Glossario
Piano di lavoro amianto
Il piano di lavoro amianto è il documento previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 che il datore di lavoro predispone prima di demolire o rimuovere amianto e invia all'organo di vigilanza per garantire la protezione dei lavoratori.
Il piano di lavoro amianto è, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008, il documento che il datore di lavoro deve predisporre prima di iniziare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono. Serve a prevedere le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno, e va trasmesso all’organo di vigilanza territorialmente competente prima dell’inizio dei lavori.
Cosa deve contenere
Il piano descrive concretamente come sarà svolta la bonifica. Tra gli elementi tipici rientrano la natura e la durata prevista dei lavori, il luogo in cui vengono eseguiti, i metodi applicati quando l’amianto è presente, le caratteristiche delle attrezzature per la protezione e la decontaminazione degli operatori e per la protezione dei terzi. Il piano stabilisce inoltre le misure per la rimozione dei materiali prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione e per la raccolta, il confinamento e lo smaltimento dei rifiuti. I lavoratori vanno dotati dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie idonei a contenere l’inalazione delle fibre. La valutazione preliminare dell’esposizione, che alimenta il piano, si costruisce come illustrato nella guida sulla valutazione del rischio amianto.
Invio all’organo di vigilanza
Il piano non resta interno all’impresa: l’art. 256 impone di inviarlo all’organo di vigilanza prima dell’avvio delle attività, entro il termine anticipato fissato dalla norma. Questo adempimento si affianca alla notifica prevista in via generale per i lavori che espongono all’amianto. I lavori possono iniziare una volta rispettato il termine, salvo diverse indicazioni dell’organo destinatario. La violazione degli obblighi sul piano di lavoro è sanzionata a carico del datore di lavoro secondo le disposizioni del Titolo IX: importi e pene vanno verificati direttamente nell’articolo di riferimento.
Cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025
Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha riformato il Titolo IX, Capo III del Testo Unico, abbassando il valore limite di esposizione professionale all’amianto e introducendo il nuovo Allegato XLIII-ter. Il piano di lavoro resta lo strumento cardine della bonifica, ma va aggiornato alla luce dei limiti più stringenti e delle prescrizioni tecniche introdotte dalla riforma. Per il quadro generale degli obblighi connessi all’esposizione si veda la voce amianto; i valori limite, i termini e le sanzioni aggiornati vanno sempre riscontrati nel testo vigente del Titolo IX.