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Glossario

Valore limite di esposizione

Il valore limite di esposizione (VLE) è la soglia di esposizione a un agente di rischio che non deve essere superata: nel D.Lgs. 81/2008 ricorre per agenti chimici, cancerogeni e agenti fisici, con valori fissati dagli allegati tecnici.

Il valore limite di esposizione (VLE) è la soglia massima di esposizione a un agente pericoloso che non deve essere superata, perché al di sopra di essa sono attesi effetti nocivi per la salute o disturbi sensoriali. È un riferimento tecnico attorno al quale ruota la valutazione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni e fisici.

Dove compare nel Testo Unico

Il concetto ricorre in più Titoli del D.Lgs. 81/2008, con denominazioni e allegati diversi. Per gli agenti chimici pericolosi il valore limite di esposizione professionale è indicato nell’Allegato XXXVIII e rappresenta la media ponderata nel tempo della concentrazione nell’aria della zona di respirazione. Per gli agenti cancerogeni e mutageni i valori limite sono raccolti nell’Allegato XLIII. Per i campi elettromagnetici i VLE, distinti in effetti sanitari e sensoriali, sono fissati dall’Allegato XXXVI.

Come si usa in azienda

Il VLE non è un obiettivo da raggiungere ma un limite invalicabile: la strategia di prevenzione deve puntare a tenere l’esposizione il più bassa possibile, ben sotto la soglia. Il confronto tra esposizione misurata o stimata e valore limite si fa in sede di valutazione del rischio chimico e determina le misure da adottare. Attenzione: i valori limite sono costruiti sul lavoratore in condizioni fisiologiche normali, quindi per i soggetti particolarmente sensibili il rispetto della soglia da solo non basta. Per gli importi puntuali e le sostanze elencate rinvia sempre agli allegati ufficiali, che vengono periodicamente aggiornati.

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