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Guida · Casi particolari · 10 min di lettura

Sicurezza di apprendisti e lavoratori minori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Apprendisti e lavoratori minori hanno un punto in comune che è anche la fonte di molti errori: sono lavoratori a tutti gli effetti, non figure “a metà”. L’apprendista è un dipendente con un contratto che aggiunge obblighi formativi; il minore è un lavoratore giovane a cui la legge riconosce tutele rinforzate per l’età. Trattarli come un’eccezione minore — “tanto è solo un ragazzo”, “tanto deve ancora imparare” — è il modo più rapido per esporli e per esporsi. Vediamo la procedura corretta.

Passo 1 — Inquadra chi hai davanti

Prima di tutto distingui le due categorie, che spesso si sovrappongono ma non coincidono:

  • l’apprendista è legato da un contratto di apprendistato (subordinato); rientra nella definizione di lavoratore dell’art. 2 e ha gli stessi diritti e doveri di sicurezza degli altri dipendenti;
  • il minore è il lavoratore di età inferiore ai diciotto anni, tutelato dalla L. 977/1967, che distingue tra bambini (sotto l’età che conclude l’obbligo scolastico) e adolescenti.

Un apprendista può essere maggiorenne o minorenne: se è minorenne, cumula entrambe le serie di tutele. Questa mappatura iniziale decide tutti i passi successivi.

Passo 2 — Valuta il rischio tenendo conto dell’età

L’art. 28 impone di valutare i rischi anche in relazione all’età dei lavoratori. Per i minori questo non è un richiamo generico: la valutazione deve considerare la minore esperienza, la percezione del pericolo ancora in formazione, lo sviluppo fisico non completo e la maggiore sensibilità a certi agenti. È la stessa logica che si applica alle differenze di genere, età e provenienza.

In pratica, nel DVR dedica una sezione o una scheda specifica al minore: indica le mansioni che gli affidi, quelle che gli sono precluse e le misure aggiuntive (affiancamento, limitazione dei tempi, supervisione del preposto).

Passo 3 — Verifica le lavorazioni vietate

È il punto più delicato. La L. 977/1967 elenca in un apposito allegato le lavorazioni, i processi e gli agenti vietati agli adolescenti: alcune macchine e attrezzature pericolose, determinati agenti chimici e biologici, specifiche condizioni ambientali. L’elenco va letto nella versione vigente, perché è stato più volte aggiornato.

Alcuni di questi divieti ammettono deroghe per ragioni didattiche o di formazione (tipicamente nei percorsi di apprendistato), ma solo a condizioni rigorose: presenza e sorveglianza di personale competente, rispetto delle procedure, talvolta autorizzazione dell’organo di vigilanza. Non dare mai per scontata la deroga: verificala caso per caso e documentala. Esempio concreto: affidare a un apprendista sedicenne l’uso autonomo di una troncatrice non protetta è escluso; farglielo osservare e poi provare sotto la guida costante di un lavoratore esperto, nell’ambito del percorso formativo e con i ripari in funzione, può rientrare nella deroga.

Passo 4 — Accertamento sanitario prima dell’adibizione

Per i minori la L. 977/1967 richiede che l’idoneità al lavoro cui sono destinati sia accertata prima di adibirli alla mansione, con controlli periodici a seguire. È un presupposto, non un adempimento da recuperare dopo. A questo si affianca, se i rischi valutati nel DVR lo prevedono, la sorveglianza sanitaria ordinaria del medico competente (art. 18): per un apprendista maggiorenne vale quest’ultima; per un minore valgono entrambe.

Passo 5 — Informa, forma e addestra prima di far lavorare

Qui si gioca la differenza tra un giovane protetto e uno esposto. Apprendisti e minori sono spesso neoassunti alla loro prima esperienza: la formazione secondo l’Accordo Stato-Regioni deve essere erogata all’atto dell’assunzione e comunque prima dell’adibizione effettiva (art. 37), non “appena c’è tempo”. L’informazione sui rischi specifici e l’addestramento pratico sulle attrezzature completano il quadro.

Tratta l’inserimento come un percorso strutturato, sul modello della checklist dei primi 60 giorni per i neoassunti: formazione generale e specifica, consegna e addestramento sui DPI, affiancamento a un lavoratore esperto, verifica dell’effettiva comprensione. Un attestato firmato non prova che il ragazzo abbia capito; una prova pratica supervisionata sì.

Passo 6 — Sorveglianza quotidiana del preposto

La vigilanza del preposto è sempre dovuta, ma su un minore o un apprendista alle prime armi diventa il presidio principale. È la figura che deve intercettare il gesto imprudente, l’uso improprio dell’attrezzatura, la scorciatoia pericolosa — e intervenire subito. Mettilo nero su bianco: indica nel DVR o nelle procedure chi affianca il giovane e per quanto tempo prima di considerarlo autonomo.

I punti che un controllo verifica per primi

  • Il minore/apprendista è inserito nel DVR con mansioni e misure dedicate
  • Nessuna mansione assegnata rientra tra le lavorazioni vietate (salvo deroga valida e documentata)
  • Accertamento di idoneità del minore effettuato prima dell’adibizione
  • Formazione generale e specifica erogata prima di far lavorare, con addestramento tracciato
  • DPI consegnati, addestrati e adeguati alla taglia del giovane
  • Affiancamento e supervisione del preposto formalizzati

Il principio di fondo è semplice: più il lavoratore è giovane e inesperto, meno margine c’è per “rimediare dopo”. Tutto ciò che per un lavoratore esperto è una buona prassi, per un apprendista minorenne è un presupposto da verificare prima che tocchi la prima macchina. Per le figure vicine — studenti e tirocinanti — vedi anche le guide su stagisti e tirocinanti e sulla sicurezza nei tirocini curricolari.

Domande frequenti

  • L'apprendista è un lavoratore ai fini della sicurezza?

    Sì, a tutti gli effetti. L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato: l'apprendista rientra nella definizione di lavoratore dell'art. 2 del Testo Unico e gode delle stesse tutele degli altri dipendenti, con in più gli obblighi formativi propri del contratto di apprendistato. Va quindi valutato nel DVR, formato, dotato di DPI e sottoposto a sorveglianza sanitaria se prevista.

  • Un minore può lavorare su una macchina con organi in movimento?

    Dipende dalla lavorazione e dall'età. La L. 977/1967 vieta agli adolescenti una serie di lavorazioni, processi e agenti elencati nel suo allegato (ad esempio determinate macchine pericolose, agenti con specifiche classificazioni di pericolo, alcuni ambienti). Alcuni divieti possono essere derogati per esigenze didattiche o formative, a condizioni precise e sotto sorveglianza. Verifica sempre l'elenco aggiornato prima di assegnare la mansione.

  • Serve una visita medica prima di far iniziare un minore?

    Per i minori la L. 977/1967 richiede l'accertamento dell'idoneità alla mansione prima dell'adibizione al lavoro, con controlli periodici successivi. È un passaggio distinto, e in genere precedente, rispetto alla sorveglianza sanitaria che il medico competente svolge in base ai rischi valutati nel DVR.