Scheda rischio
Nanomateriali
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il rischio in breve
I nanomateriali sono sostanze con almeno una dimensione compresa, indicativamente, tra 1 e 100 nanometri. A questa scala la materia cambia comportamento: la stessa sostanza che in forma massiva è poco reattiva, ridotta in nanoparticelle acquista un’enorme superficie specifica, penetra in profondità nell’apparato respiratorio e può attraversare barriere biologiche. Il rischio non è quindi solo chimico ma anche particellare: la pericolosità dipende da forma, dimensione e persistenza, non dalla sola composizione.
Li si incontra più spesso di quanto si creda: nanotubi di carbonio nei compositi, biossido di titanio e silice amorfa in vernici e cosmetici, nano-argento in tessili e sanità, nanoparticelle metalliche in additivi e catalizzatori. Anche processi che non “usano” nanomateriali possono generarli involontariamente, come i fumi di saldatura o la lavorazione a caldo dei polimeri.
Cosa dice la norma
Il D.Lgs. 81/2008 non dedica un capo specifico ai nanomateriali. Il quadro applicabile è quello del Titolo IX, sulle sostanze pericolose:
| Situazione | Riferimento | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Nanomateriale come agente chimico pericoloso | Capo I (artt. 221-232) | Valutazione del rischio, misure specifiche di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria ove pertinente |
| Nanomateriale classificato cancerogeno o mutageno | Capo II (artt. 233-245) | Obbligo di sostituzione o di sistema chiuso, registro degli esposti, sorveglianza sanitaria |
A monte restano gli obblighi generali degli artt. 15 e 28: la valutazione deve considerare tutti i rischi, compresi quelli emergenti e privi di un limite normativo dedicato. L’assenza di un valore limite di legge non è un’assenza di obblighi.
Come si valuta
La valutazione ricalca l’impianto del rischio chimico, con alcune attenzioni proprie della scala nano:
- Inventario e ciclo: individua dove i nanomateriali entrano, si formano o si liberano. Le fasi critiche sono in genere manipolazione di polveri sfuse, pesatura, miscelazione, essiccazione, pulizia e manutenzione degli impianti.
- Consultazione delle schede: la scheda dati di sicurezza va letta verificando che indichi esplicitamente la forma nanometrica; se non lo fa, la scheda è incompleta e va richiesta al fornitore.
- Stima dell’esposizione: la concentrazione in massa da sola non basta. Contano il numero di particelle e la superficie specifica; la misura richiede strumenti dedicati e personale qualificato, spesso in combinazione con metodi semplificati di banding.
- Confronto con i riferimenti: in mancanza di limiti vincolanti si usano i valori della sostanza convenzionale, i benchmark proposti dagli enti tecnici e il principio del massimo contenimento ragionevolmente ottenibile.
Le misure, in ordine di priorità
- Sostituzione ed eliminazione: se il nanomateriale è cancerogeno o mutageno, la sostituzione con un’alternativa meno pericolosa è un obbligo di legge, non un’opzione. Dove tecnicamente possibile si preferiscono forme non polverulente (dispersioni, paste, granuli) che riducono il rilascio in aria.
- Misure tecniche: sistemi chiusi, cappe e cabine con aspirazione localizzata dotate di filtrazione ad alta efficienza, superfici lisce e facilmente decontaminabili. La pulizia va fatta a umido o con aspiratori a filtro assoluto, mai con aria compressa o scopa.
- Organizzative: procedure scritte, limitazione del numero di esposti, separazione delle aree, gestione controllata dei rifiuti.
- DPI: quando il rischio residuo lo richiede, protezione delle vie respiratorie con filtri ad alta efficienza, indumenti a bassa cessione di particelle e guanti idonei. La scelta e gestione dei DPI richiede addestramento documentato, perché un facciale indossato male vanifica la protezione.
Sorveglianza sanitaria
Quando la valutazione evidenzia un’esposizione non trascurabile, il medico competente definisce il protocollo, con attenzione particolare all’apparato respiratorio. Per i nanomateriali classificati cancerogeni o mutageni scattano gli obblighi rafforzati del Capo II, tra cui l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti. Data l’incertezza scientifica su alcuni effetti a lungo termine, è buona prassi conservare con cura la documentazione e mantenere aggiornata la cartella sanitaria e di rischio, anche in previsione di eventuali follow-up futuri.
Errori comuni
- “Non c’è un limite, quindi non c’è rischio”: l’assenza di un valore limite di legge non elimina l’obbligo di valutare e contenere l’esposizione.
- Trattare la nanoparticella come la polvere ordinaria: ragionare solo in massa sottostima il pericolo; alla scala nano il numero di particelle e la superficie contano di più.
- Fermarsi alla scheda di sicurezza generica: se la SDS non cita la forma nanometrica, i dati tossicologici possono non essere pertinenti.
- Pulire male: aria compressa e spazzatura rimettono in sospensione ciò che si è depositato, riesponendo proprio chi fa manutenzione e pulizie.
Domande frequenti
Esiste un titolo del D.Lgs. 81/2008 dedicato ai nanomateriali?
No, non c'è un capo specifico. I nanomateriali vengono ricondotti al Titolo IX sulle sostanze pericolose: si applica il Capo I sugli agenti chimici e, quando la sostanza in forma nanometrica è classificata cancerogena o mutagena, il Capo II. La valutazione segue quindi le stesse regole del rischio chimico, con l'attenzione in più alle proprietà particellari.
Esistono valori limite di esposizione per le nanoparticelle?
Per la maggior parte dei nanomateriali non esistono valori limite di esposizione professionale vincolanti fissati per legge. In assenza di limiti ufficiali si utilizzano i valori di riferimento della sostanza in forma convenzionale, i benchmark proposti dagli enti tecnici e l'approccio cautelativo del massimo contenimento ragionevolmente ottenibile.
Come si misura l'esposizione a nanomateriali?
La misura non si limita alla concentrazione in massa: contano anche il numero di particelle e la superficie specifica. Servono strumenti dedicati e personale qualificato, spesso affiancati da un'analisi qualitativa del ciclo per individuare le fasi di potenziale rilascio.