Salta al contenuto
TUS

Scheda rischio

Cromo esavalente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il rischio in breve

Il cromo esavalente, Cr(VI), è la forma più tossica del cromo. A differenza del cromo metallico e del cromo trivalente, i suoi composti sono classificati come cancerogeni per l’uomo: l’esposizione prolungata, soprattutto per via inalatoria, è associata al tumore del polmone e delle cavità nasali e paranasali. Molti composti di Cr(VI) sono inoltre sensibilizzanti: provocano dermatite allergica da contatto (la classica “piaga del cromo”) e possono indurre asma professionale. Come per tutti i cancerogeni non esiste una dose “di sicurezza”: il danno, a lunga latenza e spesso silente per anni, si previene alla fonte.

Cosa dice la norma

La collocazione dipende dalla classificazione del composto. I composti del cromo esavalente classificati cancerogeni di categoria 1A o 1B secondo il regolamento CLP rientrano nel Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008 (artt. 233-245), dedicato agli agenti cancerogeni e mutageni, regime più rigoroso del Capo I sugli agenti chimici pericolosi. Le lavorazioni che espongono a Cr(VI) sono inoltre richiamate tra i processi dell’Allegato XLII.

RiferimentoContenuto
Allegato XLIIElenco di sostanze, miscele e processi che espongono ad agenti cancerogeni
Allegato XLIIIValori limite di esposizione professionale, tra cui quello per i composti del Cr(VI)

Il valore limite dell’Allegato XLIII è aggiornato periodicamente dal legislatore europeo e nazionale: verifica sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale prima di dichiararne uno nel DVR. Diversi usi del Cr(VI) sono inoltre soggetti ad autorizzazione o restrizione nell’ambito del regolamento REACH. Dove il composto è anche sensibilizzante, agli obblighi del Capo II si aggiunge la gestione del rischio di sensibilizzazione respiratoria e cutanea.

Dove si presenta

Le esposizioni più ricorrenti si incontrano in:

  • cromatura galvanica e trattamenti superficiali: i bagni di cromatura a base di acido cromico generano aerosol di Cr(VI) sopra le vasche;
  • saldatura e taglio termico di acciai inossidabili e legati: i fumi di saldatura contengono cromo esavalente, specie con processi ad arco;
  • verniciatura e carteggiatura di cicli con pigmenti anticorrosivi a base di cromati;
  • produzione e uso di pigmenti, concia del cuoio, lavorazione del cemento (dermatiti da cromo nei cantieri edili).

Come si valuta

La valutazione segue l’art. 236 e procede per passaggi ordinati:

  1. Identificazione: mappa tutti i composti e le lavorazioni che possono liberare Cr(VI). Parti dalle schede di dati di sicurezza (indicazioni di pericolo come H350, H340, H317, H334 secondo il composto) e ricorda che il Cr(VI) può formarsi anche dove non è acquistato come tale, ad esempio nei fumi di saldatura dell’inox.
  2. Stima dell’esposizione: valuta durata, frequenza, quantità e vie di assorbimento (inalatoria e cutanea). Dove servono dati oggettivi si esegue il monitoraggio ambientale con campionamento nella zona di respirazione e analisi di laboratorio secondo le norme tecniche; il monitoraggio biologico può integrare il quadro.
  3. Confronto con il valore limite: verifica il rispetto del valore dell’Allegato XLIII, tenendo presente che per i cancerogeni l’obiettivo è ridurre l’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile, non limitarsi a “stare sotto la soglia”.
  4. Registrazione nel DVR: motiva le scelte, indica il numero di esposti e le misure adottate. La valutazione va rinnovata a ogni modifica rilevante di materiali, processi o cicli.

