Glossario
Lavoratrice madre
La lavoratrice madre gode di una tutela rafforzata di salute e sicurezza in gravidanza, dopo il parto e in allattamento: il datore di lavoro deve valutarne i rischi specifici ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 151/2001.
La lavoratrice madre è la lavoratrice in stato di gravidanza, fino a sette mesi dopo il parto o per l’intero periodo di allattamento, che beneficia di una tutela specifica della salute e della sicurezza. La materia è disciplinata dal Testo Unico sulla maternità (D.Lgs. 151/2001) e si integra con l’obbligo di valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/2008.
La valutazione dei rischi
L’art. 28 impone di valutare i rischi tenendo conto anche di quelli connessi alle differenze di genere e allo stato di gravidanza. In pratica, il datore di lavoro deve individuare nel DVR le mansioni che possono comportare un rischio per la salute della madre o del nascituro e definire le misure conseguenti. La metodologia operativa è illustrata nella guida alla tutela delle lavoratrici madri e si collega alla valutazione delle differenze di genere ed età.
Mansioni vietate e adempimenti
Sono vietate, tra le altre, le lavorazioni con esposizione ad agenti nocivi, il sollevamento di carichi, il lavoro notturno e le attività faticose o insalubri indicate dalla normativa. Quando la mansione è a rischio, il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni o l’orario; se non è possibile, informa l’Ispettorato del Lavoro per il possibile spostamento ad altra mansione o l’astensione anticipata. La sorveglianza sanitaria supporta la verifica dell’idoneità nel periodo di tutela. Per gli importi delle sanzioni e i termini si rinvia sempre al testo ufficiale delle norme citate.