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Glossario

DPI di terza categoria

I DPI di terza categoria sono i dispositivi di protezione individuale destinati a salvaguardare da rischi di morte o di danni gravi e permanenti: per il loro uso l'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 impone l'addestramento obbligatorio.

I DPI di terza categoria sono i dispositivi di protezione individuale progettati per proteggere da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, come la morte o danni permanenti alla salute. È la classe di rischio più elevata prevista dal Regolamento (UE) 2016/425, che ripartisce i DPI in tre categorie a seconda della gravità del pericolo da cui proteggono.

Quali dispositivi vi rientrano

Appartengono alla terza categoria, tra gli altri, i dispositivi di protezione anticaduta, gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (autorespiratori e respiratori isolanti), i DPI contro le aggressioni chimiche e gli agenti biologici pericolosi, quelli contro le radiazioni ionizzanti, contro il calore intenso e le fiamme, e i dispositivi salvavita per lavori in tensione o in ambienti a rischio elettrico.

L’obbligo di addestramento

La distinzione ha un effetto pratico decisivo. L’art. 77 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, mentre per i DPI in genere è dovuta l’informazione e la formazione, per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito l’addestramento è in ogni caso indispensabile. Non basta consegnare il dispositivo: il lavoratore deve essere addestrato all’uso corretto, e l’attività va documentata. Il quadro degli obblighi del datore di lavoro sull’uso dei DPI è completato dall’art. 74 e dall’Allegato VIII.

In pratica

Prevedi una sessione pratica con prova di indossamento e verifica dell’apprendimento, aggiornata quando cambiano i dispositivi. Per organizzarla correttamente consulta la guida all’addestramento sui DPI di terza categoria e le indicazioni su scelta, consegna e gestione.

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