Misure di prevenzione e protezione

La gerarchia è vincolante, non un menu:

  1. Eliminazione e sostituzione (art. 235): primo obbligo è evitare il Cr(VI) sostituendolo, per quanto tecnicamente possibile, con composti meno pericolosi (ad esempio cicli a base di cromo trivalente o rivestimenti alternativi). La verifica va documentata anche quando l’esito è negativo.
  2. Ciclo chiuso: dove la sostituzione non è praticabile, produzione e uso in sistema chiuso per quanto tecnicamente possibile.
  3. Misure tecniche e organizzative (art. 237): aspirazione localizzata sui bagni galvanici e alla torcia di saldatura, soppressori di nebbie sulle vasche, segregazione delle lavorazioni, limitazione del numero di esposti e dei tempi, pulizia a umido o con aspiratori a filtro assoluto anziché a secco o con aria compressa.
  4. Misure igieniche: divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree a rischio, indumenti di lavoro separati da quelli civili con spogliatoi doppi, lavaggio e decontaminazione a carico del datore di lavoro — essenziali anche per contenere il contatto cutaneo che innesca la sensibilizzazione.
  5. DPI: respiratori adeguati e guanti resistenti ai composti del cromo come ultima barriera, mai in sostituzione delle misure collettive. L’aspirazione e la ventilazione industriale restano la misura primaria; per la scelta dei respiratori si rinvia alla protezione delle vie respiratorie.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria da parte del medico competente, con protocollo mirato all’apparato respiratorio e alla cute e, dove indicato, al monitoraggio biologico. Il datore di lavoro istituisce e aggiorna il registro degli esposti (art. 243), tenuto tramite il medico competente, comunicato all’INAIL secondo le procedure previste e conservato per un periodo prolungato dopo la cessazione dell’esposizione, data la lunga latenza delle patologie; gli aspetti operativi sono descritti nella guida al registro degli esposti a cancerogeni. Gli esiti anonimi collettivi rientrano nella valutazione del rischio, chiudendo il cerchio tra dati sanitari e misure di prevenzione.

Errori comuni

  1. Trattarlo come rischio chimico ordinario: applicare solo il Capo I e ignorare gli obblighi rafforzati del Capo II è un errore classico e sanzionabile.
  2. Dimenticare la saldatura inox: il Cr(VI) nei fumi è una delle esposizioni più sottovalutate perché non compare in nessuna etichetta di acquisto.
  3. Trascurare la via cutanea: contro la sensibilizzazione e le dermatiti servono guanti idonei e igiene, non solo la protezione respiratoria.
  4. Fidarsi della sola ventilazione generale: senza aspirazione alla fonte sulle vasche e sulla torcia non si è “a norma”.
  5. Congelare la valutazione: un nuovo ciclo, un nuovo prodotto o l’aggiornamento dell’Allegato XLIII rendono obsoleto il DVR in archivio.

Domande frequenti

  • Il cromo esavalente è un agente chimico o un cancerogeno?

    I composti del cromo esavalente classificati cancerogeni di categoria 1A o 1B secondo il regolamento CLP ricadono nel Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/2008, più severo del Capo I sugli agenti chimici: sostituzione prioritaria, riduzione al minimo tecnicamente possibile, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria specifica. La verifica va fatta sulla scheda di sicurezza del singolo composto. Attenzione: molti composti di Cr(VI) sono anche sensibilizzanti e vanno gestiti di conseguenza.

  • Dove si forma il cromo esavalente nei fumi di saldatura?

    La saldatura di acciai inossidabili e legati e il taglio termico generano fumi contenenti cromo esavalente, soprattutto con processi ad arco e in spazi poco ventilati. È una delle vie di esposizione più sottovalutate: va mappata nella valutazione del rischio e affrontata con aspirazione localizzata alla torcia, non con la sola ventilazione generale.

  • Esiste un valore limite di esposizione per il cromo esavalente?

    Sì. L'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 fissa un valore limite di esposizione professionale per i composti del cromo esavalente, riferito alla media ponderata sulle otto ore. Il valore numerico va sempre verificato nel testo vigente dell'allegato, che è aggiornato periodicamente ed è la fonte ufficiale; per i cancerogeni il rispetto del limite non esaurisce comunque l'obbligo di minimizzare l'esposizione.