Scheda rischio
Zoonosi e contatto con animali
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il rischio in breve
Le zoonosi sono infezioni trasmissibili dagli animali all’uomo. Chi lavora con animali vivi, carcasse, tessuti, sangue, urine, feci o materiale d’aborto è esposto ad agenti biologici che possono causare malattia per contatto diretto, inalazione di bioaerosol, ingestione o ferite. Parliamo di brucellosi, leptospirosi, febbre Q, tigna, salmonellosi, psittacosi, tetano da ferite in ambiente contaminato, fino a rischi trasmessi da vettori (zecche). Il rischio riguarda allevamenti, macelli, cliniche veterinarie, canili, laboratori, attività ittiche e chiunque, anche occasionalmente, entri in contatto con animali o loro reflui.
Cosa dice la norma
L’esposizione ad agenti biologici, comprese le zoonosi, è disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (artt. 266-286). La norma si applica a tutte le attività in cui vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, sia quando l’uso dell’agente è deliberato sia — come nel contatto con animali — quando l’esposizione è potenziale e non intenzionale.
Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi in ordine crescente di pericolosità (dal gruppo 1, con improbabile rischio di malattia, al gruppo 4). La classificazione ufficiale è riportata negli allegati al Titolo:
| Riferimento | Contenuto |
|---|---|
| Allegato XLIV | Attività lavorative che possono comportare presenza di agenti biologici |
| Allegato XLV | Segnale di rischio biologico |
| Allegato XLVI | Elenco degli agenti biologici classificati (con i relativi gruppi) |
Gli obblighi principali per il datore di lavoro sono la valutazione del rischio (art. 271), l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali (art. 272), l’informazione e formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria (art. 279) e, nei casi previsti, la tenuta dei registri di esposizione (art. 280).
Come si valuta
La valutazione dell’esposizione ad agenti biologici da contatto con animali segue l’impianto dell’art. 271. In pratica:
- Identificare gli agenti ragionevolmente presenti in funzione delle specie animali, del ciclo di lavoro e delle mansioni: un allevamento bovino, un canile e una pescheria hanno profili di rischio diversi.
- Classificare gli agenti per gruppo, usando l’elenco dell’Allegato XLVI, e considerarne le vie di trasmissione (cutanea, mucosa, respiratoria, digestiva, vettoriale).
- Stimare l’esposizione per mansione, tenendo conto di frequenza e durata del contatto, presenza di aerosol, ferite prevedibili, animali malati o sospetti, gestione di reflui e carcasse.
- Considerare le variabili individuali, come i lavoratori suscettibili o le lavoratrici in gravidanza, per i quali alcune mansioni possono essere precluse.
L’esito confluisce nel DVR con le misure conseguenti. Per l’impostazione metodologica completa è utile la guida alla valutazione del rischio biologico.
Le misure, in ordine di priorità
- Alla fonte e organizzative: buone pratiche di stabulazione e igiene, gestione controllata dei piani sanitari degli animali, isolamento dei capi malati, procedure per parti, aborti e smaltimento delle carcasse, pulizia e disinfezione di ambienti e attrezzature, controllo di roditori e vettori.
- Collettive e tecniche: ventilazione adeguata per ridurre i bioaerosol, superfici lavabili, punti per il lavaggio delle mani, separazione tra aree “sporche” e “pulite”, spogliatoi che impediscano di portare a casa la contaminazione.
- DPI: guanti, indumenti protettivi, calzature, protezione delle vie respiratorie e, dove serve, protezione di occhi e mucose. La gestione dei DPI richiede consegna documentata, addestramento e ricambi.
- Igiene e comportamento: divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree a rischio, cura immediata delle ferite, segnaletica di rischio biologico dove pertinente.
Sorveglianza sanitaria
Quando la valutazione accerta un’esposizione non trascurabile, il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 279. Il medico competente definisce il protocollo in funzione degli agenti individuati e, per i lavoratori suscettibili, mette a disposizione i vaccini efficaci eventualmente disponibili (ad esempio antitetanica), senza oneri per il lavoratore. Nei casi di esposizione ad agenti dei gruppi 3 e 4 si aggiungono gli obblighi di registro previsti dall’art. 280. Gli esiti anonimi collettivi tornano nella valutazione, aggiornandola. Per il quadro generale si veda la guida alla sorveglianza sanitaria.
Errori comuni
- “Sono solo animali sani”: la maggior parte delle zoonosi origina da animali apparentemente sani, quindi l’assenza di sintomi non giustifica l’assenza di misure.
- Confondere biologico e chimico: i disinfettanti riguardano il rischio chimico, ma non esauriscono la valutazione del rischio biologico da contatto con gli animali.
- Dimenticare l’esposizione potenziale: anche il contatto occasionale (soccorso a un animale, pulizia di un ricovero) rientra nel Titolo X.
- Nessuna procedura per ferite e parti a rischio: sono proprio le situazioni acute — tagli, morsi, materiale d’aborto — a produrre i contagi più gravi, e vanno gestite con istruzioni scritte e formazione.
Domande frequenti
Le zoonosi rientrano nell'obbligo di valutazione del rischio biologico?
Sì. Quando l'attività comporta contatto con animali, loro liquidi biologici, deiezioni o tessuti, l'esposizione ad agenti biologici va valutata secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/2008, anche se il contatto non è lo scopo deliberato del lavoro ma una conseguenza (esposizione potenziale).
Serve la sorveglianza sanitaria per chi lavora a contatto con animali?
Dipende dall'esito della valutazione. Quando l'esposizione ad agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4 non è trascurabile, il medico competente attiva la sorveglianza sanitaria con protocollo mirato e, nei casi previsti, l'iscrizione nel registro degli esposti. Le vaccinazioni disponibili vanno offerte ai lavoratori suscettibili.
Un allevamento o una clinica veterinaria devono tenere un registro degli esposti?
Il registro degli esposti è obbligatorio quando la valutazione accerta un'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4. Per l'elenco puntuale degli obblighi e i modelli si rinvia agli articoli del Titolo X e alla fonte ufficiale, evitando automatismi non previsti dalla norma.