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Rider e delivery
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Non è “solo andare in bici”
Il delivery viene spesso raccontato come un lavoro flessibile e leggero, ma il profilo di rischio dice altro: il rider passa l’intera prestazione sulla strada, esposto al traffico, agli agenti atmosferici e alla pressione del tempo di consegna. La circolazione in bicicletta, ciclomotore o scooter in ambiente urbano è l’attività a più alta probabilità di infortunio grave dell’intero comparto. A questo si aggiunge un dato normativo spesso ignorato: il D.Lgs. 81/2015 ha esteso a chi effettua consegne tramite piattaforma digitale le tutele del D.Lgs. 81/2008. Le protezioni del Testo Unico valgono quindi anche quando il rapporto è formalmente autonomo o “a chiamata”.
I rischi tipici
- Rischio stradale: è il rischio dominante. Investimento, caduta dal mezzo, collisione con veicoli e pedoni sono aggravati dalla fretta indotta dagli algoritmi di assegnazione e dalla circolazione in condizioni di traffico intenso.
- Lavoro isolato: il rider opera da solo, spesso di sera o di notte, senza colleghi nelle vicinanze. In caso di malore o incidente la richiesta di soccorso dipende dalla reperibilità telefonica e da procedure di allarme che vanno previste.
- Caldo estremo e freddo: l’esposizione prolungata all’aperto espone a colpo di calore nei mesi estivi e a ipotermia e ridotta destrezza nei mesi invernali, con effetti diretti sulla capacità di guida.
- Movimentazione manuale dei carichi: zaini termici pesanti, borse voluminose e la salita di scale con il carico sollecitano schiena e arti superiori.
- Aggressioni e conflitti: contestazioni con clienti, tentativi di furto del mezzo o della merce, transito in zone poco sicure espongono a violenza da parte di terzi.
- Stress e ritmi di lavoro: cottimo di fatto, punteggi di performance e turni frammentati alimentano affaticamento e stress lavoro-correlato, che a loro volta riducono l’attenzione alla guida.
Gli adempimenti essenziali
- DVR che valuti i rischi reali della consegna: stradale, isolamento, condizioni meteo, movimentazione e aggressioni. La redazione del documento deve tenere conto delle fasce orarie e delle aree servite, non limitarsi a formule generiche.
- Nomina RSPP e organizzazione del servizio di prevenzione in capo al datore di lavoro o al committente della piattaforma.
- Fornitura e gestione dei DPI: casco conforme, indumenti ad alta visibilità, protezioni contro pioggia, caldo e freddo, a carico dell’azienda ai sensi degli obblighi del Titolo III sui dispositivi di protezione.
- Formazione generale e specifica sui rischi della mansione, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla gestione delle emergenze e al comportamento in caso di aggressione.
- Sorveglianza sanitaria attivata dal medico competente quando la valutazione dei rischi la rende necessaria, ad esempio per la movimentazione dei carichi o l’esposizione a condizioni climatiche gravose.
- Idoneità e manutenzione dei mezzi: se biciclette, e-bike o ciclomotori sono forniti dall’azienda, vanno tenuti efficienti e sottoposti a controlli periodici; il registro dei controlli documenta gli interventi.
- Procedure per il lavoro isolato: modalità di contatto, allarme e soccorso, con riferimento telefonico sempre attivo durante il turno.
- Copertura assicurativa INAIL, con premio a carico del committente, e gestione della denuncia di infortunio nei termini di legge.
Checklist rapida di sopralluogo
- DVR che affronta esplicitamente rischio stradale, isolamento e condizioni meteo
- Casco e indumenti ad alta visibilità forniti, idonei e in buono stato
- Zaino termico ergonomico e limiti di peso definiti
- Mezzi aziendali con manutenzione tracciata e freni/luci efficienti
- Procedura di allarme e soccorso per il lavoratore isolato attiva
- Indicazioni operative per caldo, freddo e pioggia (pause, sospensioni, dotazioni)
- Formazione su sicurezza stradale ed emergenze documentata e aggiornata
- Attivazione della sorveglianza sanitaria dove la valutazione la richiede
- Posizione INAIL aperta e istruzioni chiare per la denuncia di infortunio
Domande frequenti
I rider che lavorano tramite piattaforma hanno le tutele del Testo Unico?
Sì. Il D.Lgs. 81/2015 estende ai lavoratori che effettuano consegne tramite piattaforma digitale le tutele del D.Lgs. 81/2008, a prescindere dalla qualificazione del rapporto. La piattaforma o l'azienda committente resta tenuta a valutare i rischi, formare, fornire i DPI e attivare la sorveglianza sanitaria dove dovuta.
Chi paga il casco e il giubbotto ad alta visibilità del rider?
I dispositivi di protezione individuale sono a carico del datore di lavoro o del committente, che deve fornirli gratuitamente, verificarne l'idoneità e sostituirli quando deteriorati. Il rider non può essere caricato del costo dei DPI necessari a svolgere in sicurezza la mansione.
L'infortunio del rider mentre consegna è coperto dall'INAIL?
Sì: la copertura assicurativa INAIL si applica anche ai rider che operano tramite piattaforma, con il premio a carico del committente. L'evento occorso durante la consegna va denunciato con le stesse regole e negli stessi termini previsti per gli altri lavoratori.