Glossario
Misure di protezione
Le misure di protezione sono le azioni che limitano o riducono il danno una volta che il rischio si manifesta: il D.Lgs. 81/2008 impone la priorità delle protezioni collettive rispetto a quelle individuali.
Le misure di protezione sono l’insieme degli accorgimenti che intervengono a valle, limitando l’entità del danno quando il rischio non è stato del tutto eliminato e l’evento pericoloso può comunque verificarsi. Si distinguono dalle misure di prevenzione, che agiscono invece sulla probabilità dell’evento.
Collettive e individuali
Il criterio fondamentale è fissato dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008: la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Le protezioni collettive tutelano contemporaneamente tutti i lavoratori esposti senza richiederne l’azione, come i parapetti, le reti anticaduta, le cappe di aspirazione o le segregazioni degli organi in movimento.
Solo quando il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto con misure collettive si ricorre alle protezioni individuali, cioè ai DPI. L’art. 75 conferma questa residualità: il dispositivo indossato dal singolo è l’ultima linea di difesa.
Applicazione pratica
Nei lavori in quota, un ponteggio con parapetto completo protegge tutti gli operatori ed è preferibile all’imbracatura anticaduta indossata dal singolo. Il datore di lavoro individua le misure di protezione sulla base della valutazione dei rischi e, per i DPI, applica i criteri di scelta dell’Allegato VIII, curandone la gestione e la consegna.
Approfondisci
- ArticoloArt. 15 — Misure generali di tutela
- ArticoloArt. 74 — Definizioni
- ArticoloArt. 75 — Obbligo di uso
- AllegatoAllegato VIII — Dispositivi di protezione individuale: indicazioni generali e schema per l'inventario dei rischi
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione
- GuidaLavori in quota: obblighi, DPI e formazione