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Glossario

Prevenzione

Prevenzione nel D.Lgs. 81/2008: la definizione dell'art. 2, il legame con l'art. 2087 c.c., la differenza con la protezione e come si programma in azienda.

La prevenzione è, per l’art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 81/2008, il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. È il principio che dà il nome all’intero sistema aziendale di sicurezza.

Una formula che viene dal codice civile

La definizione riprende quasi parola per parola il criterio dell’art. 2087 del codice civile, che dal 1942 obbliga l’imprenditore ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. I tre parametri hanno un contenuto preciso:

  1. particolarità del lavoro: le misure si scelgono sui rischi concreti di quella attività, non su un modello generico;
  2. esperienza: ciò che si è appreso da infortuni, quasi incidenti e casi analoghi deve tradursi in misure;
  3. tecnica: le soluzioni vanno aggiornate quando il progresso tecnico ne rende disponibili di più efficaci.

Ne deriva che la prevenzione non si esaurisce nel rispetto delle singole regole scritte. Una misura conosciuta e disponibile, ma non adottata, può fondare una responsabilità anche se nessun articolo la prevede in modo esplicito.

La definizione guarda inoltre oltre il cancello dell’azienda: richiama la salute della popolazione e l’integrità dell’ambiente esterno, perché emissioni, rifiuti o incidenti nati in un luogo di lavoro producono effetti anche fuori.

Prevenzione e protezione: la differenza

Il Testo Unico parla quasi sempre di prevenzione e protezione insieme, a partire dal nome del Servizio di prevenzione e protezione. I due concetti agiscono però su fattori diversi del rischio.

AspettoPrevenzioneProtezione
Su cosa agisceProbabilità che l’evento accadaGravità delle conseguenze
MomentoPrima dell’eventoDurante o subito dopo l’evento
EsempiSostituire un solvente pericoloso, progettare un percorso pedonale separato, manutenzione programmata, formazioneParapetti, ripari, DPI, impianti di spegnimento, primo soccorso
Posizione nell’art. 15Ai primi posti: eliminazione alla fonte, sostituzione, riduzioneDopo, con priorità delle misure collettive su quelle individuali

Esempio: in una falegnameria, aspirare le polveri alla fonte su ogni macchina riduce l’esposizione di tutti ed è prevenzione; fornire una maschera FFP3 all’operatore che svuota i sacchi del filtro è protezione del rischio residuo. Entrambe servono, ma nell’ordine giusto: l’ordine di priorità è descritto alla voce gerarchia delle misure di prevenzione.

Come si programma in azienda

L’art. 15 traduce la definizione in un metodo. Al primo posto mette la valutazione di tutti i rischi; subito dopo la programmazione della prevenzione, cioè un insieme che integri in modo coerente condizioni tecniche e produttive, fattori ambientali e organizzazione del lavoro. In pratica il programma delle misure di miglioramento allegato al DVR indica chi fa cosa e entro quando, e viene rivisto alla riunione periodica o quando cambiano processi e attrezzature.

Per passare dalla definizione agli atti concreti sono utili la guida su come redigere il DVR e quella sulla manutenzione programmata come misura di prevenzione; il testo vigente dell’art. 2 è nel Testo Unico coordinato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Domande frequenti

  • La prevenzione può costare qualcosa ai lavoratori?

    No. L'art. 15, comma 2, stabilisce che le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Il datore di lavoro non può quindi addebitare DPI, corsi obbligatori o visite mediche, né trattenerne il costo dalla retribuzione. Anche il tempo dedicato alla formazione obbligatoria va svolto durante l'orario di lavoro.

  • Prevenzione e sicurezza sono sinonimi?

    Nel linguaggio comune spesso sì, ma nel Testo Unico no. La sicurezza è il risultato da raggiungere, cioè l'assenza di rischi inaccettabili; la prevenzione è il complesso di disposizioni e misure con cui ci si arriva, definito dall'art. 2. Il D.Lgs. 81/2008 usa poi il termine protezione per le misure che limitano il danno quando il rischio non si può eliminare del tutto.

  • Una piccola impresa può fare prevenzione senza un consulente esterno?

    Sì, entro certi limiti. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione nei casi dell'Allegato II, dopo la formazione prevista, e redigere il DVR anche con le procedure standardizzate. Restano però necessari il medico competente quando c'è sorveglianza sanitaria, gli addetti alle emergenze e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.