Salta al contenuto
TUS

Glossario

Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

SPP: definizione dell'art. 2 lett. l) D.Lgs. 81/2008, chi ne fa parte e chi no, servizio interno, esterno o unico, e come dimensionarlo in azienda.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è, per l’art. 2, co. 1, lett. l) del D.Lgs. 81/2008, l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. È la struttura tecnica che il datore di lavoro organizza e utilizza: non una persona, ma un servizio con risorse proprie.

La voce si concentra sulla struttura. Chi la coordina, con quali requisiti e responsabilità, è spiegato nelle voci RSPP e ASPP.

Persone, sistemi e mezzi: chi ne fa parte

La definizione di legge ha tre componenti, e un servizio adeguato le ha tutte. Le persone sono l’RSPP, che lo coordina, ed eventualmente uno o più ASPP. I sistemi sono le procedure con cui il servizio lavora: sopralluoghi programmati, raccolta di infortuni e mancati infortuni, scadenzari di formazione e verifiche. I mezzi sono strumenti, tempo dedicato e budget per strumentazione e consulenze specialistiche.

Molte figure della prevenzione lavorano accanto al servizio senza farne parte. La distinzione conta perché solo i componenti del SPP devono avere i requisiti dell’art. 32 e sono tenuti al segreto dell’art. 33, co. 2.

FiguraFa parte del SPP?Rapporto con il servizio
RSPPSì, lo coordinaDesignato dal datore di lavoro, obbligo non delegabile (art. 17)
ASPPSìCollabora ai compiti dell’art. 33
Datore di lavoroNo, lo utilizzaPuò svolgerne direttamente i compiti nei limiti dell’art. 34
Medico competenteNoCollabora alla valutazione dei rischi, partecipa alla riunione periodica
RLSNoVa consultato; la funzione è incompatibile con quella di RSPP o ASPP (art. 50)
Preposti e addetti alle emergenzeNoAttuano misure e procedure che il servizio elabora

Interno, esterno o unico: le forme ammesse

L’art. 31 lascia al datore di lavoro la scelta organizzativa, con alcuni vincoli.

  1. Servizio interno: dipendenti con i requisiti dell’art. 32. È obbligatorio, con RSPP interno, nei casi del comma 6, tra cui le aziende industriali con oltre 200 lavoratori e le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori.
  2. Servizio esterno: persone o società incaricate, anche presso associazioni datoriali o organismi paritetici. Diventa obbligatorio quando in azienda nessun dipendente ha i requisiti (co. 4).
  3. Servizio misto: un servizio interno integrato da professionalità esterne per competenze specifiche (co. 3), per esempio un tecnico per rumore e vibrazioni.
  4. Servizio unico: per aziende con più unità produttive e per i gruppi di imprese (co. 8).
  5. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro, nelle aziende e nei limiti dell’art. 34 e dell’Allegato II, come spiega la guida sul datore di lavoro RSPP.

In tutti i casi l’incarico esterno non trasferisce la responsabilità: il comma 5 la lascia al datore di lavoro.

Come si dimensiona il servizio

L’art. 31, co. 2, chiede persone in numero sufficiente e mezzi e tempo adeguati rispetto alle caratteristiche dell’azienda. La legge non fissa rapporti numerici: il dimensionamento va motivato e reso verificabile. Gli elementi da considerare sono il numero di unità produttive e la loro distanza, i turni, la varietà dei rischi presenti (chimico, quota, macchine, atmosfere esplosive), il tasso di cambiamento di impianti e organizzazione, la presenza di cantieri o appalti interni.

Esempio: un’azienda metalmeccanica con 120 addetti su due turni e una sede secondaria si affida a un RSPP esterno presente mezza giornata al mese. Le visite non coprono il turno pomeridiano né la seconda sede, e il DVR viene aggiornato solo in occasione della riunione periodica. Un servizio adeguato potrebbe prevedere un ASPP interno per sede, un calendario di sopralluoghi che includa entrambi i turni e un registro delle segnalazioni.

Documenti che provano l’esistenza del servizio

In ispezione il servizio si dimostra con le carte, non con il nome del consulente. Vanno tenuti la lettera di designazione dell’RSPP e degli eventuali ASPP con gli attestati e gli aggiornamenti, il contratto di incarico per il servizio esterno con l’indicazione del tempo dedicato, i verbali di sopralluogo, i verbali della riunione periodica e l’organigramma della sicurezza aggiornato. Il testo vigente degli artt. 31-35 è consultabile sul D.Lgs. 81/2008 consolidato di Normattiva.

Domande frequenti

  • Il medico competente fa parte del servizio di prevenzione e protezione?

    No. Il medico competente è una figura distinta, nominata dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitaria e definita dall'art. 2, lett. h). Collabora con il servizio alla valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica, ma non è un componente del SPP e non deve possedere i requisiti dell'art. 32. Lo stesso vale per il RLS, che rappresenta i lavoratori e non può essere designato RSPP o ASPP.

  • Un'azienda con pochi dipendenti deve avere un SPP?

    Sì, ogni azienda con lavoratori deve garantire i compiti del servizio. Nelle realtà piccole il servizio coincide spesso con un solo RSPP, interno o esterno, oppure con il datore di lavoro stesso quando rientra nei limiti dell'art. 34 e dell'Allegato II. Non serve una struttura con più persone: serve che qualcuno con i requisiti svolga davvero i compiti dell'art. 33.

  • Più società dello stesso gruppo possono avere un solo SPP?

    Sì. L'art. 31, comma 8, consente di istituire un unico servizio nelle aziende con più unità produttive e nei gruppi di imprese, al quale i datori di lavoro possono rivolgersi anche per designare responsabile e addetti. Ogni datore di lavoro resta però titolare dei propri obblighi: firma il proprio DVR, nomina formalmente il proprio RSPP e verifica che il servizio comune dedichi tempo adeguato alla sua azienda.