Glossario
E-learning
E-learning nella formazione sicurezza: cos'è, perché non equivale alla videoconferenza, quando l'Accordo Stato-Regioni 2025 lo ammette e cosa conservare.
L’e-learning è la formazione a distanza asincrona: il discente segue i contenuti su una piattaforma informatica nei tempi che sceglie, senza un docente collegato in diretta. Nella sicurezza sul lavoro è una modalità ammessa solo per i percorsi e alle condizioni fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), cui rinvia l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Cosa dice la norma
Il Testo Unico non disciplina direttamente le modalità didattiche: l’art. 37 impone una formazione «sufficiente ed adeguata» e affida durata, contenuti minimi e modalità a un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Il riferimento oggi è il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, che ha sostituito gli accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016. Le regole sull’e-learning contenute in quei testi, e nei loro allegati tecnici, non vanno più usate come riferimento.
Il testo coordinato del decreto, con l’art. 37 aggiornato, è consultabile su Normattiva.
L’Accordo distingue tre modalità, che è utile tenere separate perché producono effetti diversi:
| Modalità | Come funziona | Valore ai fini dell’obbligo |
|---|---|---|
| Aula in presenza | Docente e discenti nello stesso luogo | Ammessa per tutti i percorsi |
| Videoconferenza sincrona | Lezione in diretta, con interazione in tempo reale | Equiparata alla presenza, se ne rispetta i requisiti |
| E-learning (asincrono) | Contenuti fruiti in autonomia su piattaforma | Solo per i percorsi in cui l’Accordo lo consente |
Il punto da ricordare è che la videoconferenza non è e-learning. Una diretta interattiva vale come aula, mentre la stessa lezione registrata e rivista in differita diventa formazione asincrona. Le condizioni della diretta sono trattate nella guida alla videoconferenza sincrona.
Cosa l’e-learning non può coprire
Due limiti valgono a prescindere dal fornitore e dalla qualità della piattaforma.
Il primo riguarda l’addestramento: l’uso pratico di attrezzature, DPI di terza categoria e procedure richiede esecuzione guidata e compresenza fisica con una persona esperta, come spiega la guida sull’addestramento tracciato. Un corso per carrellisti o per chi usa l’imbracatura può avere una parte teorica a distanza solo se l’Accordo lo ammette per quel percorso, ma la prova pratica resta sul campo.
Il secondo riguarda le figure con funzioni di vigilanza: per il preposto, l’Accordo 2025 richiede per la parte caratterizzante del ruolo modalità con interazione diretta, cioè presenza o videoconferenza sincrona. Prima di acquistare un pacchetto online per una figura specifica, verifica quindi la modalità prevista per quel singolo percorso.
Come riconoscere un e-learning valido
Un e-learning conforme lascia tracce verificabili. In sede ispettiva questi sono gli elementi che di solito vengono chiesti:
- Programma del corso con obiettivi, durata e riferimento al percorso dell’Accordo.
- Identificazione del discente con credenziali personali, non condivise.
- Tracciamento di accessi, tempi di fruizione e completamento di ciascun modulo.
- Tutor individuato e raggiungibile per chiarimenti durante il percorso.
- Verifiche di apprendimento, con esito collegato al singolo lavoratore.
- Attestato coerente con i dati del report (date, ore, percorso).
Esempio: un’azienda di servizi con 12 impiegati iscrive i neoassunti a un modulo in e-learning, in un percorso per cui l’Accordo lo consente. A un controllo, per ciascuno dovrà esibire il report della piattaforma con date di accesso e durata delle sessioni, l’esito del test e l’attestato, registrati nel registro della formazione aziendale. Un elenco di nomi con attestati in PDF, senza i log a monte, non dimostra che il corso sia stato davvero seguito.
Per la verifica passo per passo dei moduli ammessi e dei requisiti tecnici della piattaforma vedi la guida su quando l’e-learning è valido.
Domande frequenti
Un webinar registrato e rivisto in differita è e-learning?
Sì, e con tutti i limiti dell'e-learning. Una lezione registrata perde il requisito della sincronia: il docente non è collegato mentre il discente la segue e non c'è dialogo in tempo reale. Vale quindi solo per i percorsi in cui l'Accordo ammette la modalità asincrona, e solo se la fruizione avviene su una piattaforma che traccia accessi, tempi e verifiche. Una semplice visione su un canale video non basta.
Il lavoratore può seguire il corso e-learning da casa e fuori orario?
Il luogo non conta, il tempo sì. La formazione obbligatoria si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri per il lavoratore, come prevede l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Se il datore di lavoro chiede di completare i moduli da casa, quelle ore vanno riconosciute come lavoro. Conviene pianificare finestre dedicate in azienda, anche per evitare fruizioni frammentate e distratte.
Chi risponde se il corso e-learning acquistato non è conforme?
L'obbligo di formare resta in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, non al fornitore della piattaforma. Se in ispezione il corso risulta erogato in una modalità non ammessa o privo di tracciamento, la formazione si considera non svolta. Prima dell'acquisto conviene quindi chiedere al soggetto formatore il programma, la modalità indicata per quel percorso, il nominativo del tutor e un esempio di report di tracciamento.