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Glossario

Rischio residuo

Rischio residuo: cosa resta dopo le misure dell'art. 15 D.Lgs. 81/2008, differenza dal rischio accettabile, come documentarlo nel DVR e chi informare.

Il rischio residuo è la parte di rischio che rimane dopo l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate. Il D.Lgs. 81/2008 non ne dà una definizione autonoma, ma lo presuppone nella gerarchia delle misure generali di tutela dell’art. 15: si elimina il rischio dove possibile, altrimenti lo si riduce al minimo, e su ciò che resta si interviene con protezioni collettive, organizzazione e, per ultimi, i DPI.

Il punto di partenza è la nozione generale di rischio come combinazione di probabilità e gravità del danno. Il rischio residuo è lo stesso rischio, misurato dopo gli interventi.

Rischio residuo e rischio accettabile non sono sinonimi

I due termini compaiono spesso insieme nel DVR, ma rispondono a domande diverse.

Rischio residuoRischio accettabile
DomandaQuanto rischio rimane dopo le misure?Quel livello si può tollerare?
NaturaUna stimaUn giudizio motivato
Dipende daEfficacia reale delle misure adottateValori limite, norme tecniche, stato dell’arte
Se l’esito è sfavorevoleSi aggiungono misureIl rischio non è accettabile e l’attività va riorganizzata

Un rischio residuo può quindi essere basso ma non accettabile, per esempio quando esiste una soluzione tecnica disponibile e non adottata. L’art. 15 chiede infatti di ridurre i rischi al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, non solo di scendere sotto una soglia.

Da dove arriva il rischio residuo

Il rischio residuo nasce su due livelli. Il primo è il progetto delle attrezzature. Per le macchine, il fabbricante applica una propria gerarchia (progettazione sicura, ripari, informazioni) e deve indicare nelle istruzioni le avvertenze sui rischi che restano: è il punto 1.7.2 dell’Allegato I della direttiva macchine. Il secondo livello è l’organizzazione aziendale, dove il datore di lavoro valuta la stessa macchina nel proprio ambiente e con i propri lavoratori.

Esempio: una troncatrice per profilati in alluminio ha riparo mobile e freno della lama, e il manuale segnala come residui il rumore e la proiezione di trucioli. In officina l’azienda aggiunge una cappa di aspirazione e una schermatura fissa. Restano il rumore, che dopo la fonometria supera il valore inferiore di azione, e il contatto con la lama durante il cambio utensile. Su questi due rischi residui l’azienda interviene con otoprotettori, procedura di cambio lama a macchina sezionata e addestramento.

Come si documenta nel DVR

L’art. 28 chiede di indicare le misure attuate e il programma per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza. Per ogni rischio una scheda leggibile segue questa sequenza:

  1. rischio iniziale, stimato prima delle misure;
  2. misure adottate, distinte per livello della gerarchia delle misure;
  3. rischio residuo, stimato con lo stesso metodo del rischio iniziale, così che i due valori siano confrontabili;
  4. misure complementari sul residuo: DPI, procedure, segnaletica, sorveglianza sanitaria;
  5. verifiche e scadenze, con il responsabile di ciascuna azione.

Saltare il terzo passaggio è uno degli errori più comuni nei DVR: il documento elenca misure, ma non dimostra che abbiano ridotto il rischio. Il metodo completo è nella guida su come redigere il DVR.

Chi va informato

Il rischio residuo è proprio quello con cui i lavoratori convivono ogni giorno, e va comunicato. L’art. 36 impone di informare ciascun lavoratore sui rischi specifici della sua attività e sulle misure adottate. Le misure complementari, come l’uso dei DPI, funzionano solo se chi le applica sa perché servono. Il testo vigente degli artt. 15, 28 e 36 è sul D.Lgs. 81/2008 consolidato di Normattiva.

Domande frequenti

  • Il rischio residuo può essere pari a zero?

    Solo se il pericolo è stato eliminato, per esempio sostituendo una sostanza pericolosa con una che non lo è o togliendo una lavorazione dal ciclo. In quel caso il rischio non è residuo, è scomparso, e il DVR lo registra come tale. In tutti gli altri casi resta una quota di rischio, anche piccola, che va stimata e gestita con misure complementari e verifiche nel tempo.

  • Il libretto della macchina che elenca rischi residui sostituisce la valutazione aziendale?

    No. Le avvertenze del fabbricante descrivono i rischi che il progetto non ha potuto eliminare, in condizioni d'uso previste. Il datore di lavoro deve ripartire da lì e valutarli nel proprio contesto: come è installata la macchina, chi la usa, con quali materiali e turni. Le avvertenze sono un dato di ingresso per il DVR, non il suo contenuto.

  • Se il rischio residuo aumenta dopo un cambiamento, cosa va fatto?

    La valutazione va rielaborata. L'art. 29 la impone in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, di evoluzione della tecnica, di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario. Dopo l'aggiornamento si riprogrammano le misure, partendo da quelle più in alto nella gerarchia, e si informano di nuovo i lavoratori interessati.