Glossario
Misure di protezione
Misure di protezione: cosa sono, come si distinguono dalla prevenzione e perché l'art. 15 D.Lgs. 81/2008 mette le collettive prima dei DPI. Con esempio.
Le misure di protezione sono gli interventi tecnici, organizzativi e personali che riducono la gravità del danno quando l’evento pericoloso si verifica. Agiscono quindi sulla magnitudo, mentre le misure di prevenzione agiscono sulla probabilità. Il D.Lgs. 81/2008 ne fissa l’ordine all’art. 15, comma 1, lett. i): prima le protezioni collettive, poi quelle individuali.
Prevenzione e protezione a confronto
Nella stima classica del rischio (R = P × D) la distinzione è netta: la prevenzione abbassa P, la protezione abbassa D. Nella pratica una stessa soluzione può avere entrambi gli effetti, ma classificarla correttamente aiuta a capire quale parte del rischio resta scoperta.
| Aspetto | Misure di prevenzione | Misure di protezione |
|---|---|---|
| Su cosa agiscono | Probabilità che l’evento accada | Entità del danno se l’evento accade |
| Momento | Prima dell’evento | Durante o subito dopo l’evento |
| Esempi | Sostituzione di un solvente, manutenzione, formazione, procedure | Parapetti, reti anticaduta, cappe aspiranti, ripari, DPI, estintori |
| Rischio residuo | Ridotto alla fonte | Ridotto nelle conseguenze |
Il glossario dedicato alle misure di prevenzione approfondisce l’altro lato della coppia.
L’ordine imposto dal Testo Unico
Le misure di protezione si dividono in collettive e individuali. Le prime proteggono contemporaneamente tutti gli esposti e funzionano senza che il singolo debba fare nulla; le seconde dipendono dal corretto uso da parte di ogni lavoratore. Per questo la legge le gerarchizza.
- Eliminare o ridurre il rischio alla fonte con misure tecniche e organizzative: è il punto di partenza della gerarchia delle misure.
- Adottare protezioni collettive per il rischio che rimane: segregazioni, ripari fissi, aspirazione localizzata, parapetti. Per i lavori in quota l’art. 111 ribadisce la priorità delle protezioni collettive.
- Ricorrere ai DPI solo per la quota residua: l’art. 75 li ammette quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, mezzi di protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro.
- Mantenere l’efficienza di entrambe le categorie con controlli, manutenzione e sostituzione programmata.
Saltare un gradino non è una scelta organizzativa libera: in caso di infortunio, l’organo di vigilanza verifica se una protezione collettiva era tecnicamente possibile e perché non è stata adottata. Il testo vigente del decreto si consulta su Normattiva.
Esempio: un reparto di verniciatura
Esempio: un’officina vernicia a spruzzo piccoli componenti metallici. La prevenzione passa dal passaggio a vernici a base acqua, che riduce la quantità di solventi. Il rischio chimico residuo viene affrontato con una cabina di verniciatura dotata di aspirazione (protezione collettiva), che abbatte la concentrazione per l’operatore e per chi lavora nelle vicinanze.
Solo dopo questi interventi si valuta se serve ancora un respiratore con filtro adeguato (protezione individuale) durante le fasi di pulizia della cabina, quando l’aspirazione non basta. La scelta, la consegna e l’addestramento all’uso seguono le regole descritte nella guida su scelta e gestione dei DPI.
Errori frequenti
- Partire dal catalogo dei DPI invece che dalla valutazione: il DPI diventa la prima risposta anziché l’ultima.
- Confondere protezione e prevenzione nel DVR, con il risultato che la probabilità appare ridotta da misure che in realtà limitano solo il danno.
- Trascurare la manutenzione delle protezioni collettive: una cappa con filtri saturi o un parapetto smontato e non rimontato annullano la protezione senza che nessuno se ne accorga.
- Non motivare il rischio residuo: se restano DPI obbligatori, il documento deve spiegare perché le soluzioni collettive non bastano.
Domande frequenti
Un estintore è una misura di prevenzione o di protezione?
È una misura di protezione: non riduce la probabilità che si sviluppi un incendio, ma ne limita le conseguenze permettendo di spegnerlo nella fase iniziale. Sono invece misure di prevenzione incendi il divieto di fiamme libere, la manutenzione degli impianti elettrici o la riduzione del materiale combustibile. Nel DVR le due categorie vanno tenute distinte, perché agiscono su fattori diversi della stima del rischio.
Si possono usare solo i DPI se le protezioni collettive costano troppo?
No. L'art. 75 del D.Lgs. 81/2008 ammette i DPI solo quando il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto con misure tecniche, protezioni collettive o riorganizzazione del lavoro. Il costo non è di per sé una giustificazione: occorre dimostrare nel DVR perché la soluzione collettiva non è tecnicamente praticabile o non basta, e solo allora affidare al DPI il rischio residuo.
Le misure di protezione vanno indicate nel DVR?
Sì. L'art. 28 chiede che il documento indichi le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi adottati a seguito della valutazione, oltre al programma delle misure di miglioramento. Per ogni rischio conviene riportare quali protezioni collettive sono presenti, quali DPI restano necessari e chi ne verifica l'efficienza, così che il rischio residuo risulti motivato.