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Sicurezza di eventi e spettacoli: il decreto palchi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Palchi, torri per audio e luci, coperture, americane, tribune e stand fieristici sono opere temporanee che si montano in fretta, spesso di notte e sotto pressione di scadenze non rinviabili. È il contesto in cui la sicurezza rischia di saltare per prima. Il cosiddetto “decreto palchi” nasce proprio per calare le regole dei cantieri sulla realtà specifica dello spettacolo e degli eventi, senza abbassare le tutele.
Passo 1 — Capisci quale norma ti riguarda
Le fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio di palchi e strutture per spettacoli sono a tutti gli effetti cantieri temporanei o mobili e ricadono nel Titolo IV del Testo Unico. A queste attività si sovrappone il D.M. 22 luglio 2014 (il “decreto palchi”), che detta disposizioni specifiche per l’allestimento delle opere temporanee destinate a manifestazioni di spettacolo. Attenzione a non confonderlo con la sicurezza di pubblico e ordine pubblico durante l’evento (safety e security del pubblico), che risponde ad altre disposizioni: qui parliamo della tutela di chi lavora all’allestimento.
Passo 2 — Individua committente e imprese
Come in ogni cantiere, il primo nodo è chi fa cosa. Il committente — l’organizzatore, il produttore, l’ente fieristico — deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti (art. 90). Quando all’allestimento partecipano più imprese, anche in tempi diversi, scatta l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione. Con un’unica impresa esecutrice la nomina non è dovuta, ma l’impresa resta comunque tenuta ai propri obblighi.
Passo 3 — Redigi i documenti giusti
Il decreto palchi riconosce che un allestimento non è un cantiere edile, e modula gli adempimenti in funzione di durata, entità e complessità dell’opera. In presenza di più imprese serve il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto secondo i contenuti dell’Allegato XV; ogni impresa esecutrice predispone il proprio POS (art. 96). Per gli allestimenti che rientrano nelle soglie e nei criteri fissati dal decreto, questi documenti possono assumere forma semplificata: la logica è concentrare la valutazione sui rischi realmente presenti nel montaggio, non replicare moduli generici.
Passo 4 — Concentra la valutazione sui rischi tipici
Nel montaggio di palchi il grosso degli infortuni gravi arriva sempre dalle stesse fonti. Governa in priorità:
- le cadute dall’alto durante il montaggio di torri, coperture e graticci, con sistemi di accesso e ancoraggio definiti prima di salire;
- il rischio di crollo o ribaltamento delle strutture, legato alla stabilità, alla zavorratura e alla resistenza al vento;
- la movimentazione manuale dei carichi e i rischi da sollevamento di elementi pesanti;
- l’interferenza tra squadre diverse (strutturisti, elettricisti, rigger) che lavorano in contemporanea sullo stesso spazio.
Le condizioni meteo non sono un dettaglio: per le strutture esposte al vento devono essere definite in anticipo le soglie oltre le quali il lavoro si ferma e il pubblico va allontanato.
Passo 5 — Attrezzature, verifiche e lavori in quota
Le attrezzature di sollevamento e i sistemi di sospensione dei carichi vanno impiegati entro le portate dichiarate e sottoposti alle verifiche periodiche previste. Chi opera in altezza deve avere formazione e addestramento sui lavori in quota e sull’uso dei DPI anticaduta di terza categoria. Il montaggio di ponteggi e torri richiede personale qualificato e, dove pertinente, un piano di montaggio e smontaggio.
Passo 6 — Coordina con il piano dell’evento
La sicurezza dei lavoratori non vive isolata: le fasi di carico, scarico e smontaggio spesso avvengono con pubblico ancora presente o in aree condivise. Coordina il tuo piano di allestimento con il piano di emergenza ed evacuazione della manifestazione, definendo percorsi mezzi, aree interdette e comunicazioni tra le squadre. Dove operano più datori di lavoro nello stesso luogo senza cantiere formale, ricordati anche degli obblighi di cooperazione e del DUVRI.
Checklist dell’allestimento sicuro
- Individuato il committente e verificata l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
- Nominati i coordinatori quando le imprese coinvolte sono più di una
- PSC e POS redatti secondo l’Allegato XV, nella forma ammessa dal decreto palchi
- Valutazione mirata su cadute dall’alto, stabilità delle strutture e vento
- Attrezzature di sollevamento entro portata e con verifiche in regola
- Formazione e DPI anticaduta per chi lavora in quota
- Soglie di sospensione del lavoro per condizioni meteo definite in anticipo
- Allestimento coordinato con il piano di emergenza della manifestazione
Per il dettaglio delle soglie e delle semplificazioni documentali fai sempre riferimento al testo aggiornato del D.M. 22 luglio 2014 e alla relativa circolare esplicativa del Ministero del Lavoro.
Domande frequenti
Un palco per una festa di paese rientra nel decreto palchi?
Sì, se comporta il montaggio e lo smontaggio di opere temporanee (palchi, americane, torri, coperture) per manifestazioni di spettacolo. Il D.M. 22 luglio 2014 si applica a queste attività a prescindere dalle dimensioni dell'evento; cambiano gli adempimenti a seconda che si superino o meno le soglie di durata e complessità previste dal decreto.
Serve sempre il coordinatore per la sicurezza?
Quando all'allestimento partecipano più imprese, anche non contemporaneamente, il committente nomina il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, come in ogni cantiere del Titolo IV. Con un'unica impresa esecutrice l'obbligo di nomina non scatta, ma restano gli obblighi di POS e di gestione dei rischi da lavori in quota.
Chi è il committente in un concerto o in una fiera?
È il soggetto per conto del quale l'opera temporanea viene realizzata: l'organizzatore dell'evento, il produttore o l'ente che allestisce lo stand. È lui a dover verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e, nei casi previsti, a nominare i coordinatori.
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