Glossario
Monitoraggio biologico
Il monitoraggio biologico è la misura degli agenti chimici o dei loro metaboliti nei fluidi biologici dei lavoratori esposti: previsto dall'art. 229 del D.Lgs. 81/2008, stima la dose realmente assorbita.
Il monitoraggio biologico è la misurazione di un agente chimico, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nei fluidi o tessuti biologici del lavoratore (tipicamente sangue e urine), allo scopo di stimare la dose realmente assorbita dall’organismo. È disciplinato, per il rischio chimico, dall’art. 229 del D.Lgs. 81/2008 ed è gestito dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
A cosa serve e quando è obbligatorio
A differenza del monitoraggio ambientale, che misura la concentrazione dell’agente nell’aria, il monitoraggio biologico misura ciò che è effettivamente entrato nell’organismo attraverso tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea. Per questo è particolarmente utile per le sostanze con notazione “pelle”, dove il solo campionamento dell’aria non basta a stimare l’esposizione professionale.
L’art. 229 rende il monitoraggio biologico obbligatorio per gli agenti chimici per i quali è fissato un valore limite biologico nell’Allegato XXXIX. Il caso tipico è il piombo, per cui la piombemia (concentrazione di piombo nel sangue) va confrontata con il valore limite biologico stabilito dall’allegato. Per gli altri agenti il medico competente può comunque adottarlo quando esistono indicatori biologici affidabili e valori di riferimento riconosciuti a livello scientifico, da leggere sulla fonte aggiornata.
Come si confrontano i risultati
Il dato biologico si confronta con il relativo valore limite biologico, un parametro distinto dal valore limite di esposizione professionale usato per l’aria. Quando nel Testo Unico non è fissato un limite vincolante, il riferimento è il valore limite biologico desunto dalla letteratura tecnico-scientifica, che il medico competente richiama senza inventare soglie.
La gestione dei dati
La restituzione dei risultati segue un doppio binario pensato per conciliare tutela della salute e riservatezza: il singolo lavoratore riceve il proprio risultato individuale, mentre nel documento di valutazione dei rischi e verso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circolano soltanto i dati in forma anonima collettiva. Gli esiti confluiscono nella cartella sanitaria e di rischio e orientano l’eventuale revisione delle misure di prevenzione: se i valori peggiorano, il datore di lavoro interviene sull’organizzazione del lavoro e sulle protezioni. Per impostare le visite e la periodicità del protocollo vedi la guida alla sorveglianza sanitaria.