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Glossario

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

DVR: cos'è il documento degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008, chi lo firma, entro quando si redige e aggiorna, sanzioni e differenze con DUVRI e PSC.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’atto scritto con cui il datore di lavoro documenta la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e programma le misure per eliminarli o ridurli. È previsto dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 ed è obbligatorio dal primo lavoratore.

Cosa dice la norma

Tre articoli del Testo Unico disegnano il DVR. L’art. 17, co. 1, lett. a) ne fa un obbligo non delegabile: il datore di lavoro può farsi aiutare, ma non può trasferire ad altri la valutazione. L’art. 28 stabilisce l’oggetto (tutti i rischi, compresi stress lavoro-correlato, gravidanza, differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale) e i contenuti minimi del comma 2, con l’obbligo della data certa o, in alternativa, della sottoscrizione congiunta di datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente. L’art. 29 fissa il metodo: collaborazione con RSPP e medico competente, consultazione preventiva del RLS, custodia presso l’unità produttiva.

Il DVR è quindi diverso dalla valutazione dei rischi in senso stretto: la valutazione è il processo di analisi, il DVR è il documento che ne dà conto e che l’ispettore chiede per primo.

DVR, DUVRI, PSC e POS: non confonderli

Il DVR è spesso scambiato con gli altri documenti di sicurezza, che però rispondono a situazioni diverse.

DocumentoChi lo redigeQuando serveRiferimento
DVRDatore di lavoro di ogni aziendaSempre, dal primo lavoratoreArtt. 17, 28, 29
DUVRIDatore di lavoro committenteAppalti interni all’azienda con rischi da interferenzaArt. 26, co. 3
PSCCoordinatore per la progettazioneCantieri con più imprese esecutriciArt. 100
POSOgni impresa esecutrice in cantierePer ciascun cantiereArt. 89, co. 1, lett. h)

Il DUVRI e il POS non sostituiscono il DVR: ne sono un complemento per contesti specifici. La guida su DUVRI, POS e PSC spiega come scegliere il documento giusto.

Tempi: redazione, rielaborazione, procedure standardizzate

Il calendario del DVR segue alcune regole precise:

  1. Nuova impresa: la valutazione va fatta immediatamente, ma il documento può essere formalizzato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività (art. 28, co. 3-bis). Le misure di prevenzione, invece, partono dal primo giorno.
  2. Rielaborazione: va fatta in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, dell’evoluzione della tecnica, di infortuni significativi o di risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedano, entro 30 giorni dall’evento (art. 29, co. 3).
  3. Procedure standardizzate: le imprese fino a 10 lavoratori devono usarle, quelle fino a 50 possono farlo, salvo le attività escluse dall’art. 29, co. 7.

I quattro casi di rielaborazione sono analizzati nella guida su quando aggiornare il DVR; il metodo di stesura, passo per passo, nella guida su come redigere il DVR. L’INAIL raccoglie strumenti di supporto validati, ai sensi dell’art. 28, co. 3-ter, nella banca dati degli strumenti per la valutazione del rischio.

Sanzioni

Il quadro sanzionatorio dell’art. 55 distingue tre situazioni:

  • DVR assente (omessa valutazione): arresto da tre a sei mesi o ammenda (co. 1), con il solo arresto, in misura più elevata, nelle aziende ad alto rischio indicate dal co. 2;
  • DVR redatto senza rispettare le regole dell’art. 29 (consultazione del RLS, rielaborazione): ammenda (co. 3);
  • DVR incompleto, privo di elementi del co. 2 dell’art. 28: ammenda graduata secondo la lettera mancante (co. 4).

Gli importi sono quelli del testo vigente, periodicamente rivalutati ai sensi dell’art. 306, co. 4-bis: vanno letti su Normattiva.

Esempio: un’officina con 6 addetti introduce una nuova cabina di verniciatura. Il DVR del 2022, firmato e con data certa, non basta più: la modifica del ciclo produttivo impone di rielaborare la valutazione del rischio chimico entro 30 giorni e, nel frattempo, di aggiornare subito le misure di prevenzione. Un DVR formalmente perfetto ma superato dai fatti viene contestato come se fosse incompleto.

Domande frequenti

  • Il DVR va inviato all'ASL o all'INAIL?

    No. Il DVR non si deposita presso alcun ente: l'art. 29, comma 4, impone di custodirlo presso l'unità produttiva a cui la valutazione si riferisce, anche su supporto informatico. Va esibito agli organi di vigilanza in caso di ispezione e consegnato in copia al RLS che lo richiede, il quale lo consulta in azienda e ne mantiene la riservatezza.

  • Un'impresa familiare senza dipendenti deve avere il DVR?

    L'obbligo nasce con il primo lavoratore, nella nozione ampia dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008: dipendenti, soci lavoratori, collaboratori, tirocinanti, somministrati. Il titolare che lavora da solo e i componenti dell'impresa familiare dell'art. 230-bis c.c. seguono invece il regime semplificato dell'art. 21, che non prevede il DVR ma impone attrezzature conformi, DPI e, facoltativamente, formazione e sorveglianza sanitaria.

  • Il consulente esterno può firmare il DVR al posto del datore di lavoro?

    No. La valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sono obblighi non delegabili ai sensi dell'art. 17: il consulente o l'RSPP esterno collabora tecnicamente e sottoscrive per l'attestazione della data, ma la titolarità resta del datore di lavoro. Una delega o una procura generica non sposta la responsabilità penale in caso di DVR mancante o incompleto.