Glossario
Emergenza
Emergenza nei luoghi di lavoro: definizione, scenari tipici, obblighi degli artt. 43-46 D.Lgs. 81/08 e DM 2/9/2021, quando serve il piano e chi fa cosa.
Per emergenza si intende una situazione anomala e improvvisa che mette in pericolo le persone presenti nel luogo di lavoro e richiede un intervento immediato, diverso dalle procedure ordinarie: un incendio, un malore grave, una fuga di gas, uno sversamento, un terremoto. La sua gestione è disciplinata dalla Sezione VI del Capo III del D.Lgs. 81/2008, artt. 43-46, e dai decreti attuativi su antincendio e primo soccorso.
La legge non chiede di improvvisare bene, ma di preparare prima chi fa cosa, con quali mezzi e con quali collegamenti verso l’esterno.
Scenari tipici e riferimenti
Ogni azienda individua gli scenari credibili a partire dal DVR. La tabella riporta i più comuni con la disciplina di riferimento.
| Scenario | Chi interviene per primo | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Principio d’incendio | addetti antincendio | art. 46; DM 2/9/2021 |
| Evacuazione dei locali | addetti all’evacuazione, coordinatore dell’emergenza | art. 43; DM 2/9/2021 |
| Malore o infortunio grave | addetti al primo soccorso, poi 112 | art. 45; DM 388/2003 |
| Sversamento o rilascio di agenti chimici | squadra formata sullo scenario specifico | art. 226 |
| Eventi naturali (sisma, alluvione) | coordinatore dell’emergenza, tutti i lavoratori | art. 43; piano interno |
| Blackout, lavoratore isolato non raggiungibile | preposto o addetto designato | valutazione dei rischi, art. 28 |
Per alcuni scenari esistono guide operative dedicate, come quella sulla gestione dell’emergenza terremoto.
Che cosa deve organizzare il datore di lavoro
Gli obblighi si possono leggere come una sequenza di preparazione:
- Designare gli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso, in numero adeguato a turni e sedi (art. 18, comma 1, lett. b). Il lavoratore non può rifiutare se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3).
- Formarli secondo i decreti attuativi: livelli 1, 2 e 3 del DM 2/9/2021 per l’antincendio, gruppi A, B e C del DM 388/2003 per il primo soccorso.
- Organizzare i rapporti con i servizi pubblici di soccorso e definire chi li chiama.
- Informare tutti i lavoratori su rischi, comportamenti da tenere e vie di esodo.
- Dotare i luoghi di mezzi di estinzione idonei alla classe d’incendio e di presidi sanitari.
- Scrivere il piano e provarlo, dove dovuto.
Secondo l’art. 2 del DM 2/9/2021, il piano di emergenza è obbligatorio nei luoghi con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre cinquanta persone presenti contemporaneamente e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco (DPR 151/2011). Dove c’è il piano, l’esercitazione antincendio va svolta almeno una volta l’anno (Allegato I, punto 1.3). Il dettaglio è nella pagina sul DM 2 settembre 2021.
Emergenza e pericolo grave e immediato
I due concetti si sovrappongono ma non coincidono. L’emergenza è l’evento da gestire con l’organizzazione predisposta; il pericolo grave e immediato è la condizione che dà al singolo lavoratore il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro senza subire pregiudizio (art. 44). Il datore di lavoro, finché il pericolo persiste, deve astenersi dal chiedere la ripresa dell’attività.
Esempio: in una tipografia con 14 addetti si sviluppa fumo da un quadro elettrico. L’addetto antincendio interviene con l’estintore a CO2, il coordinatore attiva l’evacuazione e chiama il 112, gli altri raggiungono il punto di raccolta. Un operatore isolato al piano superiore, sentito l’allarme, abbandona la postazione: esercita il diritto dell’art. 44 e nessuno può contestarglielo.
La redazione del documento è spiegata nella guida al piano di emergenza ed evacuazione.
Domande frequenti
Un’azienda con tre dipendenti deve organizzare la gestione delle emergenze?
Sì. Gli obblighi degli artt. 18 e 43 valgono per ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore: designazione degli addetti, presidi di primo soccorso, mezzi di estinzione, istruzioni per l’abbandono dei locali. Cambia la forma: sotto i dieci lavoratori, se l’attività non è aperta al pubblico con più di cinquanta persone e non è soggetta ai controlli dei Vigili del fuoco, il piano scritto non è obbligatorio e le misure si riportano nel DVR.
Il datore di lavoro può fare da addetto alle emergenze?
Sì, l’art. 34 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione; il limite dei cinque lavoratori del vecchio comma 1-bis è stato abrogato dal D.Lgs. 151/2015 (circolare INL n. 1/2018), salvo i casi dell’art. 31, co. 6. Deve però frequentare la stessa formazione richiesta agli addetti e garantire di essere presente durante l’attività. Se spesso è fuori sede, la designazione di un lavoratore resta la scelta più sicura.
Chi chiama il 112 durante un’emergenza?
Il piano o le istruzioni interne devono indicarlo con nome e sostituto, insieme a cosa comunicare: indirizzo esatto, tipo di evento, numero di persone coinvolte, accessi per i mezzi di soccorso. L’art. 43 chiede al datore di lavoro di organizzare i rapporti con i servizi pubblici di emergenza proprio per evitare che, nel momento critico, nessuno chiami o chiamino in cinque.