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Glossario

Lavoratrice madre

Lavoratrice madre: chi è tutelata dal D.Lgs. 151/2001 e per quanto, cosa cambia mese per mese, e chi decide l'astensione anticipata tra ASL e Ispettorato.

La lavoratrice madre è, ai fini della sicurezza sul lavoro, la lavoratrice in gravidanza o con un figlio fino a sette mesi di età che ha informato il datore di lavoro del proprio stato. Le misure di tutela sono fissate dal Capo II del D.Lgs. 151/2001 e si innestano sulla valutazione dei rischi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che cita espressamente i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza.

La tutela si estende, nei limiti previsti, alle lavoratrici che hanno ricevuto un bambino in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi.

Non solo congedo di maternità

Il termine viene spesso confuso con il congedo obbligatorio. Il congedo è un periodo di astensione dal lavoro; la tutela della lavoratrice madre è più ampia e comincia prima, con la valutazione dei rischi della mansione, e prosegue dopo il rientro. Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 151/2001, valuta i rischi per gravidanza e allattamento, in particolare l’esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici elencati nell’Allegato C, e informa lavoratrici e RLS sui risultati e sulle misure adottate.

Cosa vale e fino a quando

TutelaPeriodoFonte
Divieto di trasporto e sollevamento di pesi e di lavori pericolosi, faticosi e insalubri (Allegati A e B)Gravidanza e fino a sette mesi dopo il partoD.Lgs. 151/2001, art. 7
Modifica delle condizioni o dell’orario, poi spostamento di mansioneQuando la valutazione rileva un rischioArtt. 7 e 12
Congedo obbligatorioDi regola due mesi prima e tre mesi dopo il parto, con le opzioni di flessibilità previsteArt. 16
Anticipo del congedo per lavori gravosi o pregiudizievoliFino a tre mesi prima del partoArt. 17, co. 1
Divieto di lavoro dalle ore 24 alle ore 6Dall’accertamento della gravidanza a un anno di età del bambinoArt. 53
Divieto di licenziamentoDall’inizio della gravidanza a un anno di età del bambino, salvo le eccezioni di leggeArt. 54

La violazione dei divieti dell’art. 7 è punita con l’arresto fino a sei mesi.

Chi decide l’astensione anticipata

L’interdizione anticipata dal lavoro ha due strade diverse, con presupposti e uffici diversi, come chiarito dal Ministero del Lavoro dopo le modifiche del 2012 all’art. 17:

  1. Gravi complicanze della gravidanza o malattie preesistenti aggravate dallo stato: la dispone la ASL, su richiesta della lavoratrice con certificato medico. L’azienda non ha un ruolo attivo.
  2. Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, oppure impossibilità di spostare la lavoratrice ad altra mansione: la dispone l’Ispettorato territoriale del lavoro. Qui è il datore di lavoro a dover documentare la mansione, i rischi rilevati e l’assenza di alternative.

Solo la seconda dipende dalla qualità della valutazione aziendale. Se il DVR non individua prima le mansioni critiche e quelle compatibili, l’istanza all’Ispettorato arriva tardi e senza prove.

Esempio pratico

Esempio: un’addetta di laboratorio analisi comunica la gravidanza. Il DVR classifica la sua mansione come critica per l’esposizione a solventi e ad agenti tossici per la riproduzione. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, la sposta il giorno stesso all’accettazione dei campioni, mantenendo la retribuzione, e comunica per iscritto lo spostamento all’Ispettorato. Dopo il congedo, il divieto per quella esposizione prosegue fino ai sette mesi del bambino: il rientro in laboratorio va programmato con la stessa logica. La procedura completa, dalla classificazione delle mansioni all’istanza, è nella guida sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici madri; per i rischi legati ad altri gruppi di lavoratori vedi la guida sulle differenze di genere ed età.

Domande frequenti

  • La lavoratrice è obbligata a comunicare subito la gravidanza al datore di lavoro?

    Non esiste un obbligo di comunicazione a una data precisa, ma le misure di tutela del Capo II del D.Lgs. 151/2001 riguardano le lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. Prima di allora l'azienda non è in grado di applicare le misure individuali, come lo spostamento di mansione. Per questo conviene informare tutte le lavoratrici, già in sede di formazione, dei rischi della loro mansione e dell'utilità di una comunicazione tempestiva.

  • Lo spostamento ad altra mansione comporta una riduzione dello stipendio?

    No. La lavoratrice spostata a mansioni compatibili per effetto dei divieti conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti, anche se la nuova mansione è inferiore. Se invece viene adibita a mansioni equivalenti o superiori, si applicano le regole ordinarie sul trattamento economico. Lo spostamento deve comunque essere comunicato per iscritto all'Ispettorato territoriale del lavoro.

  • Il divieto di lavoro notturno vale anche per chi lavora part-time o solo poche ore di notte?

    Sì. L'art. 53 del D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, senza soglie minime di ore. Non conta il contratto ma la fascia oraria: anche un solo turno che sconfina oltre la mezzanotte va riorganizzato.