Glossario
Agente tossico per la riproduzione
L'agente tossico per la riproduzione, o reprotossico, è una sostanza che può danneggiare la fertilità o lo sviluppo del nascituro: rientra tra le sostanze CMR disciplinate dal Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008.
L’agente tossico per la riproduzione (o reprotossico) è, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 81/2008, una sostanza o miscela che può provocare o aumentare la frequenza di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità o sullo sviluppo del nascituro, classificata come tale secondo il Regolamento CLP (CE) 1272/2008. È la “R” della sigla CMR.
Come si riconosce
La reprotossicità emerge dalla classificazione CLP della sostanza: le categorie più gravi (1A e 1B) portano l’indicazione di pericolo “può nuocere alla fertilità o al feto”, mentre la categoria del sospetto segnala un effetto presunto. L’informazione si legge sull’etichetta del prodotto e nella relativa normativa CLP, oltre che nella scheda di dati di sicurezza. Alcune sostanze riportano anche un’avvertenza sui possibili effetti durante l’allattamento. Il riconoscimento è il primo passo della valutazione, perché da esso discende l’applicazione delle regole speciali del Titolo IX.
La disciplina rafforzata del Titolo IX
Gli agenti tossici per la riproduzione sono stati ricondotti, in attuazione della normativa europea di settore, al Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, lo stesso dedicato ad agenti cancerogeni e mutageni: formano insieme la famiglia delle sostanze CMR. Non vale quindi la logica delle soglie del rischio chimico ordinario, ma il principio di sostituzione sancito dall’art. 235, che impone di eliminare o rimpiazzare l’agente ove tecnicamente possibile; in subordine si opera in ciclo chiuso e si riduce l’esposizione al minimo. Ne derivano valutazione del rischio dedicata, misure collettive prioritarie, sorveglianza sanitaria mirata e iscrizione nel registro degli esposti. Il quadro operativo è descritto nella guida su come gestire le sostanze CMR in azienda.
Tutela delle lavoratrici madri
Proprio per gli effetti sulla fertilità e sul nascituro, questi agenti hanno un rilievo particolare nella protezione della gravidanza e dell’allattamento. L’esposizione a sostanze reprotossiche rientra tra i fattori che impongono l’allontanamento della lavoratrice gestante dalla mansione, secondo le regole dedicate alla lavoratrice madre e alla tutela della maternità. Per impostare l’analisi vedi la guida sulla valutazione delle lavoratrici madri. Le sanzioni per le violazioni sono quelle previste dal Titolo IX e vanno verificate nei singoli articoli sanzionatori.