la tecnica evolve.
Gli indicatori più usati sono la ripetizione delle misurazioni (rumore, agenti chimici), la riduzione di quasi infortuni e segnalazioni, gli esiti dei sopralluoghi e delle verifiche documentali. Per costruire il documento in modo coerente vedi la guida su come redigere il DVR e quella sugli errori più comuni nel DVR; il testo dell’art. 28 è su Normattiva.
Domande frequenti
La formazione dei lavoratori è una misura di prevenzione?
Sì, è una misura di prevenzione di tipo formativo: riduce la probabilità di errori e comportamenti pericolosi. Non può però sostituire le misure tecniche quando queste sono possibili. Un DVR che, davanti a un rischio di schiacciamento su una macchina senza ripari, indica come unica misura la formazione degli operatori inverte la logica dell'art. 15 ed è contestabile in ispezione.
Chi decide quali misure di prevenzione adottare?
La scelta spetta al datore di lavoro, che vi provvede con la valutazione dei rischi e la redazione del DVR, obbligo non delegabile. Il servizio di prevenzione e protezione propone ed elabora le misure, il medico competente collabora, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene consultato. Dirigenti e preposti, ciascuno nel proprio ambito, ne curano l'attuazione e la vigilanza.
Ogni quanto vanno riviste le misure di prevenzione?
Non esiste una scadenza fissa. L'art. 18, comma 1, lettera z) impone di aggiornarle quando intervengono mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti per la sicurezza o quando l'evoluzione della tecnica offre soluzioni migliori. Nella pratica, la riunione periodica annuale, dove prevista, e l'analisi di infortuni e quasi infortuni sono i momenti in cui verificare se le misure funzionano ancora